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Legge Regionale 29 dicembre 2004, n. 11

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2005.

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:


Art. 1

Esercizio provvisorio
1. Ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, e fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 2005, il bilancio della Regione per l’anno 2005, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 11 maggio 2004, n. 7, ad esclusione delle autorizzazioni di spesa una tan-tum o incrementative di stanziamenti determinati da apposite disposizioni normative.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna Unità Previsionale di Base degli stati di previsione di spesa.

3. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell’intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a’ termini del comma 2.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità e alla scadenza delle erogazioni.

5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresì, ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, nonché agli altri fondi di riserva di cui all’articolo 29 della stessa legge regionale.



Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Data a Cagliari, addì 29 dicembre 2004



Soru