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Legge Regionale 20 dicembre 1957, n. 28

Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per l’acquisto di case.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
L’art. 1 della legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, è sostituito dal seguente:
“L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai dipendenti di ruolo e non di ruolo ed al personale comandato del Consiglio regionale e dell’Amministrazione regionale, riuniti in cooperative edilizie regolarmente costituite, le somme occorrenti per l’acquisto dei suoli edificatori sociali quando risultino accettate le domande per l’assegnazione di alloggi INACasa presentate
ai sensi dell’art. 8 della legge 26 novembre 1955, numero 1148.
Se entro sei mesi dalla concessione dell’anticipazione l’atto di acquisto non sia stato perfezionato, l’Amministrazione regionale potrà revocare la concessione ed esigere l’immediato rimborso della somma anticipata.
Saranno devolute alla Regione, da parte delle cooperative che avranno beneficiato delle anticipazioni, le quote che saranno riconosciute dall’INACasa quale incidenza dell’area per vano legale in forza della delibera del Comitato d' Attuazione dell’INACasa, n. 257, in applicazione
dell’art. 8 della legge sopraccitata”.

Art. 2
Il primo comma dell’art. 4 della legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, è così modificato:
“Le somme, anticipate in base agli articoli 1 e 2, decurtate del contributo di cui all’art. 3 e delle quote di cui all’ultimo comma dell’art. 1, saranno rimborsate dagli assegnatari mediante trattenute mensili pari ad un dodicesimo del trattamento economico fisso globale”.

Art. 3
Le dizioni del cap. 36 bis dello stato di previsione dell'entrata e del cap. 140 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1957, istituiti con legge regionale 19 ottobre 1957, n. 24, sono modificate come segue:
Le dizioni del cap. 36 bis dello stato di previsione dell'entrata e del cap. 140 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1957, istituiti con legge regionale 19 ottobre 1957, n. 24, sono modificate come segue:
“Cap. 36 bis - Rimborso, da parte delle cooperative dei dipendenti di ruolo e non di ruolo e del personale comandato del Consiglio regionale e dell’Amministrazione regionale, delle quote massime ammesse per vano legale, che saranno riconosciute dall’INACasa in forza della delibera
del Comitato d' Attuazione dell’INACasa, n. 257, in applicazione dell’art. 8 della legge 26 novembre 1955, n.1148”.

Le dizioni del cap. 36 bis dello stato di previsione dell'entrata e del cap. 140 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1957, istituiti con legge regionale 19 ottobre 1957, n. 24, sono modificate come segue:
OMISSIS
“Cap. 140 bis - Anticipazioni per l’acquisto di aree per la costruzione di case di abitazione per i dipendenti di ruolo e non di ruolo e per il personale comandato del Consiglio regionale e dell’Amministrazione regionale: spese per contributi ed anticipazioni ai predetti per gli acconti
per gli alloggi INACasa”.

Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 17 gennaio 1958