Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)
LEGGE REGIONALE 9 marzo 2015, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)

Fonte: Supplemento Ordinario n.1 al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.11 del 12 marzo 2015.


Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Capo I
Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

Art. 1
Disposizioni in materia di programmazione unitaria e finanziarie

1. La Regione informa la sua azione sul principio della programmazione unitaria. I programmi di spesa, compresi quelli attinenti la programmazione comunitaria, devono garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dal Programma regionale di sviluppo. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio adotta in tal senso idonee direttive che garantiscano l'unitarietà della programmazione regionale, l'integrazione tra i diversi fondi in particolare per gli strumenti diretti allo sviluppo territoriale e la concentrazione delle risorse.
2. Al fine del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione europea, sono stanziate in conto dell'UPB S01.03.010 le somme da ripartire, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, tra le linee di intervento di cui alla programmazione comunitaria 2014-2020 successivamente all'approvazione da parte dell'Unione europea.
3. Le risorse stanziate quale cofinanziamento regionale possono essere utilizzate anche quale anticipazione degli interventi della programmazione comunitaria 2014-2020 nelle more dell'approvazione della stessa e nel rispetto delle regole di ammissibilità dei regolamenti comunitari del quadro strategico comune, nonché per il cofinanziamento del Programma di sviluppo rurale (PSR) di cui alla programmazione comunitaria 2007-2013.
4. Sono attribuiti alla gestione diretta della direzione generale ENPI CBC i capitoli d'entrata EC231.244, EC231.247 e i capitoli di spesa SC01.0427, SC01.0429 e SC01.0430 del bilancio della Regione per l'anno 2015 e quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
5. Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 (avanzo) è determinato in euro 50.862.000 così come dimostrato nella tabella F allegata alla presente legge. L'avanzo è utilizzato, secondo le disposizioni vigenti in materia, successivamente all'approvazione del rendiconto della Regione per l'anno 2014.
6. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 60 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), non si applicano, per l'anno 2014, limitatamente alla conservazione dei fondi regionali, a eccezione di quelli destinati al cofinanziamento di programmi o iniziative comunitari o statali.
7. Gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2006, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera g) della medesima legge, sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti
(UPB S08.01.002)
Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2015 euro ---
2016 euro ---
2017 euro ---
b) Fondo speciale per spese di investimento
(UPB S08.01.003)
Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2015 euro ---
2016 euro ---
2017 euro ---
8. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2015-2017 nella misura indicata nell'allegata tabella C.
9. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006 sono determinate, per gli anni 2015-2017, nella misura indicata nell'allegata tabella D.
10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006, le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rimandano alla legge di bilancio la loro valutazione sono determinate, per gli anni 2015-2017, nella misura indicata nel correlato capitolo di spesa riportato nell'allegato tecnico di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2006, ferma restando per esse la facoltà di cui al comma 6 del medesimo articolo.
11. Al fine di garantire elementi validi per una corretta e completa valutazione degli interventi di cui ai sottoelencati allegati, a decorrere dall'anno 2015, gli atti di cui all'articolo 19 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), all'articolo 74 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990), all'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2002, n. 22 (Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese), all'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani), e all'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché gli stati di attuazione dei programmi comunitari, dei programmi integrati d'area e del programma relativo al piano di rinascita sono trasmessi, dai competenti assessorati, al Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per lo stesso anno.
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interessi moratori previsti dall'articolo 4 e successivi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), e successive modifiche ed integrazioni, sono imputati al bilancio regionale, fatta salva l'eventuale azione di rivalsa da esercitare nei confronti del dirigente responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S08.01.004).
13. Il pagamento della tariffa fitosanitaria è dovuto nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali). La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per materia, determina altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli. Le somme incamerate dalla Regione, in seguito al pagamento delle tariffe fitosanitarie e delle tariffe per i controlli di qualità del materiale di moltiplicazione vegetale, sono destinate alla copertura dei costi e delle spese per le attività del Servizio fitosanitario regionale. Il comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), è abrogato.
14. Ai sensi dell'articolo 18, comma 43 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), la Regione è autorizzata a partecipare al capitale sociale della società "Cagliari Free Zone Scpa". Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore competente per materia.

Art. 2
Armonizzazione dei sistemi contabili (Adeguamento al decreto legislativo n. 118 del 2011)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n. 11 del 2006 le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili.
2. A tal fine, è trasmesso al Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 elaborato sulla base dello schema di bilancio prescritto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sono approvate direttive di applicazione, alla gestione contabile dell'esercizio finanziario 2015, dei principi di cui al titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni. Tali direttive sono trasmesse, per conoscenza, al Consiglio regionale.

Art. 3
Disposizioni in materia di entrate – IRAP

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio regionale è concesso, per i primi cinque anni d'imposta, l'azzeramento delle aliquote IRAP di cui agli articoli 16, comma 1, e 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
2. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio regionale.
3. Il diritto all'esenzione non fa venir meno l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a' termini dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), sono specificate le modalità e i criteri di applicazione dell'esenzione.
5. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 le aliquote di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, per i soggetti operanti nel territorio regionale sono rideterminate come segue:
a) l'aliquota di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento;
b) le aliquote di cui al comma 1 bis, lettere a), b) e c) sono incrementate di 0,92 punti percentuali;
c) l'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta del 25 per cento.
6. Nei commi 1 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), le parole "e 2015" sono abrogate.

Art. 4
Autorizzazione mutuo per opere di interesse regionale

1. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006, è autorizzato, per l'anno 2015 il ricorso a uno o più mutui o in alternativa a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 700.000.000 a copertura delle spese elencate nella tabella E allegata alla presente legge, e destinati alla realizzazione di opere e infrastrutture di competenza o di interesse regionale e ad accompagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La contrazione dei mutui di cui al comma 1, è effettuata in erogazioni multiple, di importo non superiore a euro 150.000.000 annui e a un tasso di interesse commisurato a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti, per un periodo di ammortamento della durata massima di trenta anni; il relativo onere annuo è posto a carico dell'UPB S08.01.005 per la quota di ammortamento degli interessi e dell'UPB S08.01.006 per la quota di ammortamento del capitale.

