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Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 4

Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006
LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2015, n. 4

Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.7 del 12 febraio 2015.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Capo I
Organizzazione del servizio idrico integrato


Art. 1
Finalità

1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 2, comma 38 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), dell'articolo 4, comma 36, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) e dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), introdotto dall'articolo 1, comma 1 quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), e del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive).
2. In particolare la presente legge prevede:
a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
b) le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e la Regione;
c) le procedure e i principi idonei per assicurare l'organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato.

Art. 2
Attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato

1. Le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato di cui alla parte terza, sezione terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, sono attribuite all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna di cui all'articolo 6 che succede, a decorrere da 1° gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche, attribuite alla gestione commissariale istituita ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Ente di governo dell'ambito della Sardegna regolamenta, sussistendone le condizioni, l'esercizio, sul soggetto affidatario del servizio, del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi.
3. La convenzione di gestione contiene, per il soggetto gestore, l'obbligo di assicurare, comunque, da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, il più completo esercizio dell'attività di controllo.

Art. 3
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Il territorio regionale è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale e i confini territoriali degli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Sardegna.

Art. 4
Modifica dell'ambito territoriale ottimale

1. L'ambito territoriale ottimale può essere modificato con l'istituzione di due o più ambiti territoriali ottimali, anche su istanza degli enti locali interessati, che rappresentino non meno di cinquecentomila abitanti, per rendere più economica, efficace ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato.
2. La Giunta regionale, al fine di valutare la proposta di cui al comma 1 secondo le finalità di cui all'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nomina un comitato tecnico-scientifico composto da tre esperti di elevato livello scientifico, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, tutti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi e infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi.
3. Entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione del parere favorevole del comitato di cui al comma 2 e, sulla base della proposta contestualmente formulata, la Giunta regionale, con deliberazione, individua il numero degli ambiti territoriali ottimali e ne definisce i limiti territoriali.
4. Le modifiche degli ambiti territoriali sono approvate dal Consiglio regionale con legge che detta le necessarie disposizioni per consentire, nel rispetto di quanto previsto alla lettera m), comma 2, articolo 151, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il completo adeguamento dell'attività di funzionamento, organizzazione e gestione dell'ambito, alle sopravvenute modifiche territoriali.
5. La Giunta regionale, ogni cinque anni, verifica l'osservanza dei principi di ottimale gestione del servizio idrico integrato e ne rende conto al Consiglio regionale in apposita seduta.

Art. 5
Funzioni della Regione

1. La Giunta regionale, in attuazione dei propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, approva le linee guida di programmazione, pianificazione e indirizzo del servizio idrico integrato; la deliberazione è adottata previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito.
2. Le linee guida sono adottate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e aggiornate, anche parzialmente, almeno ogni tre anni secondo la procedura di cui al comma 1.

Art. 6
Organi dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna

1. É istituito l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, per l'unico ambito territoriale ottimale della Sardegna al quale partecipano obbligatoriamente i comuni. All'ente partecipa anche la Regione con le modalità stabilite dalla presente legge.
2. L'ordinamento dell'Ente è disciplinato dallo statuto. La proposta di statuto, predisposta dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvata dagli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività.
3. Le quote di rappresentatività dei comuni, al fine della contribuzione al fondo di dotazione e dell'esercizio delle prerogative previste dalla presente legge, sono stabilite dallo statuto e sono determinate:
a) per il 70 per cento in rapporto alla popolazione residente nel comune;
b) per il 30 per cento in rapporto al territorio comunale.
4. L'ente è titolare di un proprio patrimonio costituito:
a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito da:
1) trasferimenti di ciascun comune ricadente nell'ambito;
2) trasferimenti deliberati dalla Regione;
b) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare a cui succede l'Ente ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
c) da ogni diritto devoluto all'Ente o da esso acquisito;
d) da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dai comuni o da terzi.
5. Sono organi di governo dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna:
a) il Comitato istituzionale d'ambito;
b) le conferenze territoriali.
6. All'attività di direzione della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Ente e all'adozione degli atti che lo impegnano verso l'esterno è preposto un dirigente, con funzione di direttore, scelto tra soggetti estranei all'ente, in possesso di idonea laurea, di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale esercitata per almeno cinque anni nel settore dei servizi pubblici locali ovvero con certificata esperienza amministrativa, tecnica o gestionale con funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private dei servizi pubblici locali e, in ogni caso in possesso di comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi idrici in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. L'incarico è conferito secondo le modalità previste dallo statuto. Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato con contratto di diritto privato della durata di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, ed ha il carattere dell'esclusività.

