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Legge regionale 14 febbraio 1952, n. 2

Modifiche alla Legge Regionale 4 febbraio 1950, n. 3.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L'articolo 5 della legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, è sostituito dal seguente:
Ai lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e non fruenti del sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione viene corrisposta un' indennità pari a L. 600 per ogni giornata di effettivo lavoro.
Agli allievi aventi famiglia a carico spetta inoltre un assegno integrativo di L. 60 giornaliere per ogni familiare a carico. L'indennità complessiva giornaliera spettante agli allievi aventi famiglia a carico non può comunque essere inferiore alle L. 700 e superiore alle L. 800.
Ai lavoratori che percepiscono il sussidio di disoccupazione viene corrisposta un' indennità globale pari a L. 400 al giorno.

Art. 2
L'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, è sostituito dal seguente: Le spese occorrenti per l' acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari, nonché quelle relative ad eventuali espropri, sono a carico dell'Ente gestore. A tali spese l' Amministrazione regionale può concorrere con un contributo non superiore al 10 per cento della somma da essa stanziata per ciascun cantiere. Le spese per l' organizzazione e per il funzionamento dei cantieri di lavoro e le indennità ai lavoratori che vi sono ammessi, gravano sul Bilancio della Regione Sarda, rubrica dell'Assessorato al Lavoro e Previdenza Sociale.

Art. 3
Le disposizioni che precedono si applicano ai cantieri istituiti a decorrere dal primo gennaio 1952, anche se autorizzati precedentemente alla approvazione della presente legge.

Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 7 marzo 1952