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Legge Regionale 28 dicembre 2009, n.6

Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013.
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 6

Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013.

Fonte: Supplemento Ordinario n.2 al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 41 del 29 dicembre 2009.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Art. 1

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2010, dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge.

Art. 2
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata di nuovi capitoli nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.

Art. 3
1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23) il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato nell'importo di euro 15.

Art. 4
1. È approvato in euro 9.635.475.000 in termini di competenza, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2010.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Art. 5

1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni e i pagamenti delle spese, per l'anno 2010, dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza in conformità a quanto disposto dagli articoli 38, 40 e 41 della legge regionale n. 11 del 2006.

Art. 6
1. La delibera di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2006, è predisposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è trasmessa per conoscenza alla competente Commissione consiliare.

ELENCHI

Art. 7

1. Per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 8
1. Per gli effetti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti e quelli relativi a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare la dotazione del fondo speciale per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi (UPB S08.01.004 - cap. SC08.0045), quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 9
1. Per gli effetti di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.
2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per la riassegnazione delle somme di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006, relative a spese derivanti da obblighi di legge o di contratto, per le spese a destinazione vincolata nonché per le somme erroneamente erogate a terzi non beneficiari.
3. L'applicazione della procedura di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006 è limitata alle somme di importo superiore a euro 500.000, fatti salvi i casi di cui al comma 2.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Art. 10

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

BILANCIO ANNUALE

Art. 11

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto (previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, per le assegnazioni a destinazione non vincolata) in appositi capitoli, istituiti o da istituire, nello stato di previsione della spesa nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, in corrispondenza con le iscrizioni effettuate in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti o da istituire, i fondi assegnati con specifica destinazione dallo Stato, dall'Unione europea, da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, in applicazione di disposizioni di
legge.
2. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede alle reiscrizioni di assegnazioni statali di cui sia stata accertata l'economia di stanziamento nell'anno 2008 con contestuale minore accertamento della relativa entrata. Con la medesima procedura si provvede alla reiscrizione di assegnazioni statali la cui correlativa entrata risulti riscossa o versata, attingendo alle disponibilità del fondo di cui al capitolo SC08.0001 (UPB S08.01.001).
3. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
a) l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione, ivi compresi quelli i cui oneri di ammortamento sono assunti a carico del bilancio dello Stato;
b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi di spesa relativi a fondi assegnati con specifica destinazione dallo Stato, ai programmi integrati d'area approvati a' termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), agli interventi inclusi nella progettazione integrata, nella programmazione negoziata e agli accordi di programma.
Ove occorra, si può attingere alle disponibilità del fondo di cui al capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010), a quelle del fondo di cui al capitolo SC08.0045 (UPB S08.01.004), qualora le somme da utilizzare siano perente, mediante variazioni di bilancio in conto dei residui e anche mediante le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12 (Modifiche al termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62, e modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627);
c) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione al disposto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

Art. 12
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio, anche secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976, necessarie per l'attuazione delle ordinanze emesse dai commissari governativi operanti nella Regione a seguito delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 13
1. Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inseriti nella programmazione comunitaria, nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti comunitari e dei vincoli imposti dall'Unione europea, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della Commissione europea, e con variazioni di bilancio in conto dei residui e anche con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976, o attingendo dal fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 per eventuali reiscrizioni di spesa, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 14
1. Al fine del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione europea e delle relative modifiche e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa Unione europea, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, da comunicare entro cinque giorni alla competente Commissione consiliare, le necessarie variazioni di bilancio, attingendo, per il cofinanziamento regionale, al fondo di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2006 (UPB S08.01.003 - cap. SC08.0034) e, ove occorra, secondo
le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976.

Art. 15
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, anche mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti a unità previsionali di base differenti.

Art. 16
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, L. 30 dicembre 2004, n. 311), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle necessarie variazioni di bilancio nel rispetto dello stanziamento autorizzato per unità previsionali di base dalla legge di bilancio e dalle disposizioni di legge.

Art. 17
1. Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da sentenze, liti, arbitrati ed altre tipologie di spesa analoghe, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 (UPB S08.01.001 - cap. SC08.0001) ad incrementare i capitoli di spesa
relativi, rispettivamente, all'obbligazione principale e agli oneri correlati.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 18

1. Al fine dell'attuazione del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede all'iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell'Amministrazione regionale in conto del capitolo SC01.0133 (UPB S01.02.001) con contestuale accertamento in conto del capitolo d'entrata EC372.022 (UPB E372.004).

Art. 19
1. Al fine dell'attuazione degli articoli 30 e 31 del Contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 2006-2010, il direttore generale dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base della determinazione, emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del direttore del servizio competente dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento dei fondi unici di cui ai capitoli SC01.0134 e SC01.0135 (UPB S01.02.001) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione attribuiti a ciascuna direzione generale. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, si provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all'utilizzo del fondo di cui al capitolo SC01.0139 (UPB S01.02.001).

Art. 20
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di fondi di cui agli articoli 30, 31 e 32 del Contratto collettivo regionale di lavoro 2006- 2010 l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'utilizzo delle economie di spesa individuate dalle citate disposizioni da destinare ai fondi medesimi.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 57, comma 5, del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale 2006-2010, e con le stesse modalità indicate al comma 1, sono apportate le variazioni di bilancio necessarie per l'utilizzo delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alla copertura degli oneri assicurativi.

