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Legge regionale 01 febbraio 1952, n. 8

Autorizzazione alla costruzione di porti di IV classe.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostituirsi alle Amministrazioni provinciali e comunali negli adempimenti e nelle facoltà di loro competenza, previste dalle leggi 2 aprile 1885, n. 3095 e 14 luglio 1907, n. 542, per la costruzione dei porti di IV classe da eseguirsi in Sardegna secondo il piano di cui all'art. 4 della presente legge. Le costruzioni saranno eseguite a pagamento differito sito a 15 annualità al tasso massimo di cui all'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2
I comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dei porti di IV classe secondo il piano di cui all'art. 4 della presente legge, dovranno presentare domanda all'Assessorato ai Trasporti, corredata dalla seguente documentazione.
a) dichiarazione dell'autorità tutoria, dalla quale risulti che il comune interessato non può a proprio carico sostenere la quota parte della spesa occorrente alla esecuzione delle opere;
b) regolare delibera con la quale i comuni stessi si obbligano a versare all'Amministrazione regionale tutti gli eventuali contributi ad essi spettanti a norma di legge per la costruzione dei porti di IV classe.

Art. 3
Le rate di annualità per il pagamento differito dei lavori di cui all'art. 1 saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del bilancio regionale degli esercizi dal 1952 al 1967. I contributi dovuti dai comuni ai sensi dell'articolo precedente, saranno inscritti negli appositi capitoli delle entrate negli stati di previsione degli esercizi finanziari corrispondenti.

Art. 4
Su proposta dell'Assessore ai Trasporti sarà stabilito un piano triennale per l' esecuzione dei porti di IV classe, da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 5
L' approvazione dei progetti, per la cui compilazione valgono le disposizioni della Legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, è demandata all'Assessore ai Trasporti, sentito il parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OOPP per la Sardegna e del Comitato Tecnico Regionale dei Lavori Pubblici. La gestione amministrativa dei lavori spetta all'Assessorato ai Lavori Pubblici secondo le norme delle leggi dello Stato e della Regione vigenti in materia.

Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 12 maggio 1952