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Legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13

Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con gli istituti interessati tendente a differire il pagamento delle cambiali rilasciate in base alla legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, per il 50% dell'ammontare di ciascuna di esse al 31 ottobre 1956 e per il restante 50% al 31 ottobre 1957.
L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata ad assumere l'onere derivante dal pagamento degli interessi relativi.

Art. 2
La garanzia prevista dall'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, è estesa all'intero importo delle cambiali in conformità a quanto disposto nell'Art. precedente.

Art. 3
Il fondo di garanzia previsto dal terzo comma dello Art. 7 della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, che si stabilisce in lire 72.000.000, sarà prelevato dal cap. 179 dello stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio 1955.

Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 25 ottobre 1955