Capo II
Opere pubbliche ed infrastrutture

Art. 5
Disposizioni in materia di opere pubbliche

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge di riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) che preveda, oltre al riordino delle funzioni regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, anche funzioni di attuazione ed, eventualmente, gestione di opere pubbliche attribuite alla competenza regionale.
2. Per il finanziamento della progettazione e/o della realizzazione delle opere di competenza degli enti locali è autorizzata, per l'anno 2015, l'istituzione di un fondo con una dotazione di euro 40.000.000. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite la competente Commissione consiliare e la Conferenza permanente Regione-enti locali, sono stabiliti i criteri da adottare per la ripartizione del fondo, le modalità del suo funzionamento, l'accesso ai finanziamenti, nonché le modalità di erogazione e i tempi di rimborso dei medesimi, senza applicazione di interessi a carico degli enti beneficiari (UPB S07.10.005).
3. In considerazione del richiesto requisito di appaltabilità delle opere finanziate, gli enti assumono le relative obbligazioni giuridiche vincolanti (OGV) entro un anno dall'attribuzione del finanziamento. La mancata assunzione dell'OGV nei tempi previsti determina il definanziamento e il recupero al fondo delle risorse attribuite per la realizzazione dell'opera.
4. Gli interventi finanziati annualmente dal fondo costituiscono il programma annuale di spesa delle opere pubbliche di competenza degli enti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2007, fatti salvi gli eventuali programmi stralcio di settore di cui al medesimo articolo.
5. Per gli interventi che accedono ai finanziamenti del fondo e per quelli inseriti in programmi stralcio di settore di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2007, gli enti attuatori documentano il fabbisogno di cassa mediante apposito cronoprogramma procedurale e finanziario, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione, di cui al comma 2 sono definite le modalità e le scadenze per le comunicazioni annuali da parte degli enti, anche secondo procedure informatizzate, delle spese sino al momento sostenute e della conferma o aggiornamento del cronoprogramma di spesa per gli anni successivi. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è conseguentemente sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007.
6. All'erogazione dei finanziamenti si provvede nei limiti del fabbisogno di cassa annuale documentato dal cronoprogramma finanziario di spesa di cui al comma 5.
7. Per gli interventi di competenza degli enti e della Regione, in corso di esecuzione da parte dei soggetti attuatori diversi dalla Regione, la cui procedura di attuazione ha avuto avvio sulla base di atti di programmazione già assunti, gli enti attuatori trasmettono, secondo tempi e modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, il cronoprogramma di cui al comma 5. Per tali interventi i trasferimenti finanziari hanno luogo, con le modalità indicate ai commi 5 e 6, a decorrere dall'anno 2016. Sono conseguentemente abrogate, dal 1° gennaio del medesimo anno, le disposizioni di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007.
8. Per i finanziamenti di importo inferiore a euro 300.000 l'erogazione della spesa avviene per l'intero importo contestualmente all'emissione del provvedimento che autorizza l'erogazione del finanziamento.
9. È disposto il disimpegno dei residui presenti in bilancio e la cancellazione di quelli in perenzione amministrativa e la relativa obbligazione è estinta quando sussistono tutte le seguenti condizioni:
a) sono relativi a impegni assunti negli esercizi 2008 e precedenti e sono stati assunti a favore degli enti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 5 del 2007, per la realizzazione di opere di loro competenza;
b) è già stata assunta l'obbligazione giuridicamente vincolante da parte degli enti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23)), e successive modifiche ed integrazioni;
c) nel periodo compreso tra i trecentosessanta giorni precedenti e i novanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge non sono pervenute da parte degli enti beneficiari richieste di pagamento secondo le modalità stabilite negli atti di finanziamento.
10. I relativi finanziamenti sono revocati ope legis e gli enti beneficiari decadono dal diritto agli ulteriori pagamenti, senza obbligo di restituzione di quanto già ricevuto. Il disimpegno e la cancellazione dei residui relativi a impegni pluriennali è esteso alle ulteriori quote del medesimo impegno ancorché imputato su esercizi successivi al 2008.
11. Sono fatti salvi dal definanziamento gli impegni:
a) per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
b) la cui mancata richiesta di pagamento sia imputabile a controversie determinanti una sospensione dei lavori, insorte in relazione alla realizzazione dell'opera o alle espropriazioni, se certificata e comunicata dall'ente beneficiario entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
12. Un terzo delle risorse finanziarie rivenienti dal definanziamento è riversato alle entrate del bilancio regionale per essere destinato al rifinanziamento degli interventi per i quali sia confermato, con deliberazione della Giunta regionale, l'interesse pubblico alla loro realizzazione.
13. A valere sull'UPB S07.10.005, una quota pari a euro 454.761.000, così come individuata nella tabella E allegata alla presente legge, è finalizzata a finanziare il piano regionale delle infrastrutture, così come individuato nel programma regionale di sviluppo, nell'ambito dei settori della viabilità e delle infrastrutture portuali, idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato e per la viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo e assetto idrogeologico. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, acquisito il parere della competente Commissione consiliare da rendere entro il termine di venti giorni, oltre il quale si intende tacitamente acquisito, individua le priorità degli interventi da realizzare, i responsabili dell'attuazione e i soggetti attuatori. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
14. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 (Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2015), è aggiunto il seguente:
"4 bis. Le disposizioni di cui al comma 4 possono essere derogate nel caso in cui la ritardata o mancata assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolata sia dipesa da ritardati o mancati pareri, autorizzazioni, nulla osta obbligatori di competenza di altre amministrazioni per causa non imputabile all'ente locale richiedente ovvero per ragioni di criticità finanziaria che possono determinare lo sforamento del patto di stabilità. I presupposti per la deroga sono definiti in Conferenza permanente Regione-enti locali di cui alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali). Con successiva deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, per ciascuna opera si dispone la deroga al definanziamento con indicazione dei nuovi termini per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolata.".
15. Alla fine del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2014, è inserita la seguente frase: ", fatte salve le somme relative alle obbligazioni assunte per gli oneri progettuali".
16. A valere sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali sono definiti, in via prioritaria, attraverso il confronto con gli enti locali, gli interventi relativi ai Programmi integrati d'area (PIA) di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), agli accordi di programma deliberati e sottoscritti cui non sono seguiti i provvedimenti di delega o convenzione, e ai progetti di sviluppo locale di cui sono stati avviati solo gli interventi a sostegno delle imprese.
17. Il finanziamento previsto nell'ambito del Programma Integrato d'Area NU 13/14 per la realizzazione dell'impianto di risalita "Progetto neve" permane in capo al soggetto attuatore purché l'esecuzione dei lavori sia affidata entro il 31 dicembre 2015; il mancato rispetto del termine comporta la revoca ope legis del finanziamento.
18. Le disposizioni dell'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano alle gare indette successivamente alla data del 1° luglio 2015.
19. È autorizzata per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 22.000.000 destinata al finanziamento di opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle Province di Sassari, Nuoro e Ogliastra. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria (UPB S07.10.005).
20. Per la realizzazione di interventi di edilizia universitaria è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 14.680.000. Il relativo programma di interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia (UPB S02.01.010).
21. Il termine di cui all'articolo 3, comma 33, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), così come modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici), è definitivamente rettificato al 31 dicembre 2014.
22. A sostegno del sistema idrico multisettoriale della Sardegna e per assicurare la continuità del servizio pubblico di interesse generale ed il riequilibrio del ciclo economico-finanziario della gestione, l'autorizzazione di spesa recata dal capitolo SC07.0789 (UPB S07.07.002) può essere utilizzata anche quale contributo di funzionamento a favore dell'Ente acque della Sardegna (ENAS).
23. Per le medesime finalità di cui al comma 22 e per risolvere le problematiche relative alla gestione dei sistemi di drenaggio urbano, l'autorizzazione di spesa recata dal capitolo SC04.0951 (UPB S04.02.005) è utilizzata anche:
a) per anticipazione di cassa a favore dello stesso Ente acque della Sardegna, senza oneri a suo carico;
b) per far fronte agli oneri a carico delle amministrazioni comunali per la regolazione omnicomprensiva dei costi per la gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006).
La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce le modalità di utilizzo delle somme di cui al presente comma.



