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Legge regionale 30 dicembre 1954, n. 26

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l' anno 1955.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1955, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella A).

Art. 2
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l' esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1955, in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (Tabella B).

Art. 3
Per gli effetti di cui all'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle Finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine (capitolo n. 49 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai competenti capitoli.

Art. 5
Il Presidente della Giunta Regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti e da presentarsi al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo n. 50 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi.

Art. 6
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l' Assessore alle Finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 7
Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate da riscuotere e da versare e per le spese da pagare in conto residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano nel presente bilancio i capitoli corrispondenti.

Art. 8
Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 24 marzo 1952, n. 7, già modificato con l'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1952, n. 33, è ulteriormente modificato come segue: << Alla estinzione di tale partita, iscritta nello stato di previsione dell'entrata(alleg. 1 Tabella A - Cap. n. 34) sarà provveduto con l'iscrizione delle necessarie quote di ammortamento sugli stati di previsione della spesa degli esercizi finanziari 1954, 1955, 1956 e 1957 >>.

Art. 9
Il Presidente della Giunta regionale, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico dei capitoli sottoindicati, il pagamento delle spese relative alle opere comprese nei piani particolari contemplati nell'ultimo comma dell'art. 8 della LC 26 febbraio 1948, n. 3, da approvarsi a sensi di legge: Il Presidente della Giunta regionale, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico dei capitoli sottoindicati, il pagamento delle spese relative alle opere comprese nei piani particolari contemplati nell'ultimo comma dell'art. 8 della LC 26 febbraio 1948, n. 3, da approvarsi a sensi di legge: Cap. n. 102 - Affari generali e turismo: spese per opere pubbliche d' interesse turistico; OMISSIS L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata del capitolo n. 35 proporzionalmente al suo ammontare.
Il Presidente della Giunta regionale, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico dei capitoli sottoindicati, il pagamento delle spese relative alle opere comprese nei piani particolari contemplati nell'ultimo comma dell'art. 8 della LC 26 febbraio 1948, n. 3, da approvarsi a sensi di legge:

OMISSIS

Cap. n. 103 - Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione: spese per mattatoi comunali;

OMISSIS

L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata del capitolo n. 35 proporzionalmente al suo ammontare. Il Presidente della Giunta regionale, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico dei capitoli sottoindicati, il pagamento delle spese relative alle opere comprese nei piani particolari contemplati nell'ultimo comma dell'art. 8 della LC 26 febbraio 1948, n. 3, da approvarsi a sensi di legge:

OMISSIS

Cap. n. 104 - Igiene, Sanità e pubblica istruzione: spese per ambulatori
comunali;

OMISSIS

L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata del capitolo n. 35 proporzionalmente al suo ammontare. Il Presidente della Giunta regionale, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico dei capitoli sottoindicati, il pagamento delle spese relative alle opere comprese nei piani particolari contemplati nell'ultimo comma dell'art. 8 della LC 26 febbraio 1948, n. 3, da approvarsi a sensi di legge:

OMISSIS

Cap. n. 105 - Lavori pubblici: spese per l' edilizia scolastica elementare (1º stralcio);

OMISSIS

L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata del capitolo n. 35 proporzionalmente al suo ammontare.
Il Presidente della Giunta regionale, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico dei capitoli sottoindicati, il pagamento delle spese relative alle opere comprese nei piani particolari contemplati nell' ultimo comma dell'art. 8 della LC 26 febbraio 1948, n. 3, da approvarsi a sensi di legge:

OMISSIS

Cap. n. 106 - Agricoltura e foreste: spese per trasformazioni fondiarie relative ad olivastreti. L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata del capitolo n. 35 proporzionalmente al suo ammontare. L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata del capitolo n. 35 proporzionalmente al suo ammontare.

Art. 10
E' autorizzata l'iscrizione nei registri di consistenza del patrimonio regionale delle somme stanziate nei capitoli n. 174, 175, 176, 177, 178, 179, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193 e 194 dello stato di previsione della spesa.

Art. 11
E' approvato l' unito riepilogo da cui risultano le entrate e le spese previste per l' esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1955. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Data a Cagliari il 28 gennaio 1955

Entrata.

