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Legge Regionale 1 agosto 1951, n. 13

Indennità di trasferta per gli Amministratori della Regione e per i Consiglieri Regionali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale, ed agli Assessori che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ed una indennità nella misura appresso indicata: - per le missioni sia nell' interno che fuori della Regione L. 4.500 giornaliere, oltre a L. 2.500 per il pernottamento. Uguale trattamento compete ai Consiglieri Regionali che si recano fuori residenza per incarico del Consiglio o della Giunta.

Art. 2
L' indennità di trasferta per i Consiglieri che partecipano ai lavori delle Commissioni e del Consiglio e non risiedono nel Capoluogo della Regione è di L. 5.000 al giorno.

Art. 3
La presente legge ha effetto a decorrere dal I gennaio 1951.

Art. 4
La legge 30 novembre 1949, n. 5, e l' art. 7 della legge 27 giugno 1949, n. 2 sono abrogati. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Cagliari l'8 settembre 1951