Capo III
Attività economiche e produttive

Art. 6
Interventi per il Piano Sulcis

1. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), già destinata agli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2013, n. 2 (Autorizzazione all'intervento finanziario della SFIRS Spa per l'infrastrutturazione, il risparmio e l'efficientamento energetico dell'area industriale di Portovesme - Sulcis, incremento della dotazione finanziaria relativa agli interventi per il Parco geominerario e norme urgenti in materia di sostegno al reddito dei lavoratori in regime di ammortizzatori sociali), è finalizzata, per un ammontare di euro 20.000.000, al finanziamento di altri interventi compresi nel Piano Sulcis, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Ministero dello sviluppo economico.
2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale n. 2 del 2013 sono abrogati.

Art. 7
Interventi per il riconoscimento delle aree di grave crisi

1. La Regione, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) 24 marzo 2010 (Individuazione delle aree di crisi industriale. Riforma del sistema degli interventi di reindustrializzazione nelle aree e nei distretti in situazione di crisi industriale e di crisi industriale complessa, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99), promuove il riconoscimento delle aree di grave crisi per i territori ricompresi nella Provincia di Nuoro e nei consorzi industriali provinciali di Sassari-Porto Torres-Alghero e dell'Ogliastra.
2. Al fine di consentire l'attivazione dell'istruttoria del riconoscimento delle tre aree di crisi di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 400.000. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le relative direttive e i criteri di riparto (UPB S01.04.001).

Art. 8
Proroga di termine
1. L'articolo 6 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 18 (Interventi urgenti), è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Conclusione di investimenti finanziati dalla legge regionale n. 28 del 1984)
1. Il termine ultimo per la conclusione degli investimenti finanziati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), ammessi alle agevolazioni ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1 (Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), è fissato al 31 dicembre 2015.".

Art. 9
Concessione di anticipazioni ai gruppi di azione locale

1. Al fine di accelerare l'attuazione del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, la Regione autorizza la SFIRS ad erogare, per suo conto, somme per una spesa complessiva fino ad euro 2.000.000, a titolo di anticipazione finanziaria del 50 per cento del contributo pubblico ammesso, a favore dei Gruppi di azione locale, individuati quali soggetti beneficiari per l'attuazione dei progetti finanziati a valere sulle misure "immateriali" di cui agli assi 3 e 4 del PSR per le quali non sono previste anticipazioni come stabilito dagli articoli 55 e 56 del regolamento (CE) n. 1974/2006, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modificato dal regolamento (CE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. I soggetti beneficiari delle anticipazioni finanziarie rilasciano una procura irrevocabile all'incasso a favore della SFIRS del contributo pubblico spettante. Tale procura irrevocabile è notificata all'organismo pagatore AGEA.
3. Le anticipazioni sono effettuate dalla SFIRS, per conto della Regione autonoma della Sardegna, e sono rimborsate direttamente dall'organismo pagatore AGEA alla SFIRS entro il 30 giugno 2015; qualora non si perfezioni il rimborso dei contributi da parte dell'organismo pagatore AGEA, o si perfezioni in misura minore, la Regione provvede alla restituzione delle somme anticipate dalla SFIRS.
4. I relativi oneri, determinati in misura pari al tasso del 2 per cento applicato sull'effettiva somma anticipata ed in funzione della relativa durata, sono valutati, per l'anno 2015, in euro 40.000 (UPB S06.04.004).

