Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 9 gennaio 2014, n.1

Norme urgenti in materia di competenza relative alle associazioni turistiche pro loco.
LEGGE REGIONALE n.1 del 9 gennaio 2014

Norme urgenti in materia di competenza relative alle associazioni turistiche pro loco.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.3 del 16 gennaio 2014.

Il Consiglio regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Competenza in materia di pro loco e abrogazione

1. L'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 21 (Sostegno alle povertà e interventi vari), è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Competenze in materia di pro loco)
1. A decorrere dall'anno 2014 sono trasferiti alla competenza della Regione gli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e), della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), relativi alle funzioni in materia di associazioni pro loco, previste dal decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio 5 novembre 1997, n. 887; conseguentemente la lettera e) del comma 1 dell'articolo 31, della legge regionale n. 9 del 2006 è abrogata.
2. Compete alle province l'erogazione dei finanziamenti annui previsti a favore delle associazioni pro loco dalla legge regionale 3 giugno 1974, n. 10 (Concessione di contributi annuali in favore degli Enti provinciali per il turismo, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e Associazioni pro-loco), per le annualità sino al 2013, a valere sulle rispettive risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).".

Art. 2
Norma finanziaria

1. È autorizzata, per gli interventi di cui all'articolo 1, una spesa valutata in euro 2.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2014, cui si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), per la parte attribuita alle province.
2. Alle conseguenti variazioni di spesa si provvede con il bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e successivi.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, 9 gennaio 2014
Cappellacci