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Legge regionale 10 luglio 1952, n. 19

Provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Allo scopo di sostenere e stimolare l'attività della ricerca mineraria in Sardegna e indirizzarla verso programmi di lavoro organici e definiti, improntati alle esigenze della buona regola d'arte e alle possibilità offerte dai moderni mezzi di ricerca, possono essere concessi contributi a carico del Bilancio della Regione.

Art. 2
I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi per le spese afferenti a:
a) - studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici e geofisici;
b) - lavori di ricerca mediante scavi a giorno e in trincea, trivellazioni, gallerie, pozzetti e fornelli;
c) - opere stradali, alloggi minimi per gli addetti ai lavori, impianti igienico - sanitari e costruzioni per l' espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca, nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca;
d) - impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua e di ventilazione, loro ampliamento e rammodernamento. Dal computo delle spese suddette sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'Impresa che chiede il contributo eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

Art. 3
Alla concessione dei contributi possono concorrere i titolari di permessi di ricerca, accordati a termini delle vigenti leggi minerarie, che ne facciano domanda, corredata dei progetti e preventivi di spesa. Sono esclusi dalla concessione i ricercatori per i quali i contributi non appaiano necessari in relazione alle loro capacità finanziarie.

Art. 4
Qualora se ne ravvisi l'opportunità , in ordine a particolari orientamenti della politica mineraria regionale o nazionale, l'Assessore all'Industria e Commercio potrà , con suo decreto, sentito il Comitato Regionale delle Miniere, limitare la concessione dei contributi alla ricerca di particolari minerali e a particolari zone della Sardegna, o stabilire graduatorie di priorità fra essi.

Art. 5
All'Istruttoria delle domande di contributo ai termini della presente legge provvede l'Assessore all'Industria e Commercio valendosi dell'Ufficio Distrettuale delle Miniere della Sardegna, di altri enti od istituzioni pubbliche aventi fini ed attività di ricerca o di sperimentazione mineraria, o di esperti appositamente designati. Il contributo è accordato con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio, sentito il Comitato Regionale delle Miniere, nella seguente misura:
- 50% per le spese di cui alla lettera a) dell'art. 2 della presente legge e di quelle relative ad opere stradali, cabine elettriche di trasformazione e linee di allacciamento delle stesse alla rete di alimentazione;
- 30% per tutte le altre spese previste dallo stesso articolo 2.
La concessione del contributo è subordinata all'adozione delle varianti del progetto che si rendessero necessarie onde meglio conseguire gli scopi del provvedimento.

Art. 6
Il richiedente, in relazione al preventivo globale di spesa presentato e ai maggiori impegni che l'esercizio del permesso di ricerca può richiedere, oltre le opere descritte nel preventivo, dovrà dimostrare la propria capacità finanziaria a far fronte all'onere che rimane a suo carico dedotto il contributo.

Art. 7
Qualora per le stesse finalità di cui all'art. 1 della presente legge concorrano, a qualunque titolo, lo Stato od altri Enti pubblici, i contributi previsti dall'art. 2 potranno essere concessi solo nel caso in cui la misura dell'intervento dello Stato e degli altri Enti sia inferiore a quella riconosciuta ammissibile per la Regione, entro i limiti di cui all'art. 5. Verificandosi tale condizione il contributo della Regione è limitato alla differenza fra la misura stabilita dalla presente legge e quella che il richiedente ha ottenuto o ha diritto di ottenere da parte dello Stato o di altri Enti.

Art. 8
Le norme indicate negli articoli precedenti si applicano esclusivamente agli studi, alle opere, agli impianti di cui all'art. 2 iniziati dopo l'approvazione dei progetti ammessi a contributo.

Art. 9
L'esecuzione del progetto per il quale viene concesso il contributo è sottoposta alla vigilanza tecnico - finanziaria dell'Assessore all'Industria e Commercio che può valersi dell'opera degli esperti di cui al 1º comma dell'art. 5.

Art. 10
Ove i risultati dei lavori di ricerca o particolari ragioni tecniche lo consiglino, l'Assessore all'Industria e Commercio ha facoltà di invitare il beneficiario del contributo ad apportare al programma di ricerche già approvato le variazioni necessarie. In caso di rifiuto, su conforme parere del Comitato Regionale delle Miniere e su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio, il Presidente della Giunta, con suo decreto, revoca la concessione del contributo per la quota relativa al proseguimento delle ricerche.

Art. 11
La liquidazione del contributo può essere effettuata in unica soluzione a progetto completamente eseguito, ovvero
- qualora trattisi di lavori di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 - durante il corso delle ricerche, in misura pari al 60% della quota di contributo corrispondente allo stato di avanzamento dei lavori. L'Assessore all'Industria e Commercio, effettuato il collaudo dei lavori e degli impianti eseguiti, e l'esame degli studi, disporrà per la liquidazione del contributo.

Art. 12
Gli impianti di cui alla lettera d) dell'art. 2 che abbiano beneficiato del contributo non possono essere demoliti od asportati anche parzialmente dalle zone dei lavori di ricerca, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore all'Industria e Commercio che potrà , eseguiti i necessari accertamenti, subordinarla al rimborso di tutto o parte del contributo già liquidato, determinandone le modalità .

Art. 13
La trasformazione in concessione mineraria del permesso di ricerca, per il quale sono stati accordati i contributi previsti dall'art. 2 della presente legge, comporta la restituzione del 70% dei contributi stessi. La somma da restituire è posta a carico del concessionario nell'atto di concessione. Il beneficiario del contributo è tenuto alla restituzione di cui al comma precedente, anche nel caso in cui gli sia accordato il permesso di coltivazione del minerale individuato con i lavori di ricerca, ove la legge ammetta tale forma di sfruttamento.

Art. 14
Allo scopo di assicurare adeguata soluzione a problemi di ricerca geologico - mineraria che rivestano particolare interesse per la Regione - anche al fine di fornire dati di orientamento per la iniziativa privata - l'Assessore all'Industria e Commercio è autorizzato a provvedere, su conforme parere del Comitato Regionale delle Miniere, agli studi geominerari, ai rilievi geofisici, ai lavori di ricerca ed in genere a tutte le operazioni atte a conseguire la migliore soluzione dei problemi di ricerca affrontati.

Art. 15
Per l'esecuzione degli studi e delle indagini di cui all'articolo precedente l' Assessore all'Industria e Commercio può valersi, oltre che dell'opera degli enti ed istituzioni pubbliche aventi fini ed attività di ricerca o di sperimentazione mineraria e delle loro attrezzature, sentito il Comitato Regionale delle Miniere;
a) - dell'opera di Istituti scientifici o di Enti, in base ad opposite convenzioni;
b) - dell'opera di Ditte private, specializzate in esplorazioni geominerarie, in base a contratti stipulati dall' Assessore all'Industria e Commercio, approvati dalla Giunta;
c) - dell'opera di tecnici particolarmente competenti in materia geomineraria.
Art. 16
Al conseguimento dei fini previsti dalla presente legge si provvede:
- con i residui del Cap. 109 del Bilancio regionale 1950 e del cap. 119 del Bilancio 1951;
- con la spesa di L. 75 milioni a carico del cap. 129 del Bilancio 1952;
- con adeguati stanziamenti a carico dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 5 settembre 1952