Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21

Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l' esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1956, giusta l' annesso stato di previsione delle entrate (Tabella A.).

Art. 2
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l' esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1956, in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (Tabella B.).

Art. 3
Per gli effetti di cui all' art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell' Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine (capitolo n. 52) dello stato di previsione della spesa e la loro inscrizione ai competenti capitoli.

Art. 5
Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente Art., è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 53 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi.

Art. 6
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di Tesoreria per l' importo di lire 3 miliardi da utilizzare come appresso:
a) - per esecuzione di opere straordinarie di competenza dell'Assessorato ai lavori pubblici; L. 1.000.000.000
b) - per esecuzione di opere straordinarie di competenza dell'Assessorato alla agricoltura L. 500.000.000
c) - per spese straordinarie di competenza dell'Assessorato all'industria, commercio e rinascita; L. 500.000.000
d) - per spese straordinarie di competenza dell' Assessorato ai trasporti, viabilità e turismo; L. 1.000.000.000
All'estinzione di tale partita, inscritta al capitolo 42 dello stato di previsione dell' entrata, sarà provveduto con l' iscrizione della somma di L. 600 milioni negli stati di previsione della spesa di ciascuno dei prossimi cinque esercizi finanziari.

Art. 7
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 8
Il Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui al precedente Art., è autorizzato ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate da riscuotere e da versare e per le spese da pagare in conto residui dagli esercizi anteriori, per le quali non esistano nel presente bilancio i capitoli corrispondenti.

Art. 9
Il Presidente della Giunta regionale, in base a legge della Regione, è autorizzato a disporre, a carico del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa, i pagamenti relativi alle opere pubbliche di interesse turistico comprese nell'apposito piano particolare, rientrante fra quelli contemplati nell'ultimo comma dell'Art. 8 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, da approvarsi a sensi di legge.
L' assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata del capitolo n. 34, proporzionalmente al suo ammontare.

Art. 10
L' art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15, è così modificato:
<< art. 6 - E' istituito nel bilancio di previsione della spesa per l' anno 1955, il cap. 143 bis << Contributi per l' acquisto di bestiame da lavoro >>.
A favore di detto capitolo è stornata dal cap. 143 la somma di L. 25 milioni.
Per i successivi esercizi si provvederà con stanziamenti su apposito capitolo di bilancio >>.

Art. 11
E' autorizzata l' inscrizione nei registri di consistenza del patrimonio regionale delle somme stanziate nei capitoli n. 177 - 178 - 179 - 180 - 187 - 188 - 190 - 192 - 193 - 195 e 196 dello stato di previsione della spesa.

Art. 12
E' approvato l' unito riepilogo da cui risultano le entrate e le spese previste per l' esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1956.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 20 gennaio 1956

Entrata.

Allegato 1
Quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione sarda per l'esercizio
finanziario 1956. (Tabella Ristrutturata)


Entrate ordinarie effettive per i capi: //
Rubrica redditi patrimoniali, L. 220.600.000; //
Rubrica tributi: sottorubrica imposte dirette, L. 2.045.000.000; //
Rubrica tributi: sottorubrica tasse e imposte dirette sugli affari, L. 6.065.250.000; //
Rubrica tributi: sottorubrica imposte indirette sui consumi, L. 150.000.000; //
Rubrica tributi: sottorubrica monopoli, L. 6.300.000.000; //
Rubrica entrate diverse, L. 381.000.000; //
Rubrica rimborsi e concorsi nelle spese ordinarie, L. 35.000.000.
Entrate straordinarie effettive per il capo: //
Rubrica rimborsi e concorsi nelle spese straordinarie,
L. 936.150.000.
Entrate straordinarie per movimento di capitali per i capi: //
Rubrica vendite di beni, L. 10.000.000; //
Rubrica accensione di debiti, L. 3.000.000.000; //
Rubrica partite che si compensano nella spesa, L. 132.000.000.
Totale: //
Entrate ordinarie effettive, L. 15.196.850.000; //
Entrate straordinarie effettive, L. 936.150.000; //
Entrate straordinarie per movimento di capitali, L. 3.142.000.000: //
Totale entrate straordinarie, L. 4.078.150.000; //
Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie, L. 16.133.000.000.
Totale generale dell' entrata, L. 19.275.000.000.

