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Legge regionale 17 luglio 1952, n. 20

Norme integrative e modificative della legge regionale 1°+ febbraio 1952, n. 8, sulla autorizzazione alla costruzione di porti di IV classe.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Per l'attuazione del piano previsto dall'art. 4 della legge regionale 1º febbraio 1952, n. 8, modificato dall'art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 3.300.000.000 comprensive di capitale ed interessi, da ripartire in quindici annualità costanti. Le predette annualità saranno inscritte nei Bilanci della Regione a cominciare dall'esercizio 1952 sino all'esercizio 1966.

Art. 2
I lavori di cui alla presente legge possono essere concessi in esecuzione ai sensi e con le modalità previste nella legge 24 giugno 1929, n. 1137. L'importo di essi non potrà però in nessun caso essere stabilito in modo invariabile a corpo sibbene a misura secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unità di misura.

Art. 3
Il Cap. 133 del Bilancio regionale 1952 è sostituito dai seguenti:
Il Cap. 133 del Bilancio regionale 1952 è sostituito dai seguenti:
- Cap. 133 - Annualità per le spese a pagamento differito dipendenti dall'esecuzione dei lavori di costruzione di porti di IV classe L. 220.000.000;
Il Cap. 133 del Bilancio regionale 1952 è sostituito dai seguenti:

OMISSIS

- Cap. 133 bis - spese per progettazione e varie relative alla costruzione di cui al capitolo precedente, da pagare in una unica soluzione L. 50.000.000.

Art. 4
L'Art. 4 della legge regionale 1º febbraio 1952, n. 8, è sostituito dal seguente: << La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, predisporrà un piano triennale per l' esecuzione di porti di IV classe, da approvarsi dal Consiglio Regionale. In attesa che venga formulato e approvato il piano di cui al comma precedente, la Giunta Regionale è tuttavia autorizzata a procedere alla esecuzione dei porti di Teulada, di Siniscola (La Caletta) e di Castelsardo, per i quali sono pronti o in stato di avanzata preparazione i progetti esecutivi >>.

Art. 5
Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 1º febbraio 1952, n. 8, è sostituito dal seguente: << L'approvazione dei progetti, per la cui compilazione valgono le disposizioni della legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, è di competenza della Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche e del Comitato Regionale dei Lavori Pubblici. I progetti esecutivi saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici >>.

Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 5 settembre 1952