Art. 10
Interventi per il miglioramento delle produzioni animali

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi:
a) per il miglioramento della produzione zootecnica mediante l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);
b) per aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie", secondo le modalità previste all'articolo 4, comma 19, della legge regionale n. 1 del 2009, mediante aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda e al registro anagrafico della razza pecora nera di Arbus.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata una spesa valutata in euro 1.700.000 annui (UPB S06.04.009).

Art. 11
Indennizzi agli imprenditori agricoli

1. È autorizzata per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2009, la spesa di euro 100.000 finalizzata all'erogazione di indennizzi per il danno subito dagli imprenditori agricoli a seguito dell'applicazione di prescrizioni fitosanitarie emesse dal competente servizio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale in materia di protezione contro la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (UPB S06.04.012).
2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 600.000 per la concessione di aiuti alle aziende vivaistiche per i danni subiti a causa del punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus); nel calcolo degli aiuti sono compresi sia il valore delle piante morte che gli oneri per l'abbattimento e lo smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sono stabilite le direttive di attuazione dell'intervento (UPB S06.04.012).
3. Per il risarcimento dei danni cagionati dai delfini alle attrezzature da pesca degli operatori del settore ittico è autorizzato, per l'anno 2015, uno stanziamento di euro 100.000 (UPB S06.05.002).

Art. 12
Promozione e pubblicità dei prodotti agricoli

1. La Giunta regionale definisce i regimi di aiuti in materia di promozione e pubblicità dei prodotti agro-alimentari in conformità agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) e al regolamento CE n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio.
2. Per la partecipazione istituzionale alle fiere di settore intra ed extra Unione europea, la Giunta regionale definisce, in applicazione dei regolamenti comunitari di esenzione e de minimis, le condizioni di erogazione degli aiuti, fino al 100 per cento dei costi ammissibili, sotto forma di servizi sovvenzionati, ai produttori primari, alle piccole e medie imprese (PMI) di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agro-alimentari e agli operatori della pesca.
3. Le lettere b) e d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), sono abrogate.
4. La Regione incentiva e sostiene le filiere dell'agro-alimentare in Sardegna mediante la promozione e il sostegno economico; per tali finalità è autorizzata, nell'anno 2015, la spesa di euro 150.000 (UPB S05.03.001).

Art. 13
Interventi a favore del settore vitivinicolo

1. Gli introiti derivanti dalla cessione dei diritti di impianto dalla riserva regionale sono trasferite all'organismo pagatore AGEA per il cofinanziamento annuale fino al 30 per cento dei progetti ammessi alla misura "Promozione del vino nei paesi terzi, nel periodo 2015-2018". La misura è inserita nel programma di sostegno nel settore del vino 2014-2018, finanziato con risorse comunitarie del fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), (UPB S06.04.011).

Art. 14
Indennità monte pascoli

1. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2011, è autorizzata per l'anno 2015, la spesa di euro 378.000 quale indennità a favore delle cooperative agricole affittuarie di terreni del monte dei pascoli (UPB S06.04.004).

Art. 15
Internazionalizzazione delle produzioni lattiero-casearie-ovicaprine

1. Le somme trasferite ad AGEA ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), sono recuperate alle entrate del bilancio regionale per essere destinate all'internazionalizzazione delle produzioni lattiero-casearie-ovicaprine. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore competente, approva il relativo programma di intervento (UPB S06.04.011).

Art. 16
Interventi a favore del comparto ippico

1. Nelle more dell'approvazione di una legge organica per la riorganizzazione del comparto ippico ed equestre, la Regione promuove il rilancio coordinato del comparto ippico. Le modalità dell'intervento sono definite con deliberazione della Giunta regionale. Le relative attività sono affidate all'Agenzia AGRIS. Per tali finalità è autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, una spesa valutata in euro 1.000.000 (UPB S06.04.001).

Art. 17
Finanziamenti alle agenzie agricole e per la ricomposizione fondiaria

1. Per la realizzazione del piano di collocazione degli ex dipendenti del Consorzio agrario di Sassari di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), è autorizzata, per gli anni 2015 e successivi, a favore dell'Agenzia regionale LAORE, la spesa di euro 500.000 (UPB S06.04.001).
2. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 900.000 a favore dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna) per la proroga e il rinnovo dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie), che ha prestato attività lavorativa a favore della medesima Agenzia e che ha maturato, entro il 18 agosto 2009, i requisiti di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), (UPB S06.04.001).
3. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 34, della legge regionale n. 6 del 2012, già destinate a copertura degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 40 del 2013, sono utilizzate per le medesime finalità anche nell'annualità 2015.
4. Le somme disponibili nel bilancio di ARGEA Sardegna al 31 dicembre 2014 relative a programmi regionali di intervento, sono destinate, per euro 1.365.000, a copertura dei maggiori oneri relativi all'anno 2014 per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura) - Programma operativo di assistenza tecnica - annualità 2014 - dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna (ARAS) e trasferite a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna quale soggetto attuatore dell'intervento.
5. Le economie accertate e registrate sul conto dei residui del bilancio di ARGEA Sardegna al 31 dicembre 2014 su risorse non destinate alle attività ordinarie della Regione ma al finanziamento di programmi di sviluppo, sono destinate per euro 500.000 alla partecipazione all'Esposizione universale di Milano (EXPO 2015) o ad eventi collaterali, anche attraverso la concessione, alle organizzazioni di produttori formalmente riconosciute o ad altre forme associative, di un aiuto de minimis ai sensi del regolamento (CE) della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», con un'intensità dell'80 per cento. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, provvede all'approvazione di apposite direttive di attuazione.
6. Per l'anno 2015 è autorizzato, a favore dell'Agenzia LAORE, uno stanziamento di euro 200.000 per le attività necessarie per riavviare e portare a completamento progetti di ricomposizione fondiaria che, predisposti dalla medesima Agenzia, siano in fase di avanzata realizzazione (UPB S06.04.001).

