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Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17

Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I
(NORME GENERALI)
Art.1
Finalità
1. La Regione Autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psico - fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.
2. La Regione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, si ispira ai principali atti internazionali e comunitari in materia di sport ed in particolare alla Carta Europea dello Sport approvata dalla 7^ Conferenza dei Ministri Europei dello Sport nel 1992 a Rodi.
3. La Regione:
1. concorre alla realizzazione e alla gestione di una rete di impianti sportivi razionalmente dislocati nel territorio;
2. favorisce l'attività delle federazioni sportive, degli enti di promozione riconosciuti dal CONI, nonché dei sodalizi sportivi ad essi affiliati mediante la concessione di contributi destinati all'acquisto di attrezzature sportive,
3. promuove la conoscenza e la diffusione della pratica sportiva favorendo, in particolare, le attività ludiche e di base, l'organizzazione in Sardegna di iniziative sportive e la partecipazione degli atleti e dei sodalizi isolani alle attività e manifestazioni sportive che trovino svolgimento totale o parziale in territorio extra regionale;
4. attua adeguati interventi di sostegno a favore degli operatori sportivi le cui attività ed iniziative di livello nazionale ed internazionale concorrano alla diffusione della conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Sardegna;
5. promuove la formazione e l'aggiornamento di dirigenti, tecnici e animatori sportivi;
6. attiva le necessarie azioni di supporto finalizzate alla tutela sanitaria delle attività sportive, nel rispetto della vigente normativa;
7. favorisce la ricerca scientifica sullo sport.
4. Le finalità di cui ai commi 1 e 3 vengono perseguite anche mediante il decentramento di funzioni e risorse agli enti locali, secondo le modalità specificate nei successivi articoli.


Art.2
Piano triennale
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Assessorato regionale competente in materia di sport predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano triennale degli interventi, avvalendosi del Comitato previsto all'articolo 6.
2. Il piano - corredato di una relazione illustrativa sulle strutture pubbliche o ad uso pubblico esistenti, nonché sulle attività sportive in queste praticate - contiene:
1. l'individuazione del fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive rapportate alla densità demografica;
2. l'indicazione degli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica;
3. l'indicazione degli standard funzionali dei singoli servizi sportivi;
4. le linee fondamentali di programmazione per le attrezzature sportive;
5. l'indicazione degli interventi prioritari nel settore della pratica sportiva, nonché le modalità di sostegno e di incentivazione;
6. la determinazione delle linee di formazione e di aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici e degli animatori sportivi;
7. le linee fondamentali di programmazione e di intervento per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Sardegna;
8. la determinazione del fabbisogno finanziario relativo alla durata e alla validità del piano.
3. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione. consiliare.


Art.3
Conferenza regionale dello sport
1. Con cadenza triennale l'Assessore regionale competente in materia di sport indice la alla quale partecipano:
a) l’Assessore regionale competente in materia di sport;
b) i Presidenti e gli Assessori dello sport delle province sarde, o loro delegati;
c) i Sindaci dei comuni della Sardegna, o loro delegati;
d) il Presidente dei Comitato regionale del CONI, o un suo delegato;
e) i Presidenti dei Comitati provinciali del CONI, o loro delegati;
f) i Rettori delle Università della Sardegna, o loro delegati;
g) i Provveditori agli studi delle Province sarde, o loro delegati;
h) un rappresentante di ciascuna federazione sportiva del CONI operante in Sardegna;
i) un rappresentante di ciascun ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI operante in Sardegna;
l) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
m) un rappresentante dell’ISEF o struttura equipollente operante in Sardegna;
n) il Presidente dell’Associazione regionale diplomati ISEF o un suo delegato;
o) i Presidenti delle Associazioni Provinciali diplomati ISEF o loro delegati;
p) un rappresentante dell’Unione Stampa Sportiva Italiana;
q) un rappresentante del “Comitato regionale dello Sport per tutti”, o dell’organismo equivalente che dello stesso assuma competenze e funzioni, qualora costituito.
2. La Conferenza ha il compito di verificare, anche con il concorso di altri rappresentanti del mondo sportivo, politico, economico e culturale sardo, l'attuazione del piano triennale di cui all'articolo 2, nonché di elaborare proposte e indicazioni che cooperino alla predisposizione del successivo piano.


Art.4
Programma annuale
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione consiliare competente, approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il programma annuale degli interventi.
2. Detto programma specifica ed attua gli indirizzi e le direttive generali del piano triennale e gli interventi relativi agli impianti e alle infrastrutture di interesse sovracomunale e tutti gli altri interventi la cui realizzazione sia affidata a soggetti diversi dagli enti locali, nonché la determinazione del relativo fabbisogno finanziario.


Art.5
Commissione comunale per lo sport
1. Ogni comune istituisce una .
2. La Commissione formula proposte ed esprime parere preventivo in ordine agli atti di programmazione comunale degli interventi nel settore sportivo per i quali il comune benefici di finanziamenti pubblici o destini risorse del proprio bilancio e su ogni altro argomento di interesse locale attinente alla materia sportiva, in stretta coerenza con le indicazioni desumibili dalla pianificazione regionale triennale.
3. La Commissione provvede inoltre alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive di cui all'articolo 10 della presente legge.


Art.6
Comitato regionale per lo sport
1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di sport è istituito il “Comitato regionale per lo Sport“, nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia e composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni di Presidente;
b) il dirigente scolastico regionale, o un suo delegato;
c) il Presidente del Comitato regionale del CONI, o un suo delegato;
d) i Presidenti dei Comitati provinciali del CONI operanti in Sardegna, o loro delegati;
e) sei rappresentanti di Federazioni sportive nazionali, di cui due per sport individuali, designati dal Comitato regionale sardo del CONI;
f) sei esponenti degli enti di promozione sportiva, designati dalla Consulta regionale degli enti di promozione sportiva;
g) il Presidente dell’Associazione regionale diplomati ISEF o un suo delegato;
h) un esperto in attività fisico - motorie designato dall’ISEF, o struttura equipollente, operante in Sardegna;
i) un ingegnere esperto in impiantistica sportiva, designato dal Comitato regionale sardo del CONI;
l) un giornalista designato dalla delegazione regionale sarda dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI);
m) un rappresentante del “Comitato regionale dello sport per tutti”, o dell’organismo equivalente che dello stesso assuma competenze e funzioni, qualora costituito, o un suo delegato;
n) cinque Sindaci designati dall’ANCI di cui uno dei comuni capoluogo di provincia, uno dei comuni oltre 25.000 abitanti, uno dei comuni da 10.000 a 25.000 abitanti, uno dei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, uno dei comuni inferiori a 3.000 abitanti;
o) i Presidenti delle province sarde o loro delegati.
2. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di sport.
3. Ai componenti il Comitato, per la partecipazione alle riunioni, competono le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, ed una medaglia giornaliera di presenza nella misura fissata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale medesima.


