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Legge regionale 11 giugno 1952, n. 10

Istituzione del Comitato Regionale Consultivo per il Commercio.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' istituito, presso l'Assessorato all'Industria e Commercio, un Comitato Regionale consultivo per il Commercio.

Art. 2
Il Comitato:
a) esprime il proprio parere nei casi determinati dalle leggi della Regione e ogni qualvolta ne sia richiesto dall'Assessore alla Industria e Commercio;
b) ha facoltà di presentare all'Assessore predetto, di propria iniziativa, voti e proposte dirette a potenziare il commercio nella Sardegna.

Art. 3
Il Comitato è composto come segue:
a) l'Assessore all'Industria e Commercio, che lo presiede;
b) due membri scelti fra gli studiosi e esperti in materie riguardanti il commercio interno ed estero;
c) tre membri, designati rispettivamente dall'Assessorato alle Finanze, da quello al Lavoro e Previdenza Sociale e da quello ai Trasporti;
d) il Direttore dei Servizi del Commercio dell'Assessorato all'Industria e Commercio;
e) tre membri in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Sardegna;
f) un membro in rappresentanza delle Aziende di Credito operanti in Sardegna, designato dall'Associazione Bancaria;
g) tre membri in rappresentanza delle Aziende Commerciali della Sardegna;
h) due membri in rappresentanza delle Cooperative di Consumo o miste;
i) un membro in rappresentanza dei Commercianti ambulanti;
l) tre membri in rappresentanza dei Lavoratori del Commercio;

Art. 4
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio. Il Vice Presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti. I componenti di cui alle lettere f), g), h), i), l) sono scelti dall'Assessore all'Industria e Commercio su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria; quelli in cui alla lettera e), su designazione fatta in numero doppio dalle Camere di Commercio della Sardegna. I membri del Comitato di cui alle lettere b), e), i), g), h), i) ed l) durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Funge da segretario del Comitato un funzionario designato dall'Assessore all'Industria e Commercio.

Art. 5
Il Comitato è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno ogni sei mesi, ed in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno l' Assessore competente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni del Comitato, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6
Di sua iniziativa, o su richiesta della maggioranza del Comitato, l'Assessore all'Industria e Commercio invita a partecipare alle riunioni con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare, o rappresentanti degli Assessorati che non siano membri di diritto del Comitato.

Art. 7
L'Assessore all'Industria e Commercio può avvalersi dell'opera dei componenti del Comitato conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale,che abbiano per oggetto lo studio di problemi riguardanti il commercio interno ed estero.

Art. 8
Ai componenti del Comitato ed al Segretario compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950 n. 6, e successive modificazioni.

Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 18 luglio 1952