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Legge Regionale 27 ottobre 1956, n. 28

Concessioni definitive di autoservizi pubblici di linea per trasporto dei passeggeri, bagagli e pacchi agricoli.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Fino a quando non saranno emanate organiche disposizioni legislative concernenti la materia compresa nel disposto dell' art. 3, lettera g), dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, le concessioni definitive di cui all' art. 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sono accordate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore ai trasporti, sentito, oltre al Comitato regionale di coordinamento trasporti, il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, per la durata massima di nove anni, e possono essere rinnovate.

Art. 2
Rimangono in vigore le altre norme contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, intendendosi sostituite alle competenze attribuite dalla stessa legge al Capo dello Stato e al Ministro delle comunicazioni, rispettivamente quelle del Presidente della Giunta Regionale e dell' Assessore ai trasporti. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 7 dicembre 1956