Art.7
Compiti e modalità di funzionamento del Comitato regionale per lo sport
1. Il Comitato regionale per lo sport ha il compito di:
1. proporre iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive;
2. formulare proposte ed esprimere pareri per l'elaborazione del piano triennale e del programma annuale;
3. formulare pareri e suggerimenti sui termini per la presentazione delle richieste di intervento;
4. formulare suggerimenti e proposte operative per la più razionale e spedita attuazione degli interventi previsti nel programma annuale;
5. esprimere valutazioni in merito allo stato di attuazione della presente legge e concorrere a verificare la realizzazione dei programmi dalla stessa previsti, in termini di risultati conseguiti e di effetti prodotti;
6. esprimere pareri su qualsiasi altro argomento attinente la materia sportiva.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione dei suo presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Esso deve essere convocato almeno una volta all'anno, in fase di predisposizione del piano pluriennale e del programma annuale o, comunque, ogni qualvolta lo reputi necessario l'Assessore regionale competente in materia di sport o lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.
3. La mancata designazione, nel termine di tre mesi dalla data di richiesta formulata dall'Assessorato regionale competente in materia di sport, di alcuno dei componenti il Comitato non ne impedisce l'insediamento e il regolare funzionamento.


Art.8
Modalità di concessione delle agevolazioni
1. Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti dalla presente legge viene determinato annualmente, per i vari interventi, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 6.
2. Con lo stesso strumento operativo l'Amministrazione regionale può provvedere nel corso dell'anno al differimento dei suddetti termini relativamente a quei settori di intervento per i quali si dimostri una fondata esigenza.
3. Nel casi in cui la normativa di settore non individui esattamente la percentuale contributiva, i soggetti beneficiari delle provvidenze regionali - pur confermando, con apposita dichiarazione regolarmente resa, la corrispondenza qualitativa e quantitativa della iniziativa realizzata a quella inizialmente prevista - sono tenuti a produrre la regolare documentazione consuntiva per un importo non inferiore al contributo concesso.
4. Nei casi in cui la percentuale contributiva sia esattamente individuata nella presente legge, il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport, qualora in sede di verifica in loco delle opere o delle iniziative in genere o a seguito di istruttoria delle rispettive pratiche, venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.
5. Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:
1. l'opera o l'iniziativa siano realizzate in totale o parziale difformità con quanto stabilito nel provvedimento di concessione;
2. vengano accertate irregolarità nella spendita dei fondi;
3. venga mutata, nei casi previsti dagli articoli 11, 12 e 17, la destinazione dell'impianto senza preventiva autorizzazione della Regione.


Art.9
Albo regionale delle società sportive
1. Al fine di una migliore conoscenza della dimensione e dell'articolazione del fenomeno sportivo isolano, la Regione costituisce l'albo regionale delle società sportive sarde servendosi della collaborazione dei comuni, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva operanti nell'Isola.
2. L'albo contiene, per ciascun sodalizio operante in Sardegna, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione e può essere utilizzato dalla Presidenza della Giunta regionale ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all'articolo 12 del Codice Civile, mediante l'esercizio del potere a tale scopo delegato dallo Stato ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.


Art.10
Albo comunale delle società Sportive
1. Ciascun comune, avvalendosi della Commissione prevista dall'articolo 5, istituisce l'albo comunale delle società sportive e ne cura la tenuta.
2. L'albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.


TITOLO II
(IMPIANTISTICA)
Art.11
Interventi a favore dei comuni
1. L'Amministrazione regionale, tenuto conto delle proposte formulate dalle province e dai comuni, è autorizzata a concedere ai comuni singoli e associati contributi in conto capitale per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base, anche al fine di procedere ad una azione di riequilibrio territoriale regionale del settore.
2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di idonei presidi e attrezzature per l'uso da parte dei disabili.
3. Le quote degli interventi contributivi regionali sono così determinati:
1. per importi sino a 500 milioni, fino all'80 per cento del costo globale dell'opera;
2. per importi sino a 700 milioni, fino al 60 per cento del costo globale dell'opera;
3. per importi sino a 1.000 milioni, fino al 40 per cento del costo globale dell'opera.
4. L'erogazione dei fondi di cui al comma 3 è subordinata alla dimostrazione, da parte degli enti locali interessati, del reperimento delle risorse necessarie alla copertura della parte di intervento non garantita dal contributo regionale.
5. Gli interventi contributivi di cui al presente articolo sono cumulabili, all'interno del tetto del costo globale dell'opera, con le altre provvidenze provenienti da qualsivoglia soggetto pubblico o privato.
6. I criteri per la predisposizione dei programmi di intervento, nonché le modalità per la pratica assegnazione ed erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti, sono determinati con le procedure di cui all'articolo 42, tenendo anche conto delle priorità fissate nel piano triennale di cui all'articolo 2, come specificato all'articolo 14.
7. I fondi di investimento destinati ai comuni per lo sport, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, possono essere utilizzati per ripianare in tutto o in parte la quota non coperta dai contributi regionali ai sensi dei commi precedenti.


