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Legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20

Modificazioni alla legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Articolo unico
L' art. 1 della legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4, è sostituito dal seguente:
Art. 1 - << L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione:
- con l' Amministrazione dell' Università di Cagliari per l' istituzione di tre nuovi posti di ruolo per l' insegnamento rispettivamente di << Linguistica sarda >> presso la Facoltà di lettere e filosofia, di << Diritto costituzionale regionale >> presso la Facoltà di economia e commercio, e di << Puericultura >> presso la Facoltà di medicina e chirurgia;
- con l' Amministrazione dell' Università di Sassari per l' istituzione di due nuovi posti di ruolo per l' insegnamento rispettivamente di << Ordinamento giuridico della Regione Sarda >> presso la Facoltà di giurisprudenza, e di << Flora ed erboristeria della Sardegna >> presso la Facoltà di Farmacia >>.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 12 gennaio 1956