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Legge Regionale 1 giugno 1999, n. 22

Norme varie sul personale regionale, sui compensi per i componenti degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione e gli enti regionali e sullo svolgimento dei concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Reinserimento nelle graduatorie in esecuzione di giudicato
l. Qualora, in esecuzione di giudicato, l'Amministrazione regionale disponga il reinserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 3, comma 2, primo periodo della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, di dipendenti già esclusi dalle medesime perché cessati dal servizio, dichiarandoli vincitori, detti vincitori sono collocati in soprannumero.


Art.2
Personale dell'ERSAT, dell'EAF e dei consorzi di bonifica
l. Il personale. di ruolo dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), dell'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) e dei consorzi di bonifica che, all'entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 1989, n. 34, da almeno un anno prestava servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, ovvero ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, nonché il personale che, alla stessa data, operava presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e che abbia presentato domanda di inquadramento nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge regionale n. 34 del 1989, o che la presenti entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel predetto ruolo con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità esistenti nelle dotazioni delle qualifiche d'inquadramento.
2. L'inquadramento avviene, per il personale proveniente dall'ERSAT e dall'EAF, nella medesima qualifica funzionale e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza e, per il personale dei consorzi di bonifica, nella qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza, determinata con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, e con la conservazione, a titolo di assegno personale riassorbibile, dell'eventuale differenza fra il trattamento economico in atto e quello spettante per effetto dell'inquadramento nei ruoli regionali.


Art.3
Personale comandato o distaccato
l. Il personale di ruolo delle aziende sanitarie locali e delle regioni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 1998, n. 21, prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dell'articolo 10 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6, è inquadrato a domanda nel ruolo dell'Amministrazione regionale.
2. Il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione è inquadrato a domanda nel ruolo dell'Amministrazione regionale o dell'ente strumentale presso cui, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 1998, prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando o di distacco ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 51 del 1978 o dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, escluso il personale comandato o distaccato presso gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori.
3. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della domanda sospende gli effetti di eventuali provvedimenti di cessazione dal distacco, ivi compresi quelli adottati in attuazione dell'articolo 41 della legge regionale n. 31 del 1998.
4. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione e degli enti nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della medesima.
5. In esito alle procedure di inquadramento sono soppressi, nelle dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione, i posti già occupati dal personale di cui al comma 2.
6. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'azienda sanitaria di provenienza, secondo l'allegata tabella A, ovvero nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'Amministrazione regionale di provenienza. Al personale così inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma. Per ogni fine non retributivo, il servizio prestato presso l'ente di provenienza è valutato interamente come anzianità di servizio nel ruolo regionale.
7. L'inquadramento del personale di cui al comma 2 è disposto nella medesima qualifica funzionale e con il trattamento economico in atto presso l'Amministrazione o l'ente di provenienza.
8. Gli inquadramenti di cui al presente articolo avvengono nel limite dei posti disponibili, o che risulteranno disponibili sino al 31 dicembre 1999, nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando o di distacco.
9. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente articolo. Sino a tale data l'Amministrazione regionale e gli enti garantiscono il mantenimento dell'iscrizione del personale agli eventuali fondi particolari esistenti presso l'Amministrazione o gli enti di provenienza.
10. Il personale distaccato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 1995, dall'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale e dallo stesso Assessorato presso l'ERSAT al fine di dare tempestiva attuazione al Programma Operativo Plurifondo (POP) 1994 - 1999 può essere mantenuto in posizione di distacco fino al 31 dicembre 1999.


Art.4
Assunzioni nell'Istituto incremento ippico
l. L'Istituto incremento ippico è autorizzato ad assumere, in deroga alle vigenti norme per l'immissione negli impieghi degli enti regionali, i lavoratori che erano in servizio in aziende zootecniche attualmente gestite dall'ente, all'atto dell'acquisizione delle stesse da parte del Monte - pascoli.
2. Tali assunzioni possono avvenire esclusivamente per posti vacanti nell'organico dell'ente.
3. I dipendenti da assumere devono essere in possesso dei requisiti per l'immissione nei ruoli dell'ente, con esclusione del requisito dell'età.
4. Le assunzioni avvengono nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate, purché il dipendente sia in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti per l'assunzione in detta qualifica.
5. Ai dipendenti è riconosciuto il trattamento stipendiale iniziale della qualifica.
6. Agli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal presente articolo fa fronte l'Istituto incremento ippico con le proprie disponibilità di bilancio.


