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Legge Regionale 14 novembre 1951, n. 18

Modifica all' art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 69.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Articolo unico
L' articolo 2 della L. R. 14 dicembre 1950, n. 69, è abrogato e viene sostituito dal seguente: 2 Sono componenti del Comitato:
1) - l' Assessore al Lavoro e Previdenza Sociale o un suo delegato che lo presiede;
2) - un rappresentante dell' Assessorato alle Finanze;
3) - un rappresentante dell' Assessorato all' Industria e Commercio;
4) - un rappresentante dell' Assessorato all' Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione;
5) - un rappresentante dell' Assessorato ai Lavori Pubblici;
6) - sei esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni sindacali artigiane;
7) - tre lavoratori dipendenti da botteghe artigiane designate dalle organizzazioni sindacali;
8) - il Direttore della Delegazione regionale dell' Ente Nazionale per l' Artigianato e le Piccole Industrie( ENAPI) con sede in Cagliari; Sono altresì chiamati a far parte del Comitato previo nulla osta dell' Amministrazione centrale da cui dipendono:
9) - uno dei Capi Circoli degli Ispettorati del Lavoro della Regione;
10) - il Direttore dell' Ufficio Regionale del Lavoro e della massima occupazione.
I membri di cui ai numeri 2,3,4,5,9,10 vengono convocati quando si debbano trattare argomenti attinenti alla loro competenza.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Data a Cagliari il 16 dicembre 1951