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Legge Regionale 12 ottobre 2012, n.18

Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977.
LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2012, n. 18

Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.45 del 18 ottobre 2012.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

Art. 1
Oggetto

1. In armonia con l'articolo 117 della Costituzione ed in applicazione dei principi di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 relativo all'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli stati membri (cabotaggio marittimo), la presente legge disciplina la continuità territoriale marittima ed i servizi di cabotaggio aventi preminente interesse regionale.

Art. 2
Finalità

1. Al fine di garantire il diritto alla mobilità del popolo sardo, rimuovendo gli ostacoli di ordine materiale che di fatto derivano dalla condizione di insularità della Sardegna e ne impediscono un armonico sviluppo economico e sociale, la Regione concorre con una propria politica marittima al mercato del cabotaggio sulle rotte da e per l'Isola.
2. La politica marittima regionale è orientata alla garanzia dei servizi di cabotaggio di preminente interesse regionale in un contesto di libera concorrenza tra armatori comunitari, prevenendo la formazione di monopoli, oligopoli e cartelli nonché contrastando le gravi perturbazioni del mercato interno dei trasporti dovute alla liberalizzazione.

Art. 3
Continuità territoriale marittima

1. La Regione esercita le funzioni relative alla continuità territoriale marittima.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione può imporre obblighi di servizio pubblico anche mediante la conclusione di appositi contratti ovvero operare direttamente i servizi di cabotaggio essenziali per garantire la continuità territoriale marittima, avvalendosi di un'apposita società in house.
3. Gli obblighi di servizio pubblico volti a garantire la continuità territoriale marittima tengono conto delle esigenze di servizio accertate con riferimento ai porti che sono serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all'equipaggio della nave.

Art. 4
Servizi marittimi di preminente interesse regionale

1. Ai fini della presente legge, rappresentano servizi marittimi di preminente interesse regionale:
a) i servizi di trasporto passeggeri con punto di origine o di arrivo in uno dei porti o scali della Regione;
b) il trasporto di merci di linea;
c) i servizi di collegamento di passeggeri e merci con le isole minori della Sardegna e con la Corsica;
d) i servizi passeggeri di prevalente interesse turistico;
e) i servizi internazionali passeggeri e merci, in armonia con la politica europea di vicinato e con particolare riferimento ai paesi membri dell'Unione per il Mediterraneo istituita a Parigi il 13 luglio 2008;
f) il trasporto di merci di massa, secche e liquide, in particolare per il rifornimento del tessuto regionale industriale, artigianale e di trasformazione;
g) i servizi marittimi di collegamento della rete ferroviaria della Sardegna con le reti ferroviarie nazionali ed internazionali.

Art. 5
Garanzia dei servizi marittimi di preminente interesse regionale

1. I servizi marittimi di preminente interesse regionale sono ordinariamente garantiti dagli armatori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo in regime di libero scambio.
2. Qualora uno o più servizi tra quelli previsti dall'articolo 4 non siano eserciti da alcun armatore ovvero non lo siano in misura ritenuta sufficiente con riferimento alla continuità, regolarità, capacità e qualità del servizio, nonché alle tariffe e condizioni praticate, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi, o ancora non siano adeguati alle reali esigenze della Sardegna, la Regione ne garantisce l'espletamento secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 3 e, segnatamente, mediante apposita società di navigazione in house costituita ai sensi dell'articolo 6 ovvero mediante altre forme organizzative idonee a conseguire gli obiettivi della presente legge.
3. A tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, previo parere della competente Commissione consiliare da rendersi perentoriamente entro quindici giorni, approva entro il 30 settembre di ciascun anno la ricognizione dello stato di esercizio dei servizi marittimi di preminente interesse regionale unitamente al piano di attività da espletarsi a cura della società di navigazione di cui all'articolo 6 per il successivo anno.

