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Legge regionale 21 luglio 1954, n. 28

Servizi antincendi nelle campagne.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Fino a quando non saranno emanate organiche disposizioni legislative concernenti la materia compresa nel disposto dell'articolo 3, lettera c), dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, l'Amministrazione regionale, al fine di istituire o potenziare servizi di sicurezza antincendi nelle campagne, è autorizzata:
a) - ad assumere personale idoneo nel numero e per il tempo strettamente necessario;
b) - a concedere sovvenzioni o contributi per l'acquisto di apparecchi e materiali per l'attrezzatura di aie comunali, e premi per l'effettiva collaborazione prestata nel servizio antincendi.

Art. 2
L'organizzazione dei servizi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente può essere affidata ai Comuni.

Art. 3
Le spese di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 45 del Bilancio 1954 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 27 maggio 1955