Art.12
Contributi per l'impiantistica dell'associazionismo sportivo
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le tipologie di intervento di cui all'articolo 11, contributi in conto capitale alle società ed alle associazioni sportive, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a condizione che:
1. si tratti di società e associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva o di cooperative giovanili regolarmente costituite che abbiano come fine preminente quello di promuovere e incentivare l'attività motoria e/o sportiva;
2. il comune competente per territorio esprima, con formale provvedimento, parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
3. il richiedente si obblighi - con atto unilaterale trascritto - a non mutare la destinazione dell'opera nei trenta anni successivi alla sua realizzazione, a garantire l'uso pubblico dell'impianto ai sensi dell'articolo 21 della presente legge, nonché, in caso di alienazione dell'opera, a preferire il comune nella conclusione del contratto ;
4. siano ricomprese nell'albo regionale di cui all'articolo 9.
2. Il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 è indispensabile per i richiedenti che inoltrino le istanze di intervento successivamente alla costituzione del predetto albo.
3 Per le opere di cui al presente articolo, la misura dei contributi è così determinata:
1. fino al 50 per cento per le opere di importo non superiore ai 300 milioni;
2. fino al 40 per cento per le opere di importo non superiore ai 500 milioni;
3. fino al 30 per cento per le opere di importo non superiore ai 1.000 milioni.
4. Le percentuali di cui al comma 3 sono incrementate del 20 per cento se l'impianto è localizzato su terreno pubblico.
5. I suddetti contributi vengono erogati:
1. quanto al 40 per cento, a seguito della formale consegna dei lavori;
2. quanto al saldo, ad esaurimento dei necessari adempimenti di collaudo.
6. Gli impianti che abbiano beneficiato dei contributi di cui al presente articolo debbono essere posti a disposizione delle pubbliche istituzioni o comunque debbono essere destinati a finalità sociali in misura proporzionale all'entità dell'intervento finanziario regionale concesso.
7. Le agevolazioni di cui al precedenti commi sono estese - per le finalità - e secondo le percentuali negli stessi indicati - all'ISEF o struttura equipollente operante in Sardegna e alle federazioni sportive nazionali che costituiscano in Sardegna la base del proprio centro tecnico nazionale.
8. Le agevolazioni medesime possono essere altresì concesse per lavori di completamento e sistemazione delle opere finanziate in attuazione di precedenti programmi regionali di settore.
9. Agli organismi sportivi che, per completamento, costruzione, ristrutturazione, ed ampliamento di impianti sportivi di base, siano stati ammessi alla contribuzione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 ed abbiano contratto o abbiano in via di contrazione mutui con l'Istituto per il Credito Sportivo, si applicano, per la parte residua, i benefici della presente legge.


Art.13
Spese ammesse a contributo
1. Ai fini della determinazione dell'intervento contributivo regionale, concorrono a costituire il costo globale dell'opera:
1. l'importo del progetto esecutivo;
2. le spese di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo;
3. l'imposta sul valore aggiunto (IVA), il prezzo d'acquisto o l'indennità di espropriazione dell'area.


Art.14
Criteri di priorità
1. La ripartizione dei fondi destinati all'impiantistica viene operata, in sede di predisposizione del programma annuale totale degli interventi di cui all'articolo 4, sulla base dei criteri di priorità fissati dal piano triennale di cui all'articolo 2.
2. Per potenziale di utenza si intende il numero di soggetti interessati a fruire dei servizi sportivi forniti dall'impianto.
3. Sulla base dei criteri indicati dal comma 1, è data priorità:
1. alle opere di completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione, localizzate in ambiti comunali carenti di impianti sportivi o dotati di impianti sportivi insufficienti rispetto alla potenziale utenza;
2. agli interventi di integrazione per ricondurre agli standard previsti dalla presente legge le opere di edilizia sportiva scolastica.
4. I medesimi criteri sono inoltre utilizzati per la determinazione dell'ammontare dei singoli interventi contributivi di cui all'articolo 11, entro le misure massime dallo stesso previste.


Art.15
Modalità di erogazione dei contributi
1. I contributi in conto capitale sono erogati:
1. quanto agli enti locali, nella misura del 50 per cento all'atto della consegna dei lavori e, per la somma residua, a stati di avanzamento degli stessi;
2. quanto ai beneficiari privati, secondo le indicazioni e le modalità previste dall'articolo 12, comma 5.


Art.16
Mutui a tasso agevolato
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere convenzioni con Istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato necessari alla realizzazione delle opere previste dagli articoli 11 e 17 della presente legge.

Art.17
Centri sportivi articolati
1. Al fine di garantire una equilibrata distribuzione nel territorio regionale di impianti che, per la loro polivalenza, dimensione e costo di gestione, interessano bacini di utenza sovracomunale, l'Assessore regionale competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 e su proposta delle Province, predispone annualmente un apposito programma di interventi, elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 2.
2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.
3. Le spese per la progettazione, l'acquisizione delle aree, la costruzione e la gestione ordinaria e straordinaria possono essere a totale carico della Regione che deve provvedervi:
1. quanto alla progettazione, acquisizione delle aree e realizzazione delle strutture, mediante accensione di appositi mutui con Istituti di credito;
2. quanto alla gestione, attingendo dai fondi di un apposito capitolo del bilancio regionale a tale scopo istituito.
4. Gli enti locali nel cui territorio insistono gli impianti sono delegati alla realizzazione, ne acquisiscono la proprietà e provvedono anche indirettamente alla gestione, stipulando convenzioni obbligatorie con i comuni del bacino di utenza.
5. Nel primo programma possono essere ricompresi anche gli interventi per il completamento delle strutture sportive previste dall'articolo 18 della legge regionale n. 36 del 1989.


Art.18
Coordinamento con norme statali e comunitarie ed estensione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 11, 12 e 17 della presente legge hanno natura integrativa rispetto agli interventi previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di edilizia sportiva.
2. Le stesse agevolazioni sono estese agli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 36 del 1989, limitatamente alla parte in conto capitale ed all'interno delle misure previste dai precedenti articoli 11 e 12, esclusivamente per i casi in cui il mancato avvio dei lavori - sempre che lo stesso non sia imputabile al soggetto beneficiario - abbia comportato un aumento dei costi di realizzazione delle opere.


