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Legge Regionale 23 settembre 2014, n.17

Misure urgenti per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale.
LEGGE REGIONALE 23 settembre 2014, n. 17

Misure urgenti per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.46 del 26 settembre 2014.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Proroga dei contratti

1. Nelle more dell'attuazione della riforma dei servizi e delle politiche per il lavoro, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego svolti dai Centri servizi per il lavoro (CSL), dai Centri servizi inserimenti lavorativo (CESIL) e dalle agenzie di sviluppo locale, nonché l'attuazione del Piano di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", l'Agenzia regionale per il lavoro è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), assunto in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013), con contratto di lavoro subordinato in scadenza alla data del 30 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie).
2. I contratti di cui al comma 1 possono essere prorogati fino al limite massimo di durata di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), e successive modifiche e integrazioni.
3. La proroga di cui al comma 2 è finalizzata all'adozione di misure per la stabilizzazione del personale ai sensi della legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 20 dicembre 2013, n. 38 (Norme in materia di servizi per il lavoro, disposizioni attuative della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e interventi a favore degli operatori di tutela ambientale).
4. Ai fini della presente legge la determinazione dei limiti numerici e dei vincoli finanziari previsti dalle norme di cui ai commi da 1 a 3 è da intendersi riferita all'Amministrazione regionale nel suo complesso.

Art. 2
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 1.300.000 per l'anno 2014 e in euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), iscritta in conto dell'UPB S06.06.004 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sulla succitata UPB S06.06.004 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 settembre 2014

Pigliaru