Art. 6
Flotta sarda Spa

1. L'Assessore regionale dei trasporti è autorizzato a promuovere la costituzione di una società per azioni, denominata "Flotta sarda Spa", totalmente partecipata dalla Regione ed avente oggetto sociale limitato all'esercizio dei servizi delle linee di navigazione di preminente interesse regionale in conformità agli articoli 4 e 5.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda società.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è inviata alla Commissione consiliare competente in materia di trasporti per l'espressione del parere, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorso il quale lo stesso si intende acquisito.
4. Le azioni della società sono attribuite all'Assessorato regionale dei trasporti che esercita i relativi diritti sociali ed impartisce le direttive necessarie per garantire la continuità territoriale marittima e l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico da parte della società medesima.
5. Le modalità e le condizioni di esercizio dei collegamenti marittimi prestati dalla società o dalle altre forme organizzative di cui all'articolo 5, comma 2, sono disciplinate da deliberazioni della Giunta regionale e, ove occorra, da un'apposita convenzione di servizio di durata non superiore a cinque anni.
6. Gli atti di cui al comma 5 stabiliscono in particolare:
a) i collegamenti e le relative frequenze;
b) la tipologia e la qualità dei mezzi nautici;
c) i livelli tariffari e gli eventuali contributi pubblici di esercizio ed i relativi meccanismi di adeguamento;
d) gli strumenti di monitoraggio della qualità dei servizi, dell'andamento economico-finanziario ed i relativi processi di rendicontazione finalizzati a consentire alla Regione l'adozione di eventuali ed opportuni provvedimenti di revisione degli assetti e dei livelli tariffari.
7. Per garantire l'equilibrio economico della società o della gestione delle altre forme organizzative di cui all'articolo 5, comma 2, l'Assessore regionale dei trasporti è autorizzato a corrispondere contributi annui destinati unicamente a coprire il costo aggiuntivo netto derivante dallo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico. L'eventuale determinazione e corresponsione di tali contributi, entro il limite di importo annuo non superiore a euro 20.000.000 e per una durata complessiva di 5 anni decorrenti dalla stipula delle convenzioni di servizio, è stabilita con la legge finanziaria.

Art. 7
Interventi per favorire gli scambi turistico - culturali e lo sviluppo turistico

1. La Regione riconosce e tutela la mobilità giovanile quale strumento di crescita culturale, sociale e turistica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti d'intesa con l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, è autorizzata ad approvare, a decorrere dall'anno 2013, un programma annuale volto ad incentivare gli scambi turistico-culturali in favore dei giovani dai 14 ai 27 anni.
3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, valutati nella misura di euro 2.000.000, si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
4. Al fine di far fronte al grave stato di sofferenza del comparto turistico in Sardegna, la Giunta regionale prevede la possibilità di sconti ed incentivi, soprattutto in favore di famiglie con minori, giovani fino a 30 anni, pensionati, che viaggiano in mesi diversi da quelli di luglio ed agosto.

Art. 8
Razionalizzazione delle competenze in materia di trasporti

1. All'articolo 22, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), sono aggiunte le seguenti lettere:
"c bis) porti ed aeroporti;
c ter) impianti fissi metropolitani;
c quater) continuità territoriale aerea e marittima;
c quinquies) demanio e patrimonio ferroviario ed aeroportuale.".
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla riorganizzazione dei servizi della Direzione generale dei trasporti in coerenza con le competenze assegnate ai sensi del comma 1.

Art. 9
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nell'importo massimo di euro 10.000.000 per l'anno 2012, di cui almeno 9.000.000 destinati al versamento dei conferimenti di legge della società di cui all'articolo 6, si fa fronte attraverso le seguenti variazioni di bilancio:

SPESA
in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente - cap. SC08.0024
2012 euro 5.400.000
mediante corrispondente riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012);
UPB S08.02.002
Altre partite generali che si compensano nell'entrata
2012 euro 4.600.000

in aumento
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale - cap. SC01.0961
2012 euro 10.000.000

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 ottobre 2012

Cappellacci