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Legge Regionale 16 ottobre 1951, n. 16

Provvidenze eccezionali in favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l' annata agraria 1950- 1951.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
In considerazione dei danni causati alle coltivazioni ed al bestiame durante l' annata agraria 1950- 1951 nelle zone colpite da eccezionale e persistente siccità , che verranno determinate dalla Giunta Regionale su proposta dell' Assessore all' Agricoltura, l' Amministrazione Regionale è autorizzata a dare esecuzione ai provvedimenti previsti nella presente legge. Sono da considerare zone colpite da eccezionale e persistente siccità , ai fini della presente legge, quelle in cui la resa media delle varie colture agrarie o allevamenti zootecnici prevalenti nelle singole zone non abbia superato, nell' annata 1951, il 35% della resa normale.

Art. 2
A favore degli agricoltori coltivatori diretti, singoli o riuniti in cooperative, delle zone indicate all' art. 1 sono concesse sementi da impiegarsi nell' annata agraria 1951 e 1952. All' acquisto ed alla distribuzione delle sementi provvedono gli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura con i fondi all' uopo stanziati dalla Giunta Regionale per un ammontare complessivo di L. 30 milioni (trenta milioni). La concessione avverrà in ragione di un quintale per ogni ettaro coltivato nell' annata agraria 1950-1951 fino ad un massimo di cinque quintali per agricoltore singolo o socio di cooperativa.

Art. 3
Agli allevatori diretti delle zone indicate all' Art. 1, che abbiano subito in conseguenza della siccità perdite di bestiame, sono concessi contributi, per un ammontare complessivo non superiore a lire 50.000.000 (cinquanta milioni), per l' acquisto di bestiame preferibilmente miglioratore in misura pari ai due quinti del valore del bestiame perito calcolati in relazione al numero massimo di 150 capi di bestiame minuto e a 6 capi di bestiame grosso.

Art. 4
Le domande degli interessati devono essere rivolte ai competenti Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura, i quali istruiscono le pratiche e dispongono le singole concessioni, sentiti i rispettivi Comitati Provinciali e previ i necessari accertamenti. Per quanto disposto dall' art. 2 gli Ispettorati medesimi si accertano altresì della disponibilità e preparazione dei terreni. Delle concessioni disposte detti Ispettorati daranno rendiconto alla Giunta Regionale.

Art. 5
A favore degli agricoltori coltivatori diretti o conduttori ed a favore degli allevatori diretti o conduttori, singoli o riuniti in cooperative, delle zone indicate negli articoli precedenti sono concessi prestiti agrari per acquisto di scorte fino all' ammontare massimo complessivo di L. 70.000.000 (settanta milioni). Dette concessioni avranno luogo tramite l' Istituto di Credito Agrario per la Sardegna che vi provvederà direttamente o valendosi delle Casse Comunali di Credito Agrario. La concessione avrà durata non superiore a cinque anni, e non sarà gravata da interessi, nè da altri oneri, restano questi ultimi a carico della Regione, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra l' Assessorato Regionale per le Finanze e l' Istituto predetto.

Art. 6
Ai fini dell' applicazione della presente legge, è coltivatore diretto colui che coltiva un fondo col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia; è allevatore diretto colui, che col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, custodisce e amministra il gregge e l' armento.

Art. 7
Le spese previste dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge faranno carico ad appositi capitoli da inscrivere in bilancio con storni dal capitolo 106 dello Stato di previsione per l' esercizio 1951.

Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 novembre 1951