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Legge regionale 09 luglio 1952, n. 18

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1950, n. 42 Incremento dell' istruzione tecnica e professionale di interesse regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. unico
L'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1950, n. 42, è modificato come segue: Allo scopo di migliorare ed incrementare l'istruzione tecnica e professionale, nonché l'attrezzatura didattica e scientifica degli Istituti e Scuole Tecniche e Professionali della Sardegna, sono autorizzate:
- l'erogazione di contributi o sussidi ai Consorzi Provinciali per la istruzione tecnica; agli Istituti o Scuole tecniche aventi autonomia amministrativa; ai Provveditorati agli Studi per gli Istituti e Scuole non aventi bilancio autonomo;
- la istituzione di corsi organici professionali per il conseguimento delle qualifiche nei diversi campi della produzione;
- le spese per acquisto o affitto di campi didattici da concedere in uso gratuito per esercitazioni pratiche degli alunni delle scuole e dei corsi di avviamento professionale a tipo agrario. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 5 settembre 1952