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Legge Regionale 20 dicembre 2013, n.38

Norme in materia di servizi per il lavoro, disposizioni attuative della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e interventi a favore degli operatori di tutela ambientale.
LEGGE REGIONALE n.38 del 20 dicembre 2013

Norme in materia di servizi per il lavoro, disposizioni attuative della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e interventi a favore degli operatori di tutela ambientale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.60 del 30 dicembre 2013.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Servizi per il lavoro

1. Al fine di dare piena attuazione alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), così come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e di assicurare una maggiore efficienza dei servizi per il lavoro su tutto il territorio regionale, l'Agenzia regionale per il lavoro, in considerazione della rilevanza sociale dei servizi per il lavoro, è autorizzata, in conformità ai limiti di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), e successive modifiche, ad indire concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato che, in deroga all'articolo 54 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono gestiti direttamente dalla stessa Agenzia in considerazione della specificità delle figure professionali richieste.
2. Nel comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005 le parole "regolamento generale" sono sostituite dalla seguente: "statuto".
3. Ai soli fini della presente legge, in deroga all'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2005, così come modificato dal comma 2, lo statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro è approvato dalla Giunta regionale entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Giunta regionale, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce la dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2005, tenendo conto delle disposizioni del comma 1 e dell'articolo 15, commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge regionale n. 20 del 2005. La dotazione organica di prima attivazione, in virtù delle nuove competenze assegnate all'Agenzia, è di 480 unità.
5. La procedura selettiva di cui al presente articolo si conclude entro il 31 dicembre 2014.

Art. 2
Disposizioni attuative della legge regionale n. 10 del 2013

1. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, a seguito della verifica già espletata dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sulle domande pervenute e che ha individuato in 89 il numero dei lavoratori aventi diritto, si dispone con la presente norma l'iscrizione dei suddetti lavoratori nella lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
2. Per la piena attuazione di quanto previsto dal comma 1, qualora non intervenga entro il 31 dicembre 2013 la proroga degli ammortizzatori sociali relativi ai lavoratori di cui al comma 1, e a domanda individuale degli stessi aventi diritto, l'Agenzia regionale del lavoro è autorizzata a stipulare appositi accordi procedimentali di collaborazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), con gli enti di formazione di provenienza del personale di cui al comma 1 e le amministrazioni di destinazione. L'accordo prevede un apposito bonus occupazionale per ciascun lavoratore erogato dall'Agenzia a favore degli enti di formazione per lo svolgimento di una specifica attività di tutoraggio e formazione per la qualificazione del personale inserito nella lista di cui al comma 1. Agli oneri relativi al presente articolo, valutati in euro 3.000.000 per gli anni 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse già stanziate per la medesima finalità dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 22 (Norme urgenti per l'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale)), a valere, quanto a euro 2.250.000 sulla UPB S01.02.008, quanto a euro 750.000 sulla UPB S01.02.002.

Art. 3
Interventi a favore degli operatori di tutela ambientale

1. Fino all'attuazione della riforma organica dell'ordinamento delle autonomie locali di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), le amministrazioni provinciali sono autorizzate a garantire la prosecuzione in regime di convenzione di utilizzo dei servizi resi dal personale di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie). Per tali finalità si opera a valere sulle risorse iscritte per l'anno 2014 nel bilancio della Regione per gli anni 2013-2015, in conto dell'UPB S06.06.004 - cap. SC06.1623.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, 20 dicembre 2013

Cappellacci