Art.19
Contributi per la gestione di impianti sportivi
1. Con decreto dell'Assessore competente in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, sono assegnati alle province i fondi per la concessione ai comuni e all'associazionismo sportivo privato dei contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico.
2. Con decreto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la Regione determina, ai sensi della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, criteri e modalità per il trasferimento dei fondi ed il corretto utilizzo degli stessi da parte delle Amministrazioni provinciali.
3. Qualora l'impianto non sia gestito direttamente dall'ente locale, ne deve essere comunque garantito l'uso pubblico, con apposito regolamento.
4. Le associazioni sportive devono, qualora il comune ne faccia richiesta, stipulare convenzione col medesimo per l'uso pubblico, quantomeno parziale, degli impianti per cui beneficino di contributi pubblici.


Art.20
Convenzioni per il contenimento dei costi di gestione
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con i Comitati provinciali del CONI, con le federazioni sportive regionali, con le istituzioni scolastiche, con l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o struttura equipollente operante in Sardegna, finalizzate al contenimento dei costi di gestione degli impianti ad elevato tasso di utenza sportivo - sociale.
2. L'intervento regionale non può superare il settanta per cento delle spese ammissibili ed è regolato secondo criteri e modalità stabiliti nelle convenzioni di cui al comma 1.


Art.21
Regolamento di gestione degli impianti
1. Gli enti e le associazioni beneficiarie delle provvidenze previste dalla presente legge sono tenuti ad adottare un regolamento di gestione degli impianti da formularsi sulla base del regolamento tipo predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di sport ed approvato dalla Giunta regionale.
2. Nei limiti della fruibilità degli impianti o delle relative attrezzature, l'uso degli stessi deve essere garantito ai sodalizi sportivi e alle associazioni del tempo libero operanti nel territorio interessato, nonché alla popolazione scolastica che non disponga di adeguate strutture.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì per le opere realizzate in base alla preesistente normativa regionale in materia di sport.


TITOLO III
(CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA', DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL TEMPO LIBERO)
Art.22
Contributi destinati all'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico
1. Ferme restando le disposizioni di carattere generale sancite in materia dalla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e senza pregiudizio per le provvidenze previste per altri settori d'intervento, l'Amministrazione regionale può concedere contributi forfettari integrati per la promozione e lo svolgimento delle attività sportive a favore di società sportive isolane a carattere dilettantistico di accertato livello tecnico e di comprovata tradizione nella cura dell'attività giovanile.
2. Dette società devono possedere i seguenti requisiti:
1. essere affiliate ininterrottamente ad almeno una federazione sportiva del CONI da almeno cinque anni;
2. aver svolto ininterrottamente negli ultimi cinque anni attività di carattere nazionale;
3. avere un numero di tesserati non inferiore a 50 unità;
4. avere conseguito inconfutabili meriti in campo sportivo mediante l'utilizzo per le attività nazionali di elementi provenienti dal vivaio societario.
3. I contributi di cui al comma 1 sono commisurati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a lire 200.000 per atleta appartenente alle categorie giovanili e praticanti attività federale. In caso di atleti disabili la quota individuale di cui sopra è elevata sino a lire 400.000. Per le associazioni affiliate alla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD), ferma restando la quota per atleta, il numero dei tesserati di cui alla lettera c) del comma 2 è ridotto a 10 unità.
4. Il possesso dei sopra descritti requisiti deve essere attestato, con esclusione di deleghe ad organismi sportivi territorialmente e funzionalmente inferiori, dai Presidenti delle competenti federazioni sportive nazionali del CONI.


Art.23
Contributi a favore degli enti di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività istituzionale
1. La Regione favorisce il perseguimento dei fini istituzionali degli enti di promozione sportiva operanti in Sardegna mediante la concessione di contributi forfettari, da destinare sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal piano triennale di cui all'articolo 2.
2. Alla domanda di contributo deve essere allegata una relazione illustrativa sulla natura, i tempi e le modalità di svolgimento delle iniziative, relativamente alla stagione agonistica corrente e a quella immediatamente precedente nonché, relativamente a quest'ultima, un'attestazione sottoscritta dal Presidente dell'ente circa:
1.
il numero degli atleti tesserati in assoluto e ripartiti per disciplina sportiva;
2.
il numero delle discipline praticate, che trovino riscontro tra le attività svolte dalle federazioni sportive nazionali del CONI;
3.
l'indicazione delle Province sarde in cui viene svolta l'attività.
3. All'interno dello stanziamento previsto per le finalità di cui al presente articolo, una quota contributiva fino al 12 per cento è riservata alla delegazione regionale sarda del Comitato Universitario Sportivo Italiano (CUSI), alla quale non si applicano i criteri ed i parametri previsti dal comma 1.
4. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni, previa apposita fideiussione bancaria e secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1989, nella misura massima del 50 per cento.


Art.24
Interventi a favore dell'attività sportiva scolastica
1. Nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 5, lettera a), dello Statuto speciale per la Sardegna e compatibilmente con le norme sull'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al Capo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione promuove ed incentiva lo sviluppo dell'attività ludico - sportiva scolastica, mediante la concessione alle istituzioni scolastiche operanti in Sardegna di idonei finanziamenti destinati ad un significativo miglioramento dell'offerta motorio - sportiva ed allo scambio di esperienze tra le stesse, sia in ambito regionale che extraregionale.
2. Dette provvidenze hanno carattere forfettario, non possono superare la soglia del 90 per cento delle spese ammissibili nel preventivo e vengono erogate sulla base di programmi annuali di attività, redatte dalle istituzioni scolastiche interessate, e coordinati a cura dei competenti Provveditorati agli studi.
3. Nel preventivo di cui al comma 2 deve essere, fra l'altro, indicata la provenienza dei fondi che, sommati alle provvidenze regionali, consentano di conseguire il pareggio del bilancio.
4. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima del 50 per cento degli stessi, previa ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1989 e le spese relative alle eventuali fidejussioni entrano a far parte del monte delle spese ammissibili.


Art.25
Contributi per favorire l'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti titolari di impianti sportivi utilizzati dalle istituzioni scolastiche contributi intesi a favorire l'utilizzo di detti impianti da parte dell'utenza generale in orario extra - scolastico.
2. I contributi sono erogati secondo i termini e le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 24.


