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Legge regionale 27 dicembre 1952, n. 31

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l' anno 1952.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Alla previsione di L. 1.529.500.000 di cui al cap. 15 dello stato di previsione delle entrate del corrente esercizio, approvato con la legge regionale 24 marzo 1952, n. 7 (quota della imposta generale sull'entrata da devolversi alla Regione), è apportato un aumento di L. 360.000.000.

Art. 2
Nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio è istituito il nuovo capitolo 81 bis: << Contributi a favore di Comuni e Provincie (legge 7 dicembre 1951, numero 1513) L. 360.000.000 >>.

Art. 3
Sono autorizzati i seguenti storni sui capitoli, appresso indicati, dello stato di previsione delle spese del corrente esercizio, approvato con la legge regionale 24 marzo 1952, n. 7:

A) - In diminuzione:
Cap. 58 L. 3.000.000
Cap. 64 L. 6.000.000
Cap. 68 L. 8.000.000
Cap. 83 L. 5.000.000
Cap. 117 L. 1.000.000
Cap. 118 L. 8.000.000
Cap. 124 L. 11.000.000
Cap. 139 L. 25.000.000
Cap. 143 L. 5.000.000
Cap. 155 L. 50.000.000
L. 122.000.000

B) - In aumento:
Cap. 51 L. 26.000.000
Cap. 69 L. 19.500.000
Cap. 81 L. 5.000.000
Cap. 114 L. 3.000.000
Cap. 125 L. 38.500.000
Cap. 137 L. 5.000.000
Cap. 160 L. 25.000.000
L. 122.000.000

Art. 4
Sono autorizzate le seguenti variazioni ai testi delle denominazioni dei capitoli appresso indicati dello stato di previsione delle spese del corrente esercizio, approvato con la legge regionale 24 marzo 1952, n. 7. Sono autorizzate le seguenti variazioni ai testi delle denominazioni dei capitoli appresso indicati dello stato di previsione delle spese del corrente esercizio, approvato con la legge regionale 24 marzo 1952, n. 7. Cap. 69: << Spese per incoraggiamenti e sussidi a studi, iniziative e ricerche intese a promuovere e a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel settore minerario e in quello della valorizzazione industriale dei prodotti minerari >>.
Sono autorizzate le seguenti variazioni ai testi delle denominazioni dei capitoli appresso indicati dello stato di previsione delle spese del corrente esercizio, approvato con la legge regionale 24 marzo 1952, n. 7.

OMISSIS

Cap. 151: << Fondo per la partecipazione della Regione al capitale di Enti o imprese costituite nella forma di società per azioni ed all'impianto di stabilimenti consortili per la conservazione delle carni o altri prodotti dell'agricoltura >>. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 30 gennaio 1953