Art. 7
Comitato istituzionale d'ambito

1. Del Comitato istituzionale d'ambito fanno parte:
a) il Presidente della Regione o un suo delegato;
b) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
c) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti:
d) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
e) quattro componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito sono scelti dal Consiglio delle autonomie locali, in ciascuna categoria e fascia di appartenenza e nel rispetto dei criteri dallo stesso individuati, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge; ciascun sindaco componente del Comitato istituzionale può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione.
3. Lo svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è gratuito e l'Ente di governo dell'ambito rimborsa ai componenti del Comitato, secondo le procedure adottate per le trasferte, le spese da questi sostenute.
4. Il presidente del Comitato è eletto tra i componenti sindaci.
5. I sindaci componenti del Comitato durano in carica tre anni e restano in carica fino alla nomina dei successori; essi, tuttavia, decadono anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. In caso di decadenza del componente del Comitato, il Consiglio delle autonomie locali provvede alla nomina del sostituto, nella categoria o nella fascia di appartenenza, che dura in carica fino al completamento del mandato originario.
6. Decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla scadenza del mandato o dalla decadenza, senza che il Consiglio delle autonomie locali, abbia provveduto alla nomina dei rappresentanti dei comuni nel Comitato, il Presidente della Regione provvede in sostituzione del Consiglio delle autonomie locali nel rispetto dei criteri dallo stesso individuati.
7. Il Comitato istituzionale d'ambito approva con deliberazione tutti gli atti fondamentali concernenti l'attività dell'Ente di governo. In particolare sono suoi compiti:
a) l'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
b) l'approvazione del Piano d'ambito e i suoi aggiornamenti, nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale e dei relativi piani stralcio e tenuto conto delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 8, comma 3;
c) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema anche non previsti nel piano di ambito;
d) l'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
e) l'approvazione della convenzione, i suoi aggiornamenti e il relativo disciplinare di affidamento che regolano i rapporti con il gestore del servizio idrico integrato;
f) la scelta del gestore del servizio idrico integrato;
g) l'approvazione del programma quadriennale degli interventi e il piano economico-finanziario;
h) la verifica annuale dello stato di attuazione del programma quadriennale;
i) l'approvazione della tariffa unica d'ambito nel rispetto degli atti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI);
j) il controllo della gestione del servizio idrico integrato, anche al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell'ambito e del rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione;
k) la regolamentazione dell'esercizio del controllo analogo, quando ricorrono le condizioni di legge;
l) l'approvazione e l'aggiornamento dei regolamenti inerenti il servizio idrico integrato di concerto con il gestore;
m) l'approvazione degli atti contabili e di bilancio;
n) l'esercizio della potestà regolamentare.
8. Il Comitato istituzionale d'ambito delibera validamente quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Per le attività istruttorie relative ai compiti di cui al comma 7, il Comitato istituzionale d'ambito si avvale di un segretario che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Le funzioni di segretario sono svolte per un triennio dal direttore generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna o da un sostituto della stessa Direzione generale, dal medesimo indicato e, successivamente, dal direttore della struttura operativa di cui al comma 6 dell'articolo 6. Il direttore generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna può avvalersi della collaborazione del personale dell'Agenzia medesima.

Art. 8
Conferenze territoriali

1. Il territorio della Sardegna è ripartito in conferenze territoriali individuate dal Comitato istituzionale d'ambito nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali. Nelle more dell'approvazione della legge per il riordino degli enti locali, il territorio della Sardegna è ripartito in conferenze territoriali coincidenti con le otto circoscrizioni elettorali.
2. Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento.
3. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale si riuniscono al fine di:
a) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito o negli altri piani operativi;
b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.
4. Il Comitato valuta le proposte delle conferenze territoriali e assume le sue decisioni dandone espressa e documentata motivazione.
5. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, che provvede alla sua convocazione con cadenza almeno annuale.
6. I sindaci componenti della conferenza possono delegare un assessore in carica della amministrazione di appartenenza. La partecipazione alla conferenza è gratuita e le amministrazioni di appartenenza rimborsano ai partecipanti, secondo le procedure adottate per le trasferte, le spese da questi sostenute.
7. Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci, o loro delegati, che la compongono, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.

Art. 9
Personale dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna

1. Il personale dipendente già assunto mediante le procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, e in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2014 presso la struttura del Commissario straordinario di cui alla legge regionale n. 3 del 2013, come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna)), e dalla legge regionale 15 gennaio 2014, n. 5 (Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2013 e successive modifiche), è trasferito all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. I costi per il personale e quelli di funzionamento degli organi e della struttura operativa dell'Ente di governo dell'ambito, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Ente di governo dell'ambito.

Art. 10
Collegio dei revisori dei conti

1. Del collegio dei revisori dei conti fanno parte tre componenti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nominati dal Comitato istituzionale d'ambito. Ad essi è riconosciuto un compenso pari a quello spettante ai revisori dei conti dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. I revisori durano in carica tre anni, possono essere riconfermati per una sola volta e non sono revocabili salvo che per gravi inadempienze, per violazioni di legge e delle norme dello statuto.
3. I revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici.

Art. 11
Disposizioni transitorie al subentro dell'Ente di governo dell'ambito

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione convoca ed insedia il Comitato istituzionale d'ambito di cui all'articolo 7.
2. Entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, adottato previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario straordinario scelto, sulla base di una designazione del Consiglio delle autonomie locali, tra coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge esercitino la carica di sindaco presso i comuni capoluoghi di provincia. Il commissario decade automaticamente alla data di insediamento del Comitato istituzionale.
3. Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente di governo dell'ambito, cura la gestione ordinaria e adotta gli atti amministrativi strettamente necessari per assicurare la corretta erogazione dei servizi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino all'insediamento di cui al comma 1.