Art. 18
Capitalizzazione del gestore del Servizio idrico integrato

1. È autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2015, di euro 15.000.000 per l'anno 2016 e di euro 10.000.000 per l'anno 2017 finalizzata al completamento del processo di capitalizzazione del gestore del Servizio idrico integrato prevista nel Piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione europea. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro il termine di venti giorni, decorso il quale il parere s'intende acquisito, determina le modalità di partecipazione al capitale sociale, in forma diretta o indiretta, anche mediante la concessione di contributi in favore delle amministrazioni già socie o di nuovo ingresso (UPB S04.02.005).

Art. 19
Consorzi fidi

1. Al fine del riordino e coordinamento unitario, in capo all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, della disciplina in materia di integrazione del fondo rischi per garanzie rilasciate a favore delle PMI attraverso la gestione dei consorzi fidi, è istituito un fondo, con una dotazione annua di euro 5.000.000; per tali finalità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, propone alla Giunta regionale un apposito disegno di legge (UPB S06.03.031).

Art. 20
Interventi a favore dei settori dell'artigianato, turismo, commercio e dei siti inclusi
nel Parco geominerario della Sardegna

1. Per lo sviluppo e il sostegno dell'artigianato artistico e tradizionale è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 150.000 (UPB S06.02.002).
2. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 1.000.000 per favorire la partecipazione delle imprese sarde all'EXPO 2015. Il relativo programma di intervento è adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime nel termine di cinque giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito (UPB S06.02.002).
3. Al fine di sviluppare un'offerta turistica identitaria integrata con le produzioni locali e la valorizzazione del territorio a fini turistico-ricettivi, la Giunta regionale predispone un programma di finanziamento a favore degli enti locali attraverso l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazione di alberghi diffusi e/o ospitalità diffusa attraverso il recupero e la riqualificazione degli immobili situati nelle zone omogenee A. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S06.02.003).
4. Il termine finale per l'integrazione della documentazione a corredo delle istanze presentate per l'accesso ai contributi per l'annualità 2014 relativi a manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico di cui all'articolo 1, comma primo, lettera c), della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), alla deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2014, n. 5/54 e ai successivi provvedimenti attuativi, è fissato al 24 marzo 2015. Ai corrispondenti oneri, stimati in euro 250.000, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2015 in conto dell'UPB S06.02.002.
5. Il patrimonio materiale e immateriale connesso alle miniere dismesse della Sardegna, con le relative pertinenze minerarie, costituisce un nuovo giacimento culturale generato dalla passata attività mineraria che, anche a seguito del riconoscimento internazionale dell'UNESCO ottenuto per i siti inclusi nelle aree del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, è conservato e tutelato dalla Regione per favorirne il suo riutilizzo ai fini produttivi.
6. Nel rispetto delle esigenze di conservazione e di tutela del patrimonio minerario dismesso, la Regione promuove e favorisce il riutilizzo dello stesso patrimonio per fini produttivi diversi da quelli minerari con particolare riferimento alle attività di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica e tecnologica, turistici, culturali e sociali.
7. Il riutilizzo dei siti minerali dismessi e delle relative pertinenze ai fini produttivi diversi da quelli minerari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6, anche nell'ambito di una concessione mineraria vigente, è assoggettato ad autorizzazione regionale, previo parere dell'ente locale territorialmente competente, da esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, e la loro conduzione è soggetta alla specifica normativa in materia di miniere.
8. Fatta salva la competenza del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna e dei comuni interessati ai quali la Regione riserva assoluta priorità, la concessione per la gestione dei siti minerari e delle relative pertinenze minerarie per finalità produttive diverse da quelle minerarie, può essere rilasciata dalla Regione ad altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta e che dimostrino di possedere le capacità tecniche e finanziarie per assicurarne la loro conduzione.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7.

Art. 21
Contributi in conto occupazione

1. I contributi in conto occupazione di cui all'articolo 19 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), sono concessi per ciascun socio lavoratore assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Art. 22
Istituzione di un gruppo di lavoro in tema di zona franca e zona ad economia speciale

1. La Regione, al fine di realizzare la zona franca in Sardegna, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, un gruppo di lavoro con compiti di studio, ricerca, consulenza e assistenza alla Regione in tema di zona franca e zona ad economia speciale i cui criteri, modalità e tempi di funzionamento sono stabiliti di concerto con la Commissione consiliare competente.

Capo IV
Tutela dell'ambiente, difesa e gestione del territorio

Art. 23
Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico
dei bacini idrografici

1. È autorizzata la spesa di euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali, da erogare in unica soluzione quale contributo straordinario in coerenza con i contenuti del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico e del Piano stralcio delle fasce fluviali (UPB S04.03.003); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.
2. Le autorizzazioni di spesa, finalizzate alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici della Sardegna e per interventi di prima messa in sicurezza dei comuni interessati da eventi alluvionali presenti sui capitoli SC04.0347, SC04.0367, SC04.0368, SC04.0370, SC04.0371, SC04.0372, SC04.0374, SC04.0379, SC04.0380, SC04.0381, SC04.0383, SC04.0384, SC04.0385, SC04.0394, SC04.0387, SC04.0388 e SC04.0395 (UPB S04.03.004 e UPB S04.03.003) sono conservate in conto residui, fino al completamento degli interventi.

Art. 24
Emergenze dovute ad eventi calamitosi

1. È autorizzata, nell'anno 2015, la spesa di euro 1.000.000 per l'erogazione di contributi a favore di soggetti privati e delle attività produttive che abbiano subito danni ai loro beni mobili ed immobili a causa di eventi calamitosi, al fine di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita delle persone e del riavvio delle attività produttive. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, approva il relativo programma di intervento (UPB S05.03.003).
2. Il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato a trecentosessantacinque giorni per fronteggiare le spese della calamità naturale verificatasi nel giugno 2014.

Art. 25
Attuazione del programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea

1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 200.000 destinata allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo in attuazione del Programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 (UPB S04.02.001).