Art.26
Contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali
1 . La Regione favorisce l'organizzazione di manifestazioni sportive di elevato livello tecnico e spettacolare che presentino un alto indice di promozionalità, localizzate nel territorio regionale.
2. A tal fine l'Amministrazione regionale concede contributi a favore di enti locali, federazioni sportive, enti di promozione sportiva operanti nel territorio isolano, società ed associazioni sportive di carattere dilettantistico affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, istituzioni scolastiche.
3. L'entità dei contributi è determinata nel programma annuale di cui all'articolo 4, in relazione al carattere nazionale o internazionale delle manifestazioni, della loro importanza e dei costi di allestimento e di realizzazione e sugli stessi sono consentite anticipazioni nella misura massima dell'80 per cento, giusta ottemperanza delle disposizioni e procedure contenute nell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1989.
4. L'Assessore regionale competente in materia di sport è autorizzato, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, a concedere contributi straordinari, nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili e senza pregiudizio per l'ordinaria programmazione degli interventi, per l'organizzazione di manifestazioni sportive ad alto tasso tecnico e promozionale, che non presentino nell'Isola carattere di ripetitività annuale e che, comunque, non ricadano nella previsione programmatoria del precedente comma 1.
5. La quota riservata all'intervento di cui al precedente comma 4 non può eccedere il 25 per cento dello stanziamento globale destinato alle iniziative in argomento.
6. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima dell'80 per cento degli stessi, giusta ottemperanza delle disposizioni e procedure contenute nell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1989.


Art.27
Contributi per la partecipazione a campionati nazionali
1. La Regione concorre nell'abbattimento del costo sostenuto dai sodalizi sportivi isolani non iscritti a leghe professionistiche e dalle federazioni regionali del CONI che partecipano al campionati italiani per rappresentative regionali per la partecipazione a campionati nazionali federali a squadre che comportino trasferte in territorio extraregionale con trasferte plurime o con gare di andata e ritorno.
2. L'intervento regionale ha carattere forfettario e può essere concesso nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili relative alle sole trasferte in territorio extraregionale e avuto riguardo a:
1. livello del campionato disputato;
2. area geografica in cui vengono disputate le gare;
3. numero dei componenti la squadra tipo;
4. numero delle trasferte.
3. Gli elementi di cui ai punti a), b), c) e d) devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta in calce, e in modo leggibile, unicamente dal Presidente dell'organismo sportivo regionale interessato.
4. Le provvidenze di cui ai commi precedenti sono estese, nelle stesse forme, misure e modalità, alle gare in trasferta successive alla fase di campionato da considerarsi ordinaria e che devono determinare la vittoria del campionato stesso, la permanenza in esso, o il passaggio ad altra serie.
5. I contributi di cui al presente articolo possono essere erogati, quanto al 60 per cento, a titolo di acconto a seguito della comprovata iscrizione al campionato e per la quota residua dietro dimostrazione dell'avvenuta regolare partecipazione a tutte le gare previste in calendario.
6. In relazione agli adempimenti per la corresponsione delle anticipazioni, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge regionale n 5 del 1989.
7. Le suddette contribuzioni non sono cumulabili con le provvidenze concesse per le stesse finalità dall'Amministrazione regionale.


Art.28
Contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale
l. La Regione è autorizzata a concedere contributi forfettari, nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili, a favore delle società e associazioni sportive non professionistiche affiliate alle federazioni del CONI e/o agli enti di promozione dallo stesso riconosciuti, alle federazioni sportive regionali del CONI nonché alle istituzioni scolastiche operanti in Sardegna, per la partecipazione a manifestazioni e iniziative sportive che si svolgano in territorio extra regionale e che, comunque, non ricadano nella categoria specificamente prevista all'articolo 27.
2. I benefici di cui al comma 1 sono estesi alle federazioni sportive e agli enti di promozione, nelle loro varie articolazioni territoriali, quando le trasferte comportino la partecipazione di rappresentative di loro pertinenza.
3. I contributi vengono concessi avuto riguardo a:
1. valore tecnico, agonistico e educativo dell'iniziativa interessata;
2. area geografica di svolgimento dell'iniziativa;
3. durata dell'iniziativa;
4. numero dei partecipanti alla trasferta.
4. Gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), e) e d) devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta, in calce e in modo leggibile, unicamente dal Presidente dell'organismo sportivo regionale interessato.


Art.29
Convenzioni con il CONI, le compagnie e aziende di trasporto
1 . Per le finalità di cui ai precedenti articoli 27 e 28, nonché per l'abbattimento dei costi delle trasferte effettuate all'interno del territorio regionale sostenuti dalle società dilettantistiche isolane, la Regione è autorizzata a concludere convenzioni con il CONI e con le compagnie ed aziende di trasporto ferroviario, aereo, marittimo ferroviario e su gomma, di cui siano beneficiari, oltre agli atleti, i tecnici, i dirigenti e il personale sanitario.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese ad animali e attrezzature strettamente necessari per la partecipazione alle iniziative sportive nonché, nel caso di portatori di handicap o di soggetti di età inferiore ai quattordici anni, ai loro accompagnatori.
3. In presenza di convenzioni regolarmente sottoscritte e operanti, i contributi forfettari di cui agli articoli 27 e 28 vengono ridotti della quota di sconto effettivamente praticata per le sole spese di viaggio.


Art.30
Contributi per le attività istituzionali delle federazioni del CONI
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi al fine di garantire un adeguato sostegno finanziario alle attività istituzionali delle federazioni regionali del CONI. I contributi sono erogati, nel limiti delle disponibilità di bilancio, in un'unica soluzione per il 30 per cento del fondo in modo uguale tra le federazioni e per il 70 per cento tenendo conto del numero dei tesserati di ciascuna federazione.

