Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge regionale 11 luglio 1952, n. 22

Istituzione e funzionamento in Cagliari di una Scuola di Magistero Professionale per la donna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Per l'istituzione ed il funzionamento in Cagliari di una Scuola di Magistero Professionale per la donna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Provinciale per l'Istruzione Tecnica di Cagliari un contributo di L. 3.200.000 per il primo anno di funzionamento e di L. 6.000.000 per il secondo anno. Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti in bilancio.

Art. 2
La Regione nominerà un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione o all'organo che ne eserciti le funzioni.

Art. 3
I contributi di cui all'art. 1 fanno carico al Capitolo 96 del Bilancio 1952 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 30 ottobre 1952