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Legge regionale 10 giugno 1952, n. 12

Norme interpretative ed integrative della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
I mutui previsti dalle lettere a) e b) dell' art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66 possono essere accordati per le iniziative posteriori al 31 dicembre 1949, sia che si tratti di iniziative del tutto nuove, sia che si tratti del completamento, dell'ampliamento o del miglioramento di impianti esistenti alla data predetta.

Art. 2
I mutui di cui alla lettera a) dell'art. 2 della legge sopra richiamata possono essere accordati anche per l'acquisto ad uso di stabilimenti industriali per la lavorazione del sughero di immobili incompiuti, non utilizzati, o con precedente diversa destinazione.

Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel
giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 24 luglio 1952