TITOLO IV
(INTERVENTI PER FAVORIRE LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO ED ECONOMICO DELLA SARDEGNA)
Art.31
Tipologia dell'intervento
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con il CONI nelle sue varie articolazioni territoriali, con le federazioni sportive e con gli enti di promozione sportiva, con le società e le associazioni sportive ad essi affiliate, finalizzate alla conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Sardegna.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi, della presente legge attraverso una sponsorizzazione totale o parziale. Con la sponsorizzazione totale il sodalizio beneficiario si obbliga a mantenere per tutta la stagione sportiva gli impegni contrattuali assunti con la Regione e a non assumerne degli altri, con la sponsorizzazione parziale gli impegni contrattuali vengono definiti dalla Giunta regionale con riferimento a parti della stagione sportiva o consentendo ulteriori sostegni da parte di terzi.
3. E' condizione essenziale per l'ammissione agli interventi di sostegno regionali che i campionati si svolgano in tutto o in parte in territorio extraregionale, e che le manifestazioni organizzate in Sardegna siano di interesse nazionale o internazionale.
4. L'Assessorato competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 6:
1. valuta le necessità pubblicitarie regionali nel quadro del piano regionale di sviluppo e propone un piano organico di intervento pubblicitario nel settore sportivo;
2. indica le condizioni della sponsorizzazione, da inserire nella convenzione - tipo da sottoporre agli organismi consenzienti;
3. valuta la congruità numerica e tecnica del vivaio anche in relazione al livello tecnico delle attività oggetto di sponsorizzazione;
4. propone il piano di riparto tra i soggetti ammessi a contributo che tiene conto dell'importanza delle iniziative proposte, vincolando parte dello stesso ai risultati agonistici che verranno conseguiti e alla politica di promozione dell'attività giovanile.


Art.32
Modalità di concessione ed erogazione dei contributi
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il programma preventivo delle sponsorizzazioni e ne autorizza, previa assunzione dei necessari impegni di spesa, l'attuazione, per una quota pari al 60 per cento dell'importo globale, con anticipazioni a favore dei soggetti inseriti nel programma medesimo.
2. Le anticipazioni non possono superare il 60 per cento delle spese ritenute ammissibili e la loro erogazione è subordinata all'ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.
3. La liquidazione del saldo verrà autorizzata con un successivo programma, adottato con le forme di cui al precedente comma 1 nel quale dovranno essere vagliati le effettive spese sostenute, la proficuità dell'attività svolta e quant’altro previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 31.


TITOLO V
(DISPOSIZIONI DI SUPPORTO E TUTELA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE)
Art.33
Contributi per le attrezzature sportive
1. La Regione conferisce alle province la competenza in ordine alla destinazione dei fondi per l'acquisto di attrezzature sportive alle organizzazioni scolastiche, al CONI, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva nelle loro varie articolazioni territoriali, nonché alle società e associazioni sportive affiliate alle predette federazioni e agli enti.
2. L'importo delle assegnazioni alle province è destinato con decreto dell'Assessore competente in materia di sport entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.
3. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dall'entrata in vigore della legge di bilancio, sono determinati criteri è tempi per l'utilizzazione dei fondi da parte delle Amministrazioni provinciali.


Art.34
Formazione degli operatori di settore
1. La Regione promuove le attività di formazione e aggiornamento di animatori sportivi, di tecnici e dirigenti di società sportive, anche avvalendosi della collaborazione delle strutture periferiche del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e dell'ISEF o struttura equipollente, operanti in Sardegna.

Art.35
Contributi per l'organizzazione di iniziative di supporto alle attività sportive
1. L'Amministrazione regionale può concedere contributi agli enti locali, alle strutture periferiche del CONI, alle federazioni sportive del CONI, agli enti di promozione sportiva, nonché alle associazioni provinciali diplomati ISEF per:
1. l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive e ricerche;
2. la realizzazione di campagne promozionali.
2. L'entità del contributo concedibile non può superare la soglia del 60 per cento delle spese ammissibili indicate nel preventivo di spesa.
3. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima del 50 per cento, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1989.
4. L'erogazione del contributo, o del saldo dello stesso, avviene a seguito di presentazione del rendiconto finanziario redatto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge regionale 9 giugno 1994, n 27.


Art.36
Misure per la tutela delle attività non agonistiche
1. La Regione favorisce la corretta e razionale attività fisico - motoria dei praticanti attività sportiva non agonistica, mediante la concessione ai Comitati provinciali del CONI e agli enti di promozione sportiva di adeguati sostegni finanziari da destinare a tecnici ed istruttori di comprovata professionalità, esperienza e prestigio ed operanti in strutture che non si propongano scopi di lucro.
2. Le prestazioni degli operatori di cui al comma 1 devono essere esclusivamente destinate ai praticanti compresi in fasce non agonistiche, ai portatori di handicap, nonché a soggetti che necessitano di attività fisico - riabilitativa.
3. I contributi sono erogati, nei limiti della disponibilità di bilancio, in un'unica soluzione ai comitati provinciali del CONI e agli enti di promozione sportiva fino alla concorrenza massima di lire 300 per abitante residente nella provincia nel secondo anno precedente quello di iscrizione dell'apposito stanziamento annuale nel bilancio regionale.


Art.37
Norme di salvaguardia degli atleti isolani di elevate doti tecnico - agonistiche
1. La Regione promuove e favorisce il mantenimento presso le realtà societarie locali degli atleti di elevate doti tecnico - agonistiche che abbiano praticato sport attivo in Sardegna per almeno cinque anni e conseguito particolari meriti in campo nazionale e internazionale, mediante la concessione ai sodalizi isolani presso i quali gli stessi risultino tesserati di appositi incentivi finanziari.
2. Per l'ottenimento dei benefici di cui al comma 1, i sodalizi sportivi interessati devono inviare all'Assessorato regionale competente in materia di sport, nei termini stabiliti ai sensi dall'articolo 8, apposita richiesta, corredata del curriculum degli atleti interessati, nel quale devono essere tra l'altro specificati i risultati dagli stessi conseguiti in campo nazionale ed internazionale negli ultimi due anni.
3. La graduatoria dei sodalizi ammessi a beneficiare dei contributi e l'entità degli stessi è definita dall'Assessore competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, sulla base dei risultati agonistici conseguiti dall'atleta nelle due stagioni agonistiche precedenti quella nella quale viene formulata la domanda di contributo.
4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione può altresì istituire borse di studio a favore di atleti frequentanti istituzioni scolastiche ed Università degli Studi dell'Isola.


