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Legge Regionale 18 novembre 1986, n. 64

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità
La Regione riconosce la funzione di promozione sociale e culturale della musica popolare e tradizionale sarda e contribuisce alla sua diffusione nel territorio regionale.
La Regione sostiene le attività delle associazioni e dei complessi musicali banditistici, dei gruppi strumentali di musica sarda, dei gruppi corali polifonici, regolarmente costituiti, senza fine di lucro, ed operanti in modo continuativo da almeno un anno.


Art.2
Contributi
Al fine di promuovere e coordinare l’attività di cui all’articolo 1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui non superiori al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei gruppi e delle associazioni indicati all’articolo precedente:
a) per l’acquisto di strumenti musicali;
b) per il miglioramento ed il completamento di attrezzature funzionali all’esercizio dell’attività;
c) per lo svolgimento di attività musicali mediante la realizzazione di spettacoli, concerti bandistici e corali, o di altre analoghe manifestazioni a carattere locale che abbiano i requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17;
d) per l’organizzazione di manifestazioni anche competitive e di raduni a carattere provinciale e regionale;
e) per la partecipazione a manifestazioni anche competitive a livello nazionale ed internazionale riservate a complessi particolarmente qualificati;
f) per l’organizzazione di convegni e per lo svolgimento della normale attività delle associazioni.


Art.3
Piani annuali
Entro sessanta giorni dall’approvazione del bilancio regionale annuale di previsione, la Giunta regionale - su proposta dell’Assessore della pubblica istruzione - approva il piano annuale d’intervento, sentita la Commissione consiliare competente.
Il piano annuale deve contenere l’indicazione specifica delle somme stanziate per ciascun tipo di attività, nonchè i criteri seguiti nella ripartizione.


Art.4
Domande di contribuzione
I contributi di cui all’articolo 2 sono concessi dietro presentazione di una domanda all’Assessorato della pubblica istruzione entro e non oltre il mese di ottobre di ciascun anno.
Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- relazione illustrativa delle attività da svolgersi nell’anno riferimento;
- prospetto analitico dei costi e dei ricavi presunti;
- indicazione dei tempi di realizzazione;
- relazione illustrativa delle attività pregresse ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 1.


Art.5
Modalità di erogazione dei contributi
I contributi sono erogati nella misura del 75 per cento entro 30 giorni dall’approvazione del piano annuale di cui all’articolo 3. La somma residua è liquidata ad avvenuta esecuzione delle attività per le quali il contributo è stato concesso, secondo le modalità previste dall’articolo 7.

Art.6
Modalità di utilizzazione dei contributi
La concessione di contributi obbliga il beneficiario a realizzare le iniziative inicate nella domanda secondo le modalità ed i tempi previsti, coerentemente con le indicazioni fornite in allegato.
In caso di inadempimento totale o parziale, ovvero di mancato rispetto dei termini, l’Assessore della pubblica istruzione, con proprio provvedimento, revoca la concessione del contributo.


Art.7
Rendiconto
Realizzata l’iniziativa il beneficiario ha l’obbligo di inviare tempestivamente all’Assessore della pubblica istruzione una memoria illustrativa dell’attività svolta, corredata della documentazione relativa.
La mancata presentazione della memoria comporta la sospensione dell’erogazione del contributo.


Art.8
Convenzioni
Al fine di promuovere la diffusione della musica popolare la Regione - mediante convenzioni - concede ai gruppi ed alle associazioni di cui all’articolo 1 della presente legge contributi a destinazione vincolata per lo studio e la preparazione musicale dei propri affiliati, nella misura del 75 per cento del costo effettivo di tali attività.
Dei benefici di cui al comma precedente possono usufruire esclusivamente le associazioni ed i gruppi che svolgono la propria attività in modo continuativo a livello regionale o provinciale da almeno due anni e che dispongono, altresì, della capacità tecnico - organizzativa necessaria per lo svolgimento delle iniziative sovvenzionate.


Art.9
Per l’attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, del bilancio della Regione per l’anno 1986 è istituito il capitolo 11083, con lo stanziamento di lire 800.000.000, con la seguente denominazione: "Concessione di contributi a favore delle associazioni e dei complessi musicali bandistici, dei gruppi strumentali di musica sarda e dei gruppi corali polifonici" (art. 2 della presente legge).
A favore del suddetto capitolo è stornata la corrispondente somma di lire 800.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, del bilancio della Regione per l’anno 1986 ed è corrispondentemente ridotta di pari importo la riserva prevista al n. 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria per il 1986.
Le spese per l’attuazione della presente legge faranno carico per l’anno 1986 al capitolo 11083 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 novembre 1986

Melis