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Legge Regionale 30 dicembre 1985, n. 36

Norme integrative alla legge di bilancio della Regione per l’anno finanziario 1985.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 03071, 03072, 07025/01, 10043, 10044, 10045, 12164, possono essere assunti impegni fino al 31 dicembre 1986.
I residui di stanziamento presenti al 31 dicembre 1985 sul capitolo 02133 possono essere impegnati entro il 31 dicembre 1986, ancorché provenienti da anni finanziari precedenti il 1980.
Lo stanziamento di L. 13.000.000.000 iscritto al capitolo 03014 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1985, per la parte non utilizzata alla chiusura dello stesso anno, è mantenuto in bilancio quale residuo, sino al 31 dicembre 1986.


Art.2
I capitoli 02022 e 02023 sono iscritti nell’elenco n. 3, allegato al bilancio regionale di previsione per l’anno finanziario 1985.

Art.3
L’articolo 80 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Gli stanziamenti di lire 18.389.000.000 e di lire 92.658.000.000 iscritti rispettivamente sui capitoli 05029 e 05078/02 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985, relativi alle assegnazioni FIO per l’anno 1984, possono essere impegnati nei limiti dei finanziamenti approvati, ma i relativi pagamenti potranno essere disposti nei limiti delle autorizzazioni di spesa di volta in volta deliberati dal CIPE".


Art.4
Al capitolo previsto dall’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 25, è attribuito il numero 11080 cod. 1.1.1.6.2.2.06.06 (05.04) Cat. Prog. 03.
La somma di lire 40.000.000 stornata dal capitolo 03016 è portata in diminuzione della riserva di cui alla voce 1) della Tabella A) allegata alla legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.


Art.5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 30 dicembre 1985

Melis