Spesa.

Spese ordinarie effettive per gli assessorati (rubriche): //
Finanze, L. 2.130.820.562; //
Trasporti, viabilità e turismo, L. 425.000.000; //
Igiene e sanità , L. 43.000.000; //
Istruzione, assistenza e beneficenza, L. 365.260.000; //
Lavori pubblici, L. 60.000.000; //
Agricoltura, L. 253.000.000; //
Industria, commercio e rinascita, L. 120.000.000; //
Lavoro e artigianato, L. 65.000.000.
Spese straordinarie effettive per gli assessorati (rubriche): //
Finanze, L. 1.880.611.767; //
Trasporti, viabilità e turismo, L. 1.225.000.000; //
Igiene e sanità , L. 1.085.000.000; //
Istruzione, assistenza e beneficenza, L. 575.740.000; //
Lavori pubblici, L. 2.310.000.000; //
Agricoltura, L. 3.692.150.000; //
Industria, commercio e rinascita, L. 1.257.000.000; //
Lavoro e artigianato, L. 975.660.000.
Spese straordinarie per movimento di capitali per gli assessorati (rubriche): //
Finanze, L. 1.116.757.671; //
Trasporti, viabilità e turismo, L. 465.000.000; //
Industria, commercio e rinascita, L. 840.000.000; //
Lavoro e artigianato, L. 390.000.000.
Totale delle spese straordinarie per gli assessorati (rubriche): //
Finanze, L. 2.997.369.438; //
Trasporti, viabilità e turismo, L. 1.690.000.000; //
Igiene e sanità , L. 1.085.000.000; //
Istruzione, assistenza e beneficenza, L. 575.740.000; //
Lavori pubblici, L. 2.310.000.000; //
Agricoltura, L. 3.692.150.000; //
Industria, commercio e rinascita, L. 2.097.000.000; //
Lavoro e artigianato, L. 1.365.660.000.
Spese effettive ordinarie e straordinarie per gli assessorati(rubriche): //
Finanze, L. 4.011.432.329; //
Trasporti, viabilità e turismo, L. 1.650.000.000; //
Igiene e sanità , L. 1.128.000.000; //
Istruzione, assistenza e beneficenza, L. 941.000.000; //
Lavori pubblici, L. 2.370.000.000; //
Agricoltura, L. 3.945.150.000; //
Industria, commercio e rinascita, L. 1.377.000.000; //
Lavoro e artigianato, L. 1.040.660.000.
Totale generale delle spese per gli assessorati (rubriche): //
Finanze, L. 5.128.190.000; //
Trasporti, viabilità e turismo, L. 2.115.000.000; //
Igiene e sanità , L. 1.128.000.000; //
Istruzione, assistenza e beneficenza, L. 941.000.000; //
Lavori pubblici, L. 2.370.000.000; //
Agricoltura, L. 3.945.150.000; //
Industria, commercio e rinascita, L. 2.217.000.000; //
Lavoro e artigianato, L. 1.430.660.000.
Totali: //
Spese ordinarie effettive, L. 3.462.080.562; //
Spese straordinarie effettive, L. 13.001.161.767; //
Spese straordinarie per movimento di capitali, L. 2.811.757.671; //
Totale spesa straordinaria, L. 15.812.919.438; //
Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie, L. 16.463.242.329.
Totale generale della spesa, L. 19.275.000.000

Allegato 2
Quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione sarda per l'esercizio
finanziario 1956. (Tabella Ristrutturata)


Titolo dedotto
Capitoli delle entrate e delle spese del bilancio della Regione
sarda per l' esercizio finanziario 1956.