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Legge Regionale 17 maggio 1957, n. 21

Determinazione degli indirizzi generali rispetto alle esigenze della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e di sviluppo in agricoltura, fruenti di provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
I contributi e le altre provvidenze previsti in favore dell'agricoltura sono concessi in base a direttive fissate anche periodicamente, tenendo soprattutto presenti gli indirizzi e le esigenze generali della produzione. Tali direttive sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e dell' Assessore alla industria e commercio, udite le istituzioni sperimentali
operanti nella Regione e previo parere dei competenti comitati tecnici consultivi regionali.

Art. 2
Ai fini del disposto dell' articolo precedente sono tenuti in particolare considerazione:
a) le caratteristiche fondamentali e le possibilità di sviluppo economico - agrario delle singole zone;
b) l'entità economica, il volume produttivo e le necessità delle aziende agricole, ove sono da attuarsi le opere, le attrezzature e gli impianti, per cui vengono richiesti i contributi e le provvidenze;
c) gli indirizzi tecnici da eseguirsi nelle opere, nelle attrezzature e negli impianti, nonché i caratteri tipici della produzione soprattutto viticola, ortofrutticola e zootecnica - casearia in relazione alle esigenze ed alle possibilità dei consumi regionali, nazionali e dell'esportazione.

Art. 3
I beneficiari di provvidenze relative alle opere, alle attrezzature ed agli impianti sono tenuti, pena la rifusione di quanto percepito, a mantenere agli stessi la destinazione prevista per il periodo determinato e ad osservare le altre eventuali condizioni stabilite nei provvedimenti di concessione anche in base alle direttive generali di cui agli articoli precedenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 1º luglio 1957