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Legge regionale 16 luglio 1952, n. 36

Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l' attività delle cooperative.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' costituito a carico del Bilancio della Regione, presso un Istituto di credito regionale, da designarsi dalla Giunta Regionale, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni alle Cooperative di lavoratori, costituite e aventi la sede sociale legale in Sardegna. Sono escluse dalle anticipazioni le Cooperative aventi per scopo la trasformazione dei prodotti delle aziende dei propri soci.

Art. 2
Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate alle Cooperative:
a) per l' acquisto, il rinnovamento, il perfezionamento degli impianti e degli attrezzi da lavoro, nonché per l' acquisto, la costruzione, l'ampliamento degli stabilimenti di lavoro;
b) per il finanziamento della produzione.

Art. 3
Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e delle relazioni illustrative. Le anticipazioni non potranno eccedere per ciascuna Cooperativa la misura dell'80% della spesa preventivata riconosciuta ammissibile.

Art. 4
Per i prestiti di cui alla presente legge, gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50% in ragione di anno.

Art. 5
Le domande di mutuo dovranno essere presentate all'Istituto di credito presso il quale sarà costituito il fondo. Detto Istituto procederà alla istruttoria delle domande e le trasmetterà all'Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale, il quale deciderà sulla concessione con proprio decreto di concerto con l' Assessore alle Finanze, e con quello all'Industria e Commercio o quello all'Agricoltura e Foreste a seconda che la Cooperativa operi nell'uno o nell'altro settore di attività .

Art. 6
I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge dovranno essere coperti da garanzie. Potrà essere ammesso come garanzia il solo privilegio sulle forniture finanziate, sentito il parere dell'Istituto di credito.

Art. 7
La restituzione dei prestiti di cui alla lettera a) dell'art. 2 dovrà effettuarsi in non più di dieci rate semestrali e dovrà avere inizio non prima che sia trascorso un anno dalla totale erogazione dell'anticipazione. Il mutuatario potrà chiedere che detto termine sia portato a due anni quando si prevede che la produttività delle opere non raggiunga immediata efficienza industriale e commerciale. La restituzione dei prestiti di cui alla lettera b) dell'art. 2 dovrà avvenire in non più di otto rate trimestrali dopo che siano trascorsi sei mesi dalla totale erogazione dell'anticipazione. Le modalità del rimborso saranno stabilite con il decreto dell'Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale di cui all'art. 5. E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima della scadenza dei termini suindicati.

Art. 8
Il controllo tecnico amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge spetta ai competenti organi della Regione ed all'Istituto di credito designato. In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, l'Assessore alle Finanze, di concerto con l' Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale, disporrà l’emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate. Il Presidente dell'Istituto di credito designato potrà tuttavia adottare direttamente, o chiedere all'Autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo o d'urgenza, riferendone immediatamente all'Assessore alle Finanze.

Art. 9
L'Assessore alle Finanze, di concerto con quello al Lavoro e Previdenza Sociale, è autorizzato a stipulare con l'Istituto di credito regionale incaricato della gestione del fondo apposita convenzione.

Art. 10
Alla costituzione ed ai successivi incrementi del fondo di cui all'art. 1 si provvederà con le somme all'uopo stanziate nel capitolo 161 del Bilancio regionale 1952 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. Al fondo saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni nonché il costo del servizio prestato dall'Istituto quale risulterà dalla convenzione di cui al precedente art. 9.

Art. 11
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, 2 settembre 1953