Art. 26
Interventi per le discariche di Carbonia e Bono e per il monitoraggio atmosferico
dei comuni aeroportuali

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 24 della legge regionale n. 12 del 2013, relative alla gestione post operativa della discarica sita in Carbonia, località "Sa Terredda", è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 540.000 (UPB S04.06.001).
2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 9 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 255.000 (UPB S04.06.001).
3. Per il monitoraggio atmosferico dei comuni aeroportuali sardi, in ottemperanza al Protocollo nazionale aeroporti, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 100.000. Il relativo programma di intervento è adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia (UPB S04.07.002).

Art. 27
Progetto sperimentale di bonifica terreni agricoli

1. Al fine di procedere all'urgente bonifica di terreni sottoposti a fenomeni di grave inquinamento da agenti chimici persistenti e allo scopo di trovare nuovi utilizzi economici per queste aree, la Regione avvia un progetto sperimentale di coltivazione della canapa.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta degli Assessorati competenti e dell'Agenzia AGRIS, individua le aree da sottoporre a sperimentazione e mette in atto le procedure per attivare, implementare e monitorare il progetto.
3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 150.000 destinata allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione della sperimentazione (UPB S04.06.006).

Art. 28
Gestione del territorio

1. Le somme sussistenti nel conto dei residui dell'UPB S04.10.006 (cap. SC04.2774) permangono fino alla definizione delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, pena la decadenza del finanziamento. Con pari modalità permangono le somme sussistenti in conto residui dell'UPB S04.09.003 (cap. SC04.2442) per la sola parte inerente al finanziamento per la redazione di strumenti urbanistici.
2. È autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2015 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a favore della Conservatoria delle coste per l'acquisizione del patrimonio immobiliare della Società bonifiche sarde (UPB S04.04.002).
3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 una spesa valutata in euro 20.000 per l'acquisto di applicativi informatici relativi alle attività di pianificazione di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e alla attuazione delle direttive comunitarie 2007/60/CE e 2000/60/CE (UPB S04.02.002 e S04.03.004).