Art.38
Contributi per i campionati mondiali giovanili di calcio in Sardegna
1. La Regione è autorizzata a concedere nell'anno 1999 un contributo straordinario di lire 200.000.000 al comitato organizzatore dei campionati giovanili mondiali di calcio in Sardegna.

Art.39
Tutela sanitaria delle attività sportive
1. Per la tutela sanitaria delle attività sportive di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 30 agosto 1991, n. 31 (Interventi per la tutela e l'educazione sanitaria delle attività sportive) e dalla legge regionale 7 dicembre 1995, n. 36 (Certificazione dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica: modifiche alla legge regionale 30 agosto 1991 n. 31).
2. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995 dopo le parole "centri pubblici" sono inserite le parole "e dagli studi o centri".
3. Ferme restando le competenze esercitate in materia dall'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, l'Assessorato competente in materia di sport contribuisce al concreto esercizio del diritto alla tutela sanitaria degli sportivi praticanti attività dilettantistiche, mediante la concessione di adeguati sostegni finanziari alle società presso le quali gli stessi risultano affiliati,
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 42, stabilisce, fra l'altro, i criteri, le procedure e le modalità d'attuazione del presente articolo.


Art.40
Attività di ricerca
1. L'Amministrazione regionale promuove la conoscenza dell'attività motoria in tutte le sue manifestazioni e implicazioni psico - fisiche mediante la concessione di adeguati sostegni finanziari a favore di appositi centri di studio e di ricerca istituiti presso le Università della Sardegna, nonché di enti ed organizzazioni al CONI conferenti.
2. Ai fini del conseguimento delle provvidenze di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono presentare all'Assessorato regionale competente in materia di sport, nei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 8, un progetto di ricerca annuale, o comunque articolabile per annualità, nel quale devono essere indicati l'organico che concorre all'effettuazione della ricerca stessa ed il preventivo di spesa ripartito per annualità comprendente le fonti di finanziamento.
3. La quota d'intervento regionale non può eccedere il 50 per cento del costo dell'iniziativa e sulla stessa sono ammesse anticipazioni nella misura massima del 70 per cento, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1989.


Art.41
Poteri di vigilanza, verifica e controllo
1. L'Assessorato competente in materia di sport esercita il potere di vigilanza, verifica e controllo sulle opere e sulle attività per le quali si dispieghi l'intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge, anche attraverso ispezioni, sopralluoghi ed accertamenti.
2. I soggetti interessati sono tenuti a prestare la necessaria opera di supporto e collaborazione ispettiva di cui comma 1.


Art.42
Criteri, procedure e modalità d'attuazione
1. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione, della presente legge, approva con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, i criteri, le procedure e le modalità d'attuazione della legge medesima, ove non già stabiliti nei precedenti articoli.

TITOLO VI
(NORME FINANZIARIE E FINALI)
Art.43
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 33.000.000.000 per l'anno 1999, in lire 18.350.000.000 per l'anno 2000 ed in lire 13.450.000.000 per l'anno 2001 ed anni successivi. Agli stessi oneri si fa fronte con le risorse destinate agli interventi di cui all'abroganda normativa richiamata dall'articolo 42, con le variazioni di cui al comma 2, nonché relativamente agli interventi di cui agli articoli 11, 12, 16 e 17, comma 3, lett. a), mediante utilizzo di una quota parte, pari a lire 4.000.000.000 per l'anno 1999 e a lire 2.500.000.000 per l'anno 2000, della riserva istituita dall'articolo 39, comma 2, punto 1, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 ed iscritta in conto del capitolo 03017.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1999, 2000 e 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
01 - PRESIDENZA
Cap. 01090 -
Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonché dell'immagine della Sardegna (art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, L. R. 10 novembre1995, n. 28, artt. 59 e 65, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, artt. 28 e 29 della L.R. 3 luglio 1998, n. 22 e art, 24, comma 4, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)
1999 lire 6.000.000.000
2000 lire 6.000.000.000
2001 lire 5.300.000.000
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 5, L. R. 18 gennaio 1999, n. 1)
1999 lire 4.000.000.000
2000 lire 2.500.000.000
2001 lire ……………...
mediante pari utilizzo della riserva di cui alla voce 10 della tabella B della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, istituita dall'articolo 39, comma 2, punto 1 della L.R. n. 37 del 1998 e corrispondente alla voce 4 della tabella B della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.
Cap. 03146 -
Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)
1999 lire 2.000.000.000
2000 lire ……………..
2001 lire ……………..
Cap. 03147 -
Quota capitale delle rate ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)
1999 lire 2.600.000.000
2000 lire ……………..
2001 lire ……………..

