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Legge Regionale 12 gennaio 2015, n. 2

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015.
LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2015, n. 2

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015.


Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.3 del 15 gennaio 2015.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015 per il periodo di due mesi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2015.
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa.
3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.
5. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini dei commi 2, 3 e 4.
6. Gli stanziamenti di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata possono essere utilizzati sino all'importo dell'accertamento dell'entrata medesima.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) con effetti giuridici dal 1° gennaio 2015.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 gennaio 2015

Pigliaru