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Legge regionale 04 ottobre 1955, n. 16

Collaudazione di opere regionali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
La collaudazione dei lavori eseguiti con finanziamento della Regione è affidata, con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici, a funzionari a riposo dello Stato o di enti locali, ed a liberi professionisti.
L'incarico può essere anche conferito a funzionari in attività di servizio presso uffici statali o di enti locali su designazione del rispettivo Capo ufficio.
In casi di opera di notevole importanza la collaudazione è affidata ad una Commissione che può essere composta di membri tecnici ed amministrativi.

Art. 2
E' istituito presso l'Assessorato ai lavori pubblici un Albo speciale di collaudatori ai quali affidare incarichi di collaudo delle opere pubbliche regionali. Possono iscriversi all'Albo: ingegneri ed architetti di pubblici uffici statali e di enti locali territoriali sia in attività di servizio che a riposo e liberi professionisti iscritti negli Albi professionali da non meno di quindici anni in possesso di titoli comprovanti la esecuzione di importanti lavori.
La iscrizione all'Albo speciale regionale viene chiesta dagli interessati o effettuata d'ufficio previo parere di una Commissione composta dal Direttore dei servizi dell'Assessorato ai lavori pubblici, presidente, da un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici di grado non inferiore al sesto e dal Presidente dell'Associazione regionale ingegneri ed architetti in qualità di membri.
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato ai lavori pubblici.
Non può essere nominato collaudatore, né può far parte della Commissione collaudatrice, chi abbia preso parte alla redazione del progetto ovvero alla sorveglianza o direzione dei lavori.

Art. 3
Gli onorari ed i compensi diversi da corrispondere ai collaudatori di opere pubbliche regionali vengono conteggiati come appresso:
1) Onorari a percentuale:
a) funzionari in servizio dello Stato e degli enti locali: onorari di cui alla tabella C della tariffa ufficiale in vigore per prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti (legge 2 marzo 1949, n. 143), con la riduzione del 35 per cento;
b) funzionari a riposo dello Stato e degli enti locali: onorari di cui alla tabella C della suindicata tariffa, con la riduzione del 25 per cento;
c) liberi professionisti: competenze previste dalle tariffe nazionali in vigore al momento dell'incarico.
2) Compensi a vacazione e rimborso spese vive:
a) con una percentuale compresa fra il 30 ed il 60 per cento degli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b);
b) liberi professionisti: i compensi verranno corrisposti nella misura oraria prevista dai singoli Ordini con speciale deliberazione.
Qualora il collaudatore provveda ad eseguire la revisione contabile, gli verrà corrisposta una ulteriore percentuale del 25 per cento limitatamente agli importi relativi al collaudo.

Art. 4
Le spese di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 68 del bilancio 1955 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, l'8 novembre 1955