Capo V
Disposizioni in materia di sanità, sociale e lavoro

Art. 29
Disposizioni in materia di sanità pubblica e politiche sociali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'anno 2015, la Regione gestisce la spesa sanitaria tramite le aziende sanitarie all'uopo individuate. Eventuali deroghe sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con tali principi.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali, le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilità contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5 abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19), le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il finanziamento del servizio sanitario regionale è assicurato dal Fondo sanitario regionale, costituito in sede di bilancio di previsione, alla luce del fabbisogno determinato a livello nazionale, dell'eventuale finanziamento di livelli assistenziali integrativi, dei costi standard di cui alle norme nazionali in materia, tenuto conto dei maggiori costi derivanti dalle particolari condizioni territoriali insulari. In presenza di costi sensibilmente superiori a tale maggiorazione, la Giunta regionale è tenuta a disporre un piano di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso, della durata massima di un triennio.
La Giunta regionale individua i criteri per il riparto del Fondo sanitario regionale con riferimento a un periodo temporale triennale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità. Nella definizione dei criteri relativi alle ASL si tiene conto dei seguenti fattori:
a) popolazione residente, tenuto conto delle caratteristiche demografiche e territoriali rilevanti ai fini dei bisogni di assistenza;
b) fabbisogni e costi standard, come definiti a livello nazionale, con le eventuali specificazioni idonee a tenere conto delle peculiarità regionali;
c) variabili di contesto, con particolare riferimento alle caratteristiche infrastrutturali del territorio, alla variabilità demografica stagionale, ai fenomeni di spopolamento, all'articolazione delle prestazioni erogate tra quelle a produzione diretta aziendale e quelle acquistate da terzi soggetti erogatori, pubblici e privati;
d) obiettivi assistenziali e funzioni assegnate alle ASL dalla programmazione regionale.
4. Il finanziamento delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, ai sensi dell'articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni, è così determinato:
a) remunerazione delle funzioni assistenziali assegnate dalla programmazione regionale, in base al costo standard di produzione, e in rapporto a specifici obiettivi assistenziali e volumi di attività;
b) remunerazione tariffaria delle attività svolte in base ai livelli quali-quantitativi definiti nell'ambito degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale;
c) finanziamento integrativo eventualmente necessario per coprire costi derivanti da condizioni strutturali e da diseconomie di scala superabili solo con interventi regionali.
5. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale provvede al monitoraggio della spesa sanitaria e riferisce trimestralmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente. Al verificarsi di scostamenti negativi rispetto alle previsioni, l'Assessore competente in materia propone alla Giunta regionale, per il successivo esame e l'approvazione da parte del Consiglio regionale, le misure correttive di copertura; tali misure possono essere anche parzialmente sostituite da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa.
6. Le aziende sanitarie regionali sono tenute a garantire l'equilibrio economico-finanziario in base alle risorse assegnate dalla Regione e, ove si prospettino situazioni di squilibrio, ad adottare le misure idonee a ricondurre la gestione in equilibrio. Conseguentemente è abrogato il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2010 e all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2013 non si applicano alle somme sussistenti nel conto residui delle UPB S05.01.002 e S05.01.003, destinate al finanziamento degli investimenti sanitari in materia di edilizia e ammodernamento tecnologico.
8. Al fine di consentire il completamento degli interventi per la realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture sanitarie, le somme sussistenti nel conto della competenza e dei residui del capitolo SC05.0051 (UPB S05.01.003) sono mantenute in bilancio fino alla completa realizzazione dell'intervento.
9. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2014, dopo le parole "sterilizzati a tutto il 2011" sono inserite le seguenti: "e delle perdite di esercizio registrate dalle aziende del servizio sanitario regionale".
10. A valere sull'UPB S05.03.009 una quota pari ad euro 200.000 è destinata in ragione di euro 100.000 a favore dell'Associazione Samaritano, società cooperativa sociale arl di Arborea ed euro 100.000 a favore della società cooperativa sociale "Ut Unum Sint" di Nuoro per le attività di istituto.
11. Per l'anno 2015 una quota pari ad euro 400.000 del fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona è destinata alla realizzazione di un programma di sport terapia per persone con disabilità, da sviluppare in collaborazione con le associazioni sportive iscritte all'albo regionale delle società sportive che operano esclusivamente nel campo delle disabilità (UPB S05.03.007).
12. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2008 (Attuazione dell'articolo 50, comma 5-ter della legge n. 326 del 2003, concernente la definizione del contributo procapite annuo da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale), ai fini dell'erogazione del contributo pro-capite da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il Servizio sanitario nazionale che procedano all'invio telematico dei dati delle prescrizioni, è autorizzata l'anticipazione della spesa di euro 250.000 a valere sull'UPB S05.01.001.
13. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale che non hanno rispettato i vincoli finanziari complessivi della contrattazione collettiva integrativa determinando la nullità delle clausole dei contratti integrativi decentrati, sono obbligate a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate. Tale procedura avviene mediante il graduale riassorbimento delle somme, con quote annuali, per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.
14. Le disposizioni di cui al comma 13 e la nullità delle relative clausole non si applicano agli atti di contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), purché tali atti non abbiano comportato il superamento dei vincoli finanziari complessivi della contrattazione collettiva integrativa.
15. La corretta applicazione delle contrattazioni integrative di cui al comma 14 non deve comportare maggiori oneri a carico delle attuali aziende sanitarie.
16. L'attuazione degli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 è di competenza dei commissari straordinari.
17. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le attuali aziende sanitarie provvedono alla corretta determinazione dei fondi contrattuali sulla base di quanto previsto dal comma 14 e dispongono un piano finanziario pluriennale che ripristini l'equilibrio tra i fondi, fatta salva la rideterminazione degli stessi attraverso i successivi rinnovi contrattuali.
18. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 54, della legge regionale n. 12 del 2013, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S05.01.001).
19. Il Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, alla cui dotazione finanziaria concorrono le risorse statali e regionali iscritte in conto delle UPB S05.03.005 e UPB S05.03.007, è destinato all'attuazione di:
a) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità;
b) interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;
c) programma "Ritornare a casa";
d) azioni di integrazione socio-sanitaria;
e) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie (legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali"), legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), variazioni di bilancio e disposizioni varie), legge regionale n. 12 del 2011).
20. Al fine di rendere più efficace ed efficiente la risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore competente, provvede alla revisione degli interventi di cui al comma 19 (UPB S05.03.005 e UPB S05.03.007). A tal fine, le somme impegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2014, possono essere rimodulate anche sulla base dei dati comunicati dagli enti locali e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
21. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina, mediante l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la misura dei benefici e i limiti di reddito strumentali all'attuazione degli interventi del Fondo di cui al comma 19. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale si applicano le misure e i limiti di reddito previsti dalla normativa di settore e dagli specifici programmi.
22. L'Assessore competente in materia di bilancio, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato nell'anno 2015 ad integrare, mediante prelevamento dal fondo sanitario regionale di cui all'UPB S05.01.001, sino all'importo di euro 10.000.000, la dotazione del Fondo per la non autosufficienza, qualora, a seguito dell'istruttoria delle richieste pervenute, essa risulti carente.
23. È autorizzata, nell'anno 2015, la spesa di euro 30.000.000 per il sostegno economico a famiglie e a persone in situazioni di disagio. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva un programma che ne definisce modalità operative, tipologia, entità del sostegno economico, criteri di ripartizione delle risorse sul territorio e limiti di reddito determinati con l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (UPB S05.03.007). La deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere da esprimersi entro quindici giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito. I comuni, nell'ambito delle risorse assegnate, sono autorizzati ad attuare interventi straordinari a favore dei soggetti interessati da procedimenti espropriativi della prima casa. Una quota pari a euro 600.000 dell'autorizzazione di cui al presente comma è destinata alla Caritas Sardegna per essere ripartita nella misura di euro 60.000 a favore di ciascuna Caritas diocesana, quale contributo straordinario per l'espletamento delle attività di assistenza e di sostegno alle persone povere e disagiate (UPB S05.03.007).
24. Il finanziamento previsto nell'ambito del Programma integrato d'area SS 11 "Meilogu - Valle dei Nuraghi" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 71 del 1999 e del relativo Atto aggiuntivo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 151 del 2004 a favore della Fondazione S. Giovanni Battista di Ploaghe, può essere utilizzato per la realizzazione di interventi strutturali e impiantistici necessari per la messa in sicurezza e la piena agibilità dei locali nei quali è svolta l'attività a favore dell'utenza e per eventuali ulteriori adeguamenti strutturali purché l'esecuzione dei lavori sia affidata entro il 31 dicembre 2015; il mancato rispetto del termine comporta la revoca ope legis del finanziamento.
25. La Regione, ai fini del versamento del ticket per le prestazioni sanitarie, equipara i soggetti inoccupati a quelli disoccupati. Per tali finalità è autorizzata la spesa massima, per l'anno 2015, di euro 500.000. La Giunta regionale adotta, su proposta dell'Assessore competente, una deliberazione contenente le direttive di attuazione e i criteri applicativi finalizzati anche a limitare la spesa entro l'importo massimo stabilito (UPB S05.01.001).
26. È autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 30.000 finalizzata al funzionamento dell'Istituto "Maria Anna Teresa Maggiori" di Gonnesa (UPB S02.01.003).
27. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 50.000 a favore dell'Autogestione servizi solidarietà (AUSER) di Iglesias (UPB S05.03.005).
28. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 250.000 finalizzata al funzionamento della casa di riposo "Regina Margherita di Iglesias" (UPB S05.03.005).
29. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 300.000 a favore della Casa "Divina Provvidenza" di Sassari quale contributo straordinario per le spese di istituto (UPB S05.03.005).
30. È autorizzato, per l'anno 2015, un contributo straordinario di euro 50.000 alla "Fondazione Polisolidale onlus", con sede a Sinnai, finalizzato alla realizzazione di un progetto nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria (UPB S05.03.005).
31. La Regione promuove la realizzazione di un sistema di spiagge intelligenti e accessibili, che consenta la qualificazione e l'adeguamento delle spiagge della Sardegna ai principi e alle regole della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), tesa a favorire l'accesso delle persone con disabilità nelle spiagge, a norma del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
32. La Regione, con direttive della Giunta regionale, in attuazione delle finalità di cui al comma 31, introduce la previsione di strumenti di semplificazione procedurale e amministrativa, anche al fine di contenere i tempi dei procedimenti. I progetti per gli interventi di cui al comma 31 sono compatibili con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali.
33. I termini di cui all'articolo 5, comma 50, della legge regionale n. 12 del 2013, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e, comunque, non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006, realizzati dalle società esecutrici e titolari degli interventi finanziati, in misura pari a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 della legge regionale n. 16 del 2011.
34. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 140.000 per la prosecuzione del progetto sperimentale di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione previsto dall'accordo di collaborazione tra l'Agenzia regionale per il lavoro e la Procura della Repubblica di Cagliari (UPB S02.03.004).
35. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dei soggetti disabili già impiegati in progetti sperimentali di inserimento lavorativo di supporto all'aggiornamento del Sistema informativo del lavoro (SIL), nonché in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2 del 2007, la Regione, in raccordo con gli enti locali, predispone, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma pluriennale per la prosecuzione degli interventi finalizzati all'occupazione, al superamento della precarietà ed all'inclusione sociale di cui al Progetto Lavor@bile, a valere sui fondi europei, nazionali e regionali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 250.000 (UPB S05.03.004 e UPB S05.03.011).
36. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 10 bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2014, hanno in corso progetti per utilizzo di lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali, possono prevedere, in favore dei medesimi, appositi progetti per cantieri comunali da attivare per le finalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. I lavoratori sono inseriti alla scadenza dei trattamenti previdenziali in godimento ovvero dei sussidi straordinari per le attività di servizio civico di utilità collettiva. I progetti possono essere predisposti e attuati anche di concerto con le aziende sanitarie locali e le amministrazioni provinciali. Per tale finalità è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S02.03.006).
37. Nel comma 29 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2014 è aggiunto il seguente periodo: "Sono esclusi, altresì, dal saldo obiettivo del patto di stabilità 2015 i trasferimenti effettuati dai comuni già capofila dei Piani locali unitari dei servizi alla persona (PLUS) in favore dei nuovi enti capofila, riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari afferenti a somme non utilizzate relative agli anni 2014 e precedenti.".
38. Le riduzioni imputate ai comuni capofila dei PLUS ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), e dell'articolo 47, commi 8 e 9, lettera a), del decreto legge n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014, per la parte concernente le voci di spesa del PLUS, sono ripartite tra gli enti associati, i quali rimborsano al comune capofila le quote di loro spettanza. La conferenza dei servizi, su proposta del comune capofila del PLUS, approva la ripartizione delle riduzioni.

