Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 20 giugno 2014, n. 13

Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica e semplificazione amministrativa.
LEGGE REGIONALE 20 giugno 2014, n. 13

Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica e semplificazione amministrativa.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.31 del 26 giugno 2014.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Interventi urgenti di edilizia scolastica

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), a valere sul fondo competitività e sviluppo (UPB S01.03.010 - cap.SC01.0628), è prioritariamente destinata, anche fino a tre quarti dell'intera dotazione, per interventi urgenti di edilizia scolastica. Il relativo programma di intervento, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentite le Commissioni consiliari competenti che si esprimono entro sette giorni decorsi i quali se ne prescinde, garantisce la ripartizione territoriale delle risorse e individua criteri di priorità per gli interventi di completamento e di immediata cantierabilità.
2. Al fine di favorire la più celere cantierabilità dei lavori, una quota fino al 10 per cento delle risorse inserite nel programma di interventi può essere destinata al finanziamento degli oneri di progettazione anche di nuovi interventi, da finanziarsi in successivi programmi.

Art. 2
Unico centro di responsabilità amministrativa

1. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo e nel contempo accelerare la realizzazione di programmi di spesa, anche quando questi prevedano un utilizzo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento in capo a diversi assessorati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio e programmazione, è individuato un unico centro di responsabilità amministrativa. L'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, 20 giugno 2014

Pigliaru