Art. 12
Potere sostitutivo della Regione

1. Nel rispetto del principio costituzionale della leale collaborazione istituzionale, nei casi di ritardo o di omissione da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna nell'adozione di atti obbligatori per legge il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere, provvede in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Art. 13
Attività di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano

1. Per il territorio di ciascun comune, l'Ente di governo dell'ambito, su proposta del gestore e sentita l'amministrazione comunale competente, approva, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, il Piano di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, sottoscritto in modo vincolante dal gestore e dall'amministrazione comunale interessata, che contiene le modalità di ripartizione dei costi operativi e degli investimenti necessari per la gestione delle acque meteoriche.
2. Il piano di gestione di cui al comma 1 prevede anche la regolazione onnicomprensiva dei costi sostenuti dal gestore per gli anni già trascorsi dall'affidamento della gestione dal 2005 a tutto il 2014. Il piano è approvato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato con cadenza quinquennale o comunque quando necessario in relazione alla modifica delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI).
3. Gli oneri per la elaborazione del piano di gestione di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali tra i comuni proprietari delle reti e il gestore.

Art. 14
Gestione sostenibile delle risorse idriche

1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione allo stato di deficit infrastrutturale che ancora caratterizza il sistema di opere del servizio idrico integrato, la Regione:
a) predispone un programma per l'adeguamento impiantistico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni, dello Stato e dell'Agenzia regionale AREA, finalizzato al conseguimento del risparmio idrico di cui alla lettera f), comma 1 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni; il programma prevede in particolare l'installazione di contatori di misura, con tecnologie di telelettura, in ogni singola unità residenziale e relativi interventi di adeguamento dell'impianto idrico; tale programma comprende anche le misure necessarie per il censimento, riordino e bonifica delle utenze in capo ad amministrazioni pubbliche non ancora completamente trasferite al gestore del servizio;
b) individua gli interventi strategici di interesse regionale, sia tra quelli già previsti nel piano di ambito e negli altri piani operativi necessari alla sostenibilità del sistema, sentito il gestore del servizio idrico integrato e l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, con particolare riferimento ai potenziamenti, rinnovi, sostituzioni, riassetti funzionali dei grandi schemi acquedottistici e fognario-depurativi di dimensione sovracomunale;
c) individua le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione del programma e degli interventi di cui alle lettere a) e b), al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio per tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della Regione.

Art. 15
Principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza

La Regione, al fine di assicurare il ruolo degli enti locali e la loro cooperazione in vista del raggiungimento di fini unitari nello spazio territoriale che il legislatore regionale reputa ottimale, con deliberazione della Giunta regionale garantisce, entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, la cessione ai comuni delle proprie azioni di Abbanoa Spa, gestore del servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della presente legge, per un controvalore al prezzo simbolico di un euro ogni mille azioni, al fine di mantenere una quota di partecipazione della Regione nel limite massimo del 49 per cento del capitale sociale.

Capo II
Modifiche legislative, abrogazioni ed entrata in vigore


Art. 16
Integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006 (Compiti di Enas)

1. Nella legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:
"Art. 19 bis. (Organo di governo)
1. L'Ente è amministrato da un amministratore unico nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure ed i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), e successive modifiche ed integrazioni.".

Art. 17
Trasferimenti di funzioni del servizio idrografico

1. Nella legge regionale n. 19 del 2006, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
"Art. 15 bis (Funzioni del servizio idrografico)
1. All'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) sono trasferite le funzioni di servizio idrografico relative alla rilevazione sistematica, validazione, archiviazione delle grandezze idrologiche osservate nelle stazioni di misura nelle reti di rilevamento regionale e alla pubblicazione negli annali idrologici delle misure rilevate e delle elaborazioni statistiche. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni assegnate nell'ambito del Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale, è ceduta all'ARPAS, secondo le disposizioni di legge regolanti il trasferimento in proprietà, l'intera rete di rilevamento idrometeopluviometrica della Regione.
2. Per tali finalità è destinata, a valere sul contributo di funzionamento dell'Agenzia ARPAS, la somma di euro 500.000 annui (UPB S04.07.001); sono, altresì, trasferite alla medesima Agenzia le risorse sussistenti nel conto dei residui del capitolo SC04.0930 (UPB S04.03.011) per l'assolvimento dei contratti in essere relativi alla gestione e manutenzione della rete idrometeopluviometrica. ".

Art. 18
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36);
b) il comma 1 dell'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 2 e il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1999, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36));
c) l'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2003, n. 7 (Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36));
d) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 11 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29 sull'istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36);
e) il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007);
f) il periodo: "con attribuzione dei diritti dell'azionista all'Assessorato regionale dei lavori pubblici" di cui al comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).

Art. 19
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). Gli effetti giuridici delle disposizioni cui al comma 1 dell'articolo 2, all'articolo 6, all'articolo 9 e al comma 3 dell'articolo 11 decorrono dal 1° gennaio 2015.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 febbraio 2015

Pigliaru