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Legge Regionale 04/12/2014, n. 30

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti).
LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2014, n. 30

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n. 58 del 11 dicembre 2014.

Il Consiglio regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2014 (Finalità)

1.Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), la parola "regionale" è soppressa.

Art. 2
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2014 (Istituzione del marchio collettivo)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2014 è così sostituito:
"1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 15, la Regione autonoma della Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e del Regolamento (CE) n. 207/2009, del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, registra un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari garantito dalla Regione, di seguito denominato "marchio", e ne è titolare.".

Art. 3
Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2014 (Direttiva di attuazione)

1.L'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2014 è così sostituito:
"Art. 17 (Regolamento d'uso)
1. La Giunta regionale approva il segno distintivo del marchio e il relativo regolamento d'uso.
2. Il progetto di regolamento d'uso di cui al comma 1 è preventivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di cui alla direttiva n. 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
3. Il regolamento d'uso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).".

Art. 4
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2014 (Concessione del marchio d'uso)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2014 le parole ", aventi la sede legale in Sardegna" sono soppresse.

Art. 5
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2014 (Disciplinare di produzione)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2014 è così sostituito:
"3. I progetti di disciplinari di produzione sono preventivamente comunicati al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di cui alla direttiva n. 98/34/CEE, e successivamente approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nel Buras.".

Art. 6
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 16 del 2014:
a) l'articolo 11;
b) il comma 3 dell'articolo 22;
c) l'articolo 24.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.A

Data a Cagliari, addì 4 dicembre 2014

Pigliaru