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Legge regionale 28 dicembre 1953, n. 25

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio regionale per l'anno 1954.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia formalmente approvato, il Bilancio per la Regione Sarda per l' anno finanziario 1954, e comunque non oltre il 28 febbraio 1954. Negli impegni di spesa la Giunta Regionale non potrà superare tanti dodicesimi dell' importo delle spese stanziate nei vari capitoli dell'esercizio 1953, per quanti saranno i mesi di effettivo esercizio provvisorio.

Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'Art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari il 12 gennaio 1954