Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 25 novembre 1954, n. 25

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato geologico regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'Amministrazione regionale, oltre ai compiti di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, è autorizzata a provvedere, sentito il Comitato geologico regionale, all'esecuzione di studi e rilevamenti geologici monografici o di dettaglio, ed all'uopo anche alla esecuzione di sondaggi, esplorazioni geofisiche, levate topografiche, e di quant'altre operazioni la tecnica indichi utili per il migliore perfezionamento degli studi e rilevamenti geologici predisposti.

Art. 2
Per l'esecuzione degli studi e rilevamenti di cui all'articolo precedente, l' Amministrazione regionale è autorizzata a valersi, oltre che del servizio temporaneo istituito con l'art. 2 della legge 16 maggio 1951, n. 21, sentito il Comitato geologico regionale:
a) dell'opera di istituti scientifici specializzati in geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, geochimica, geologia applicata, arte mineraria, geofisica, in base ad apposite convenzioni;
b) dell'opera di singoli cultori delle discipline di cui al punto a);
c) dell'opera di imprese private e di enti pubblici specializzati nell'esecuzione di sondaggi e rilevamenti geofisici e topografici, in base a contratti stipulati su proposta dell'Assessore all'Industria e commercio, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della medesima. La pubblicazione della carta Geologica e quella degli studi illustrativi devono essere completate non oltre il 31 dicembre 1958;

Art. 3
La pubblicazione delle carte geologiche relative ai rilevamenti di cui alla presente legge è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministero della difesa a termini delle vigenti leggi.

Art. 4
A parziale modifica ed a completamento di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, alle spese derivanti dall'attuazione di quanto è previsto negli articoli da 1 a 6 della legge sopracitata ed a quelle derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti di L. 24 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1952 e 1953, con lo stanziamento di L. 40 milioni sul Capitolo 150 della Spesa del Bilancio 1954 e con gli stanziamenti che saranno stabiliti nei Capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.

Art. 5
Oltre ai componenti previsti dall'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, è chiamato a far parte del Comitato Geologico regionale anche un delegato dell'Assessore all'Industria e Commercio.

Art. 6
La tabella del personale tecnico ed ausiliario di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge. Il personale stesso sarà assunto con contratto a termine. Ad esso spetta la qualifica di cui alla annessa tabella ed il trattamento economico delle corrispondenti categorie del personale avventizio della Regione. Gli indicatori ed i portatori necessari ai rilevamenti saranno assunti in loco a seconda delle esigenze e godranno del trattamento economico previsto per i salariati temporanei di IV categoria. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 28 dicembre 1954

ALLEGATO 1

ALLEGATO

Tabella del personale tecnico ed ausiliario da assumere temporaneamente a carico dell'Amministrazione regionale a sensi dell'art. 5:

- Geologi rilevatori 10 (1a categoria)
- Disegnatori 4 (2a categoria)
- Autisti 4 agenti - tecnici