Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 15 gennaio 2014, n.6

Modificazioni agli articoli 38 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998.
LEGGE REGIONALE n.6 del 15 gennaio 2014

Modificazioni agli articoli 38 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.4 - Parte I e II del 17 gennaio 2014


Il Consiglio regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
Promulga la seguente legge:

Art. 1
Modificazioni all'articolo 38 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è inserito il seguente:

"Art. 38 bis (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)
1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti pubblici della Regione possono coprire i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso le pubbliche amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.

2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale determina, nella programmazione triennale del fabbisogno, i posti che possono essere coperti mediante cessione del contratto, entro il 50 per cento di quelli destinati al reclutamento dell'Amministrazione regionale e di ogni altro ente, agenzia e altro comparto contrattuale della Regione, specificandone le categorie e le caratteristiche professionali riferite alle aree funzionali di destinazione. Le agenzie e gli enti della Regione provvedono analogamente con i rispettivi programmi di reclutamento.

3. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato, le amministrazioni di cui al comma 1 rendono pubblici i posti da ricoprire mediante cessione del contratto e i criteri per l'esame delle domande, nel rispetto delle procedure di informazione previste dai contratti collettivi. Per il dipendente il cui rapporto di lavoro sia regolato da contratto collettivo diverso da quello applicato nell'amministrazione presso cui egli chiede di essere trasferito, la corrispondenza della categoria o qualifica del medesimo con quella indicata nella procedura di mobilità è valutata secondo i contenuti delle prestazioni e del titolo previsto per l'accesso dall'esterno. Sono fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per agevolare e semplificare le procedure di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentite le organizzazioni sindacali, può definire una tabella di equiparazione delle categorie e i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi regionali a quelli degli altri comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche.

5. L'amministrazione adotta il provvedimento di trasferimento previo parere favorevole di quella di provenienza; applica il trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto collettivo per il proprio personale, con attribuzione del livello economico di valore pari o immediatamente inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di provenienza, assicurando, in tale ultimo caso un assegno personale riassorbibile atto a garantire l'importo del trattamento economico fisso e continuativo annuo in godimento.

6. Sono fatti salvi i concorsi pubblici banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 2
Modificazioni all'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 40 (Trasferimenti, assegnazioni e comandi)

1. La direzione generale competente in materia di personale dispone la mobilità dei dipendenti tra le direzioni generali e tra gli altri uffici non inseriti nelle medesime, sentiti il dipendente interessato e il direttore generale della struttura di provenienza, su richiesta del direttore della struttura di destinazione o d'ufficio. Si prescinde dai pareri nel caso di trasferimento per incompatibilità ambientale e negli interventi generali di razionalizzazione organizzativa volti anche al riequilibrio nella distribuzione del personale.

2. L'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti della Regione, nei limiti delle risorse stanziate in bilancio e nel quadro delle indicazioni anche di natura finanziaria contenute nei programmi triennali del fabbisogno, possono avvalersi di dipendenti delle medesime amministrazioni collocati in assegnazione temporanea per periodi determinati, complessivamente sino a un triennio, in relazione a specifiche esigenze di servizio o per l'utilizzo di una particolare professionalità o competenza.

3. Nei casi di assegnazione temporanea previsti nei commi 1 e 2, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento economico fondamentale.".

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 gennaio 2014

Cappellacci