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Legge regionale 11 giugno 1952, n. 15

Norme interpretative ed integrative della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
I mutui previsti dalle lettere a) e b) del n. 1 dalle lettere a), b), c), d), e), f) del n. 2 dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, possono essere accordati per le iniziative posteriori al 31 dicembre 1949, sia che si tratti di nuove iniziative, sia che si tratti del completamento o dell'ampliamento o del miglioramento di impianti esistenti alla data predetta.

Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 24 luglio 1952