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Legge regionale 24 giugno 1958, n. 5

Determinazione degli organi amministrativi regionali nelle materie di agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario; caccia e pesca; usi civici; opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Le funzioni amministrative in materia di << agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario; caccia e pesca; usi civici; opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria >>, spettanti alla Regione in virtù dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono esercitate:
a) dal Presidente della Giunta nei casi in cui le leggi dello Stato prevedono la competenza del Capo dello Stato;
b) dall'Assessore all'agricoltura e foreste nei casi in cui le leggi dello Stato prevedono la competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Alla competenza consultiva del Consiglio Superiore dell'agricoltura è sostituita quella del Comitato Tecnico Regionale per l' agricoltura, istituito con legge regionale 27 giugno 1950, n. 31.

Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, li 21 luglio 1958