Allegato 1
Quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione sarda per l'esercizio finanziario 1955. (Tabella Ristrutturata)
Entrate ordinarie effettive per i capi: //
Rubrica redditi patrimoniali, L. 112.600.000; //
Rubrica tributi: sottorubrica imposte dirette, L. 1.510.000.000; //
Rubrica tributi: sottorubrica tasse imposte indirette sugli affari,
L. 3.446.250.000; //
Rubrica tributi: sottorubrica imposte indirette sui consumi,
L. 135.000.000; //
Rubrica tributi: sottorubrica monopoli, L. 5.720.000.000; //
Rubrica proventi vari, per memoria; //
Rubrica entrate diverse, L. 317.000.000; //
Rubrica rimborsi e concorsi nelle spese ordinarie, L. 32.000.000.
Entrate straordinarie effettive per il capo: //
Rubrica rimborsi e concorsi nelle spese straordinarie,
L. 8.620.400.000.

Entrate straordinarie per movimento di capitali per i capi: //
Rubrica operazioni varie, per memoria; //
Rubrica vendite di beni, L. 10.000.000; //
Rubrica accensione di debiti, per memoria; //
Rubrica partite che si compensano nella spesa, L. 81.750.000.

Totali: //
Entrate ordinarie effettive, L. 11.272.850.000; //
Entrate straordinarie effettive, L. 8.620.400.000; //
Entrate straordinarie per movimento di capitali, L. 91.750.000; //
Totale entrate straordinarie, L. 8.712.150.000; //
Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie,
L. 19.893.250.000.
Totale generale dell'entrata, L. 19.985.000.000.

Spesa.

Spese ordinarie effettive per gli assessorati (rubriche): //
Finanze, L. 1.782.471.673; //
Affari generali e turismo, L. 500.000.000; //
Enti locali e trasporti, L. 145.000.000; //
Igiene, sanità e pubblica istruzione, L. 228.820.000; //
Lavori pubblici, L. 65.000.000; //
Agricoltura e foreste, L. 132.400.000; //
Industria e commercio, L. 48.000.000; //
Lavoro e artigianato, L. 25.000.000.

Spese straordinarie effettive per gli assessorati (rubriche): //
Finanze, L. 8.562.486.333; //
Affari generali e turismo, L. 120.000.000; //
Enti locali e trasporti, L. 325.000.000; //
Igiene, sanità e pubblica istruzione, L. 817.500.000; //
Lavori pubblici, L. 1.695.000.000; //
Agricoltura e foreste, L. 2.216.800.000; //
Industria e commercio, L. 542.000.000; //
Lavoro e artigianato, L. 695.000.000.

Spese straordinarie per movimento di capitali per gli
assessorati (rubriche): //
Finanze, L. 764.521.994; //
Affari generali e turismo, L. 150.000.000; //
Enti locali e trasporti, L. 190.000.000; //
Industria e commercio, L. 760.000.000; //
Lavoro e artigianato, L. 220.000.000.

Totale delle spese straordinarie per gli assessorati (rubriche): //
Finanze, L. 9.327.008.327; //
Affari generali e turismo, L. 270.000.000; //
Enti locali e trasporti, L. 515.000.000; //
Igiene, sanità , pubblica istruzione, L. 817.500.000; //
Lavori pubblici, L. 1.695.000.000; //
Agricoltura e foreste, L. 2.216.800.000; //
Industria e commercio, L. 1.302.000.000; //
Lavoro e artigianato, L. 915.000.000.

Spese effettive ordinarie e straordinarie per gli assessorati
(rubriche): //
Finanze, L. 10.344.958.006; //
Affari generali e turismo, L. 620.000.000; //
Enti locali e trasporti, L. 470.000.000; //
Igiene, sanità e pubblica istruzione, L. 1.046.320.000; //
Lavori pubblici, L. 1.760.000.000; //
Agricoltura e foreste, L. 2.349.200.000; //
Industria e commercio, L. 590.000.000; //
Lavoro e artigianato, L. 720.000.000.

Totale generale delle spese per gli assessorati (rubriche): //
Finanze, L. 11.109.480.000; //
Affari generali e turismo, L. 770.000.000; //
Enti locali e trasporti, L. 660.000.000; //
Igiene, sanità e pubblica istruzione, L. 1.046.320.000; //
Lavori pubblici, L. 1.760.000.000; //
Agricoltura e foreste, L. 2.349.200.000; //
Industria e commercio, L. 1.350.000.000; //
Lavoro e artigianato, L. 940.000.000.

Totali: //
Spese ordinarie effettive, L. 2.926.691.673; //
Spese straordinarie effettive, L. 14.973.783.333; //
Spese straordinarie per movimento di capitali, L. 2.084.521.994; //
Totale spesa straordinaria, L. 17.058.305.327; //
Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie,
L. 17.900.478.006.
Totale generale della spesa, L. 19.985.000.000.

Allegato 2
Quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione sarda per l'esercizio finanziario 1955. (Tabella Ristrutturata)

Titolo dedotto
Capitoli delle entrate e delle spese del bilancio della Regione sarda per l' esercizio finanziario 1955.