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Legge regionale 02 ottobre 1952, n. 27

Concessione di contributi e di sussidi straordinari alle Provincie ed ai Comuni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
E' autorizzata la concessione di contributi o sussidi a favore delle Provincie e dei Comuni della Sardegna i quali per eventi straordinari non prevedibili debbano affrontare spese indilazionabili, che non possono essere fronteggiate con i mezzi del proprio bilancio. L'ammontare della concessione può estendersi all'intera spesa.

Art. 2
Gli Enti interessati devono presentare domanda documentata all'Assessore Regionale agli Interni che dispone gli accertamenti necessari. La concessione dei contributi o dei sussidi e l'indicazione della loro destinazione sono disposte, su proposta dell'Assessore agli Interni, mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima. Gli Enti sono tenuti a rendere conto dell'impiego del contributo o sussidio ricevuto. La destinazione indicata ha carattere obbligatorio.

Art. 3
La spesa fa carico al Cap. 81 del Bilancio 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 12 novembre 1952