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Legge Regionale 25 ottobre 1956, n. 26

Storno di fondi a favore del capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 1956.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa (tabella B) del Bilancio 1956, annesso alla legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, sono variati nel modo seguente: Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa (tabella B) del Bilancio 1956, annesso alla legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, sono variati nel modo seguente: In diminuzione:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa (tabella B) del Bilancio 1956, annesso alla legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, sono variati nel modo seguente: In diminuzione: Capitolo 40 - << Spese e contributi per l' istituzione e il potenziamento dei servizi di sicurezza antincendi nelle campagne (legge regionale 21 luglio 1954, n. 28). Spese, contributi e premi per la prevenzione e la repressione dell' abigeato e per i servizi di polizia locale urbana e rurale >> L. 5.000.000

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa (tabella B) del Bilancio 1956, annesso alla legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, sono variati nel modo seguente: In diminuzione: OMISSIS Capitolo 41 - << Spese per il controllo sugli enti locali (art. 46, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e per i servizi di consulenza a favore di tali enti >> L. 10.000.000

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa (tabella B) del Bilancio 1956, annesso alla legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, sono variati nel modo seguente: OMISSIS In aumento: Capitolo 24 - << Spese di liti e per arbitraggi (spesa obbligatoria) >> L. 15.000.000

Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 20 novembre 1956.