Legge Regionale 17 dicembre 1956, n. 35
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, concernente l'istituzione di corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Il titolo della legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, è sostituito dal seguente: << Addestramento dei lavoratori e istituzione di un fondo speciale >>.
Art. 2
L' art. 1 della medesima legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, è sostituito dal seguente: << L' Amministrazione regionale promuove direttamente e autorizza corsi di addestramento per lavoratori come previsto dall' art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456 >>.
Art. 3
L' art. 5 della medesima legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, è sostituito dal seguente: << E' istituito un fondo per l' addestramento e la qualificazione dei lavoratori in Sardegna >>.
Art. 4
Alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, sono aggiunti i seguenti articoli: Alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, sono aggiunti i seguenti articoli: Art. 6 - Il fondo, di cui al precedente articolo, è costituito:
a) dalle somme all' uopo stanziate sul cap. 171 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956, - e corrispondenti capitoli dei bilanci successivi - la cui denominazione viene così modificata: << Spese per il finanziamento dei corsi e dei centri di addestramento per lavoratori >>; b) dagli eventuali contributi dello Stato, di altri enti e di aziende private;
c) dai recuperi e dai ricavi di gestione dei corsi e dei centri di addestramento. Per l' amministrazione del fondo è istituita una gestione speciale affidata ai servizi di tesoreria regionale.
Alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, sono aggiunti i seguenti articoli:
OMISSIS
Art. 7 - Sul fondo di cui all' art. 5, l' Assessore al lavoro e artigianato, di concerto con l' Assessore alle finanze, provvede:
a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi e dei centri per la formazione delle maestranze;
b) all' erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l' addestramento professionale dei lavoratori;
c) alle spese per il funzionamento delle commissioni giudicatrici delle prove finali dei corsi.
Alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, sono aggiunti i seguenti articoli:
OMISSIS
Art. 8 - Con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell' Assessore al lavoro e artigianato di concerto con l' Assessore alle finanze, sono stabilite le norme per l' amministrazione e l' erogazione delle disponibilità del fondo, di cui all' art. 5, e per l' incasso di contributi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari il 9 febbraio 1957
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
Il titolo della legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, è sostituito dal seguente: << Addestramento dei lavoratori e istituzione di un fondo speciale >>.
Art. 2
L' art. 1 della medesima legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, è sostituito dal seguente: << L' Amministrazione regionale promuove direttamente e autorizza corsi di addestramento per lavoratori come previsto dall' art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456 >>.
Art. 3
L' art. 5 della medesima legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, è sostituito dal seguente: << E' istituito un fondo per l' addestramento e la qualificazione dei lavoratori in Sardegna >>.
Art. 4
Alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, sono aggiunti i seguenti articoli: Alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, sono aggiunti i seguenti articoli: Art. 6 - Il fondo, di cui al precedente articolo, è costituito:
a) dalle somme all' uopo stanziate sul cap. 171 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956, - e corrispondenti capitoli dei bilanci successivi - la cui denominazione viene così modificata: << Spese per il finanziamento dei corsi e dei centri di addestramento per lavoratori >>; b) dagli eventuali contributi dello Stato, di altri enti e di aziende private;
c) dai recuperi e dai ricavi di gestione dei corsi e dei centri di addestramento. Per l' amministrazione del fondo è istituita una gestione speciale affidata ai servizi di tesoreria regionale.
Alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, sono aggiunti i seguenti articoli:
OMISSIS
Art. 7 - Sul fondo di cui all' art. 5, l' Assessore al lavoro e artigianato, di concerto con l' Assessore alle finanze, provvede:
a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi e dei centri per la formazione delle maestranze;
b) all' erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l' addestramento professionale dei lavoratori;
c) alle spese per il funzionamento delle commissioni giudicatrici delle prove finali dei corsi.
Alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, sono aggiunti i seguenti articoli:
OMISSIS
Art. 8 - Con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell' Assessore al lavoro e artigianato di concerto con l' Assessore alle finanze, sono stabilite le norme per l' amministrazione e l' erogazione delle disponibilità del fondo, di cui all' art. 5, e per l' incasso di contributi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari il 9 febbraio 1957