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Legge regionale 05 maggio 1953, n. 20

Modifiche agli organici e disciplina delle assunzioni del personale avventizio del Consiglio Regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Sino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale del Consiglio Regionale, da emanarsi con apposita legge regionale, hanno efficacia le disposizioni della presente legge.

Art. 2
Gli organici contenuti nella tabella allegata alla legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7 sono sostituiti da quelli contenuti nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 3
L'Amministrazione regionale, entro i limiti numerici fissati dalla tabella di cui all' Art. precedente, è autorizzata ad assumere personale con la qualifica di avventizio, classificandolo nelle categorie stabilite dal RDL 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.
I provvedimenti di cui sopra, nonché quelli previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, estesi al personale del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 9, sono adottati, a norma dell'art. 1 della stessa legge 12 dicembre 1949, n. 9, per il periodo di un anno.

Art. 4
Le conferme in servizio del personale avventizio già assunto per le immediate necessità del Consiglio Regionale sono disposte con le modalità stabilite nel precedente Art.

Art. 5
Per l'applicazione della presente legge non si osservano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.

Art. 6
Al personale di copia, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, sono applicabili le disposizioni della legge regionale 18 maggio 1951, n. 9.

Art. 7
Le spese di cui alla presente legge fanno carico al Cap. 1 del Bilancio regionale 1953 e degli esercizi successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 30 giugno 1953

Allegato 1
Tabella degli organici provvisori degli uffici del Consiglio regionale della
Sardegna. (Tabella Ristrutturata)


Gabinetto del presidente.
1 posto di capo di gabinetto di grado non superiore al quinto
di categoria A.
1 posto di segretario particolare di grado non superiore al settimo
di categoria A o B.
1 posto di archivista dattilografo di grado non superiore al nono
di categoria C.
1 posto di subalterno.
Segreteria generale.
1 posto di segretario generale di grado non superiore al quinto
di categoria A.
1 posto di segretario di grado non superiore al nono di categoria
A.
1 posto di segretario bibliotecario di grado non superiore al nono
di categoria A.
1 posto di capo ufficio resoconti di grado non superiore all'
ottavo di categoria A.
3 posti di addetti all'ufficio resoconti di grado non superiore
al nono di categoria A o B.
1 posto di capo ufficio segreteria commissioni di grado non
superiore all'ottavo di categoria A.
4 posti di addetti all'ufficio segreteria commissioni di grado non
superiore al nono di categoria A o B.
1 posto di ragioniere economo di grado non superiore
all'undicesimo di categoria B.
1 posto di capo ufficio stenografi di grado non superiore al
decimo di categoria A o B.
4 posti di stenografi di grado non superiore all'undicesimo di
categoria B o C.
1 posto di archivista di grado non superiore al decimo di
categoria C.
4 posti di applicati di grado non superiore all'undicesimo di
categoria C.
6 posti di dattilografi di grado non superiore all'undicesimo
di categoria C.
4 posti di subalterni.
2 posti di autisti.