Art. 21
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede al trasferimento, ai corrispondenti capitoli di spesa, delle somme relative agli oneri del personale, ivi compresi quelli di missione e straordinario, anticipate per l'attuazione di interventi, progetti e programmi finanziati dalla Regione, dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti pubblici o privati.
2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, si provvede al trasferimento, ai corrispondenti capitoli di bilancio, delle somme anticipate dalla Regione relative alle procedure di attuazione dei programmi operativi regionali e ritenute ammissibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione).

Art. 22
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato a iscrivere, con contestuale accertamento, nei capitoli di entrata di cui alle UPB E611.001 e E613.001 le somme relative alle partite di giro sui competenti capitoli di spesa di cui alla UPB S08.02.004.

Art. 23
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, il trasferimento delle somme iscritte sui capitoli SC01.0128 e SC01.0129 (UPB S02.01.001), al capitolo SC01.1084 (UPB S01.06.001).

Art. 24
1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2006, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli di spesa compresi nel titolo II, categoria 01, nonché del capitolo di spesa SC05.0061 (UPB S05.01.003).
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza risultino soppressi, i loro corrispondenti sono reistituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a euro 260.000.

Art. 25
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d'entrata EC324.003, EC324.004 (UPB E324.001) ed EC362.097 (UPB E362.010) degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa), agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge medesima, al 31 dicembre 2009.

Art. 26
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, con contestuale accertamento, in conto del capitolo di entrata EC362.083 (UPB E362.009), le somme derivanti dalla vendita delle riproduzioni della Carta tecnica regionale, in conto del capitolo SC04.2492 (UPB S04.09.006) per essere utilizzate ai fini dell'aggiornamento della Carta medesima e della produzione di materiale cartografico.

Art. 27
1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata EC362.082 (UPB E362.009) l'iscrizione ai capitoli di spesa SC04.2446, SC04.2447 (UPB S04.09.003) e SC04.2775 (UPB S04.10.006) delle somme relative ai rimborsi delle anticipazioni concesse a favore dei comuni per la redazione e l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico.

Art. 28
1. Ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione al capitolo di spesa SC04.1134
(UPB S04.05.001), delle somme relative alla riscossione delle spese amministrative per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere, con contestuali accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata EC349.004 (UPB E349.001).

Art. 29
1. All'utilizzo degli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli SC04.1133 (UPB S04.05.001) e SC04.1155 (UPB S04.05.002) si provvede previo accertamento delle correlative entrate in conto dei capitoli EC116.013 ed EC116.005 (UPB E116.002).
2. All'utilizzo degli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli di spesa SC04.1370 (UPB S04.06.005) e SC04.2445 (UPB S04.10.003) si provvede previo accertamento in conto del capitolo d'entrata EC350.034 (UPB E350.002).
3. Per le finalità previste dall'articolo 167, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modificazioni, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'ulteriore iscrizione in conto dei capitoli di spesa SC04.1370 (UPB S04.06.005) e SC04.2445 (UPB S04.09.003), in capo ai rispettivi centri di responsabilità, delle somme provenienti dalle sanzioni erogate a' termini dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, con contestuale accertamento in conto del capitolo d'entrata
EC350.034 (UPB E350.002).

Art. 30
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato a disporre l'iscrizione al capitolo di spesa SC06.1145 (UPB S06.04.015) delle somme relative alla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere agro-alimentari con contestuale accertamento in conto del capitolo di entrata EC362.031 (UPB E362.004).
2. Le somme iscritte in conto del capitolo SC06.1145 (UPB S06.04.015) possono essere utilizzate anche ai fini di eventuali restituzioni di versamenti per la mancata partecipazione alle fiere.

Art. 31
1. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo SC08.0004 (UPB S08.01.001) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall'Assessorato dei lavori pubblici per l'attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla delibera del CIPE del 3 agosto 1998, relativi all'azione organica 6.3 -Interventi nelle zone interne.

Art. 32
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere in conto del capitolo SC04.2671 (UPB S04.10.003), con contestuale accertamento in conto del capitolo di entrata EC361.089 (UPB E361.008), le somme derivanti da recuperi relativi ai contributi erogati per interventi di edilizia agevolata, ai fini della tenuta, manutenzione e informatizzazione dell'anagrafe dei beneficiari delle agevolazioni in materia di edilizia residenziale.

Art. 33
1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte al fondo da ripartire di cui al capitolo SC05.0001 (UPB S05.01.001), ai vari capitoli, istituiti o da istituire, nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, per l'applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e successive modifiche ed integrazioni.
2. Con la stessa procedura è autorizzato il ripristino delle disponibilità occorrenti nel fondo da ripartire di cui al precitato capitolo SC05.0001 (UPB S05.01.001), mediante riduzione degli stanziamenti dei vari capitoli di spesa alimentati dal fondo stesso.

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 34

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2010-2011-2012-2013 nel testo allegato alla presente legge.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
BILANCIO PLURIENNALE

Art. 35

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2010-2011-2012-2013.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 36

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 dicembre 2009

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