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11116 -
Contributi per manifestazioni sportive (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 16, L.R. 26 gennaio 1989,n. 5, art. 75, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 34, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1999 lire 2.800.000.000
2000 lire 1.700.000.000
2001 lire 1.600.000.000
Cap. 11120 -
Contributi forfettari a favore di sodalizi sportivi dell'Isola che partecipino a campionati nazionali (art. 1, L.R. 15 aprile 1994, n. 14 e art. 34, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)
1999 lire 5.500.000.000
2000 lire 3.000.000.000
2001 lire 2.500.000.000
Cap. 11124/05 -
Contributi in conto capitale agli enti di promozione sportiva e alle società o associazioni sportive a carattere dilettantistico per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento, la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento di impianti sportivi di base (art. 11, L.R. 9 giugno 1989, n. 36)
1999 lire 200.000.000
2000 lire 200.000.000
2001 lire 200.000.000
Cap. 11124/08 -
Contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico per le attività volte a favorire la diffusione della pratica sportiva, per l'organizzazione di manifestazioni sportive localizzate nel territorio regionale e per la partecipazione a manifestazioni sportive e campionati di livello nazionale e internazionale (artt. 19, 24, 25 e 26, L.R. 9 giugno 1989, n. 36 e art. 3, L.R. 8 luglio 1993, n. 30)
1999 lire 6.800.000.000
2000 lire 3.000.000.000
2001 lire 2.000.000.000
Cap. 11124/09 -
Contributi agli enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive a carattere dilettantistico, organizzazioni scolastiche e agli enti locali per l'acquisto di attrezzature sportive (art. 21, L.R. 9 giugno 1989, n. 36 e L.R. 1 giugno 1993, n. 25)
1999 lire 1.500.000.000
2000 lire 600.000.000
2001 lire 500.000.000
Cap. 11124/14 -
Spese per la stipula di convenzioni per la partecipazione a manifestazioni sportive e campionati di livello nazionale e internazionale (art. 27, L.R. 9 giugno 1989, n. 36)
1999 lire 850.100.000
2000 lire 750.000.000
2001 lire 750.000.000
Cap. 11124/19 -
Contributi in conto interessi per impianti sportivi (art. 10 e 11, L.R. 9 giugno 1989, n. 36, art. 85, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, L.R. 1 giugno 1993, n. 25 e art. 4, comma 1, della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)
1999 lire 400.000.000
2000 lire 300.000.000
2001 lire 300.000.000
Cap. 11124/20 -
Spese per le garanzie reali ed obbligatorie per i mutui contratti per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 16, comma 2, L.R. 9 giugno 1989, n. 36)
1999 lire 350.000.000
2000 lire 300.000.000
2001 lire 300.000.000
In aumento
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02102/00
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (art. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R, 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1999 lire 30.000.000
2000 lire 30.000.000
2001 lire 30.000.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11117 - (N.I) 2.1.1.2.3.2.3.08.29 (05.04)
Contributo in conto capitale e in conto interessi e per spese accessorie a copertura parziale di mutui a tasso agevolato in favore di comuni e loro Consorzi destinati al completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione di impianti sportivi di base (artt. 11 e 16 della presente legge)
1999 lire 2.000.000.000
2000 lire 2.000.000.000
2001 lire 1.000.000.000
Cap. 11117/01 - (N.I.) 2.1.2.4.2.3.08.29 (05.04)
Contributi in conto capitale a favore dell'associazionismo sportivo, delle cooperative giovanili e dell'ISEF per il completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione di impianti sportivi (art. 12 della presente legge)
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000
2001 lire 500.000.000
Cap. 11117/02 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.08.29 (05.04)
Spese per la gestione di impianti sportivi ad utenza ultracomunale (art. 17 della presente legge)
1999 lire 600.000.000
2000 lire 600.000.000
2001 lire 600.000.000
Cap. 11117/03 - (N.I.) 2.1.2.3.3.4.08.29 (05.04)
Spese per la concessione di mutui a tasso agevolato per la progettazione, l'acquisizione di aree e la costruzione di impianti sportivi ad utenza ultracomunale (artt. 16 e 17 della presente legge)
1999 lire 1.000.000.000
2000 lire 1.000.000.000
2001 lire 500.000.000
Cap. 11117/04 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05.04)
Contributo per la gestione di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature sportive (artt. 19 e 33 della presente legge)
1999 lire 4.720.000.000
2000 lire 2.000.000.000
2001 lire 1.000.000.000
Cap. 11117/05 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05.04)
Contributi per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico, per manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, per la partecipazione a campionati nazionali, per la partecipazione a trasferte in territorio extraregionale e per il mantenimento presso le società locali di atleti di elevate doti tecnico - agonistiche; borse di studio a favore di atleti frequentanti istituzioni scolastiche ed Università sarde (art. 22, 26, 27, 28, 37 della presente legge)
1999 lire 8.300.000.000
2000 lire 6.000.000.000
2001 lire 4.000.000.000
Cap. 11117/06 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.09 (05.04)
Contributi per l'attività istituzionale degli enti di promozione sportiva, per l'organizzazione di iniziative di supporto alle attività sportive e per la tutela delle attività non agonistiche; contributi per le attività istituzionali delle federazioni regionali del CONI (artt. 23, 30, 35 e 36 della presente legge)
1999 lire 1.500.000.000
2000 lire 1.000.000.000
2001 lire 500.000.000
Cap. 11117/07 - (N.I. ) 1.1.1.6.2.2.08.09 (05.04)
Contributi alle istituzioni scolastiche destinate al miglioramento dell'offerta motorio - sportiva ed allo scambio di esperienze e per favorire l'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici (art. 24 e 25 della presente legge)
1999 lire 700.000.000
2000 lire 400.000.000
2001 lire 300.000.000
Cap. 11117/08 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.08.29 (05.04)
Spese per la stipula di convenzioni per il contenimento dei costi di gestione e per trasferte effettuate all'interno e fuori del territorio regionale, spese per la stipula di convenzioni finalizzate alla conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della Sardegna (artt. 20, 29, 31 e 32 della presente legge)
1999 lire 12.000.000.000
2000 lire 3.820.000.000
2001 lire 4.820.000.000
Cap. 11117/09 - (N.I.) 1.1.1.4.1.2.08.29 (05.04)
Spese per la formazione e l'aggiornamento di animatori sportivi, tecnici e dirigenti di società sportive (art.34 della presente legge)
1999 lire 350.000.000
2000 lire 200.000.000
2001 lire 100.000.000
Cap. 11117/10 - (N.I.) 1.1.1.6.2.2.08.29 (05.04)
Contributi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la promozione della conoscenza dell’attività motoria (artt. 39 e 40 della presente legge)
1999 lire 600.000.000
2000 lire 300.000.000
2001 lire 100.000.000
Cap. 11117/11 - (NI.) 1.1.1.6.2.2.08.09 (05.04)
Contributo straordinario al comitato organizzatore dei campionati mondiali giovanili di calcio (art. 38 della presente legge)
1999 lire 200.000.000
2000 lire ……………
2001 lire ……………
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1999, 2000 e 2001 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.


Art.44
Abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate la legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, per la parte riguardante lo sport; la legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni; la legge regionale l5 aprile 1994, n. 14 ed è inoltre abrogato l'articolo 34 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28.

Art.45
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande inoltrate ai sensi delle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17, 9 giugno 1989, n. 36 e 15 aprile 1994, n. 14, sempre che presentate nel termini e corredate dalla prescritta documentazione, sono definite in base alle predette leggi.
2. Per gli interventi non precedentemente previsti e disciplinati, le relative domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 17 maggio 1999

Palomba