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Legge regionale 21 luglio 1954, n. 27

Norme di integrazione e di attuazione dell'art. 23, 5°+ comma del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. unico
Per il territorio della Regione Sarda, nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del DLL 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni, può essere ammesso come socio chiunque eserciti prevalentemente la coltivazione della terra. L'esercizio prevalente deve risultare da dichiarazione dell'Ufficio di collocamento confermata dal Sindaco del Comune di residenza. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 2 marzo 1955