Art.5
Compensi per i componenti delle commissioni, comitati ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione e gli enti regionali e norme sullo svolgimento dei concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali
l. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
le parole "lire 80.000" della lettera a) sono sostituite dalle parole "lire 130.000";
la lettera b) è soppressa;
le parole "lire 50.000" della lettera c) sono sostituite dalle parole "lire 90.000".
2. Dopo il settimo comma del citato articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici di concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali, per la partecipazione ai quali sia prescritto il diploma di laurea, in luogo della medaglia giornaliera di presenza e corrisposto un compenso cosi determinato:
lire 4.000.000 per un numero di concorrenti . non superiore a 50;
lire 60.000 per ogni concorrente oltre i primi 50, sino comunque a un compenso globale non superiore a lire 18.000.000.
Per i concorsi per la partecipazione ai quali sia prescritto il diploma di grado inferiore a quello di laurea, i compensi di cui all'ottavo comma sono corrisposti nella misura del 70 per cento.
Ai presidenti esterni delle commissioni di concorso spetta il compenso di cui all'ottavo e nono comma maggiorato del 20 per cento.
Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti nominati presidenti, componenti o segretari delle commissioni giudicatrici di concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali, i compensi previsti nei precedenti commi spettano nella misura del 50 per cento; ai dipendenti medesimi che facciano parte di commissioni esaminatrici di concorsi interni i predetti compensi spettano nella misura del 30 per cento.
Ai dipendenti che facciano parte delle commissioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, è attribuito per ogni giornata di riunione un compenso di lire 100.000.
Ai componenti dei comitati di vigilanza è corrisposto un compenso di lire 80.000 per ogni giornata di vigilanza.
I compensi corrisposti ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con il compenso per prestazioni di lavoro straordinario.
Le medaglie di presenza e i compensi previsti dalla presente legge non spettano ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti, in considerazione dell'onnicomprensività della loro retribuzione.
Gli importi delle medaglie di presenza e dei compensi di cui alla presente legge sono aggiornati ogni tre anni con decreto dell'Assessore competente in materia di personale in relazione al tasso di inflazione programmato.".
3. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale n. 27 del 1987, come modificata dalla presente legge, trovano applicazione nei confronti dei presidenti, dei componenti e dei segretari delle commissioni giudicatrici di concorsi indetti nel 1997 o le cui procedure siano in atto al 1° gennaio 1998.
4. Il primo aggiornamento previsto dal sedicesimo comma dell'articolo 1 della legge regionale n. 27 del 1987, introdotto dal comma 2 del presente articolo, avviene decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ferma la facoltà di prevedere prove preselettive quando si ritenga necessario in relazione allo specifico concorso, devono essere effettuate prove preselettive avvalendosi di sistemi automatizzati ogni qual volta il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali superi di dieci volte il numero dei posti messi a concorso, in modo che il numero dei concorrenti ammessi a sostenere le prove d'esame, cui devono aggiungersi i candidati classificati a pari merito dell'ultimo ammesso, non sia superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, o a trenta concorrenti nei concorsi per meno di sei posti.


Art.6
Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi
l. Le graduatorie dei concorsi per esami o per titoli ed esami per l'assunzione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale il cui termine di efficacia scade nel periodo compreso tra il l° gennaio 1998 e il 30 dicembre 1999 possono essere utilizzate per il conferimento di posti che si rendano vacanti, per motivi diversi dall'ampliamento della pianta organica, sino al 31 dicembre 1999.
2. L'Amministrazione regionale è tenuta a dare ottemperanza alla sentenza pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale sulla deliberazione della Giunta regionale n. 18/38 dell'8 maggio 1996. In relazione a ciò sono fatte salve le assunzioni di personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, previste dalla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6.


Art.7
Norma finanziaria
l. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli l, 2 e 3, valutati in annue lire 1.817.100.000, si fa fronte per gli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001 con le disponibilità recate dai seguenti capitoli del bilancio della Regione: 02016 (Stipendi. paghe e indennità) quanto a lire 1.258.000.000; 02019 (Contributi fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza) quanto a lire 12.200.000; 02022 (Contributi trattamento di previdenza) quanto a lire 439.200.000; 02023 (Versamento imposta regionale attività produttive) quanto a lire 107.700.000, e per gli anni successivi con legge di bilancio.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, valutati in annue lire 200.000.000, si fa fronte con le seguenti variazioni del bilancio della Regione per l'anno 1999 e per gli anni 2000 - 2001:
In diminuzione:
12 - SANITA'
Cap. 12126
Rimborsi alle Unità Sanitarie Locali e/o alle Aziende U.S.L. delle somme anticipate per il trattamento economico del proprio personale comandato presso la Regione (art. 44, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e L.R. 13 agosto 1985, n. 18). (spesa obbligatoria)
1999 lire 200.000.000
2000 lire 200.000.000
2001 lire 200.000.000
In aumento:
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1999 lire 200.000.000
2000 lire 200.000.000
2001 lire 200.000.000
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico ai citati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1999 - 2001 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.


Art.8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 1 giugno 1999

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