Capo VI
Sistema Regione e delle autonomie locali

Art. 30
Disposizioni in materia di enti locali

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni, è determinato per l'anno 2015 in euro 550.871.000 di cui: euro 499.696.000 a favore dei comuni; euro 51.175.000 a favore delle province, di cui una quota pari a euro 500.000 a favore dell'amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento del museo MAN (UPB S01.06.001).
2. A favore delle province è autorizzato, nell'anno 2015, l'ulteriore contributo di euro 1.000.000 destinato alla copertura degli oneri dei servizi svolti dalle società in house e dalle partecipate delle province. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, stabilisce i relativi criteri e le modalità di riparto (UPB S01.06.001).
3. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del sistema delle autonomie locali, al fine di accelerare il processo di trasferimento di funzioni comunali alle unioni di comuni e comunità montane, la riserva percentuale a valere sulla quota di fondo unico destinata ai comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, in favore delle gestioni associate è stabilita, per l'anno 2015, nella misura del 3 per cento.
4. A decorrere dall'anno 2015, i trasferimenti a favore degli enti locali quali quote sostitutive delle soppresse accise dell'energia elettrica pari euro 49.129.000, sono ricondotte ad apposito capitolo del bilancio regionale; è conseguentemente abrogato il comma 28 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2014 (UPB S01.06.001).
5. L'ultimo periodo del comma 27 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2014 è sostituito dal seguente: "Il decreto dispone l'inquadramento presso un ente locale territoriale nella corrispondente qualifica funzionale già posseduta nella comunità montana di provenienza. Nelle more dell'adozione del decreto, le relative spese del personale gravano sul fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.".
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2013, può essere utilizzata anche per le spese relative allo studio e alla progettazione del piano di recupero (UPB S01.05.002).
7. È autorizzato, per l'anno 2015, il contributo di euro 293.000 a favore del Comune di Buggerru per la compensazione delle spese non coperte da cofinanziamento POR Sardegna 2000-2006 - Misura 5.1. "Politiche Urbane" - Operazione F1 - Recupero e valorizzazione strutture ex minerarie - fabbricati A e B (UPB S04.06.005).
8. È autorizzato, per l'anno 2015, un contributo straordinario di euro 100.000 al Comune di Cagliari destinato allo svolgimento di attività di rilevanza regionale nel quadro di "Cagliari capitale italiana della cultura 2015-2016" (UPB S03.02.005).
9. È autorizzato, per l'anno 2015, un contributo straordinario di euro 50.000 a favore del Comune di Sant'Antioco per le celebrazioni della ricorrenza dei 400 anni dal ritrovamento delle reliquie di Sant'Antioco Martire Glorioso (UPB S03.02.002).
10. A decorrere dall'anno 2015, le spese anticipate per il personale dell'Amministrazione regionale comandato presso le province per l'espletamento delle funzioni ex CRAAI restano a carico del bilancio della Regione; conseguentemente i trasferimenti erogati ai sensi della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali a esaurimento), sono ridotti di pari importo.
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 7 della legge regionale n. 6 del 2012, può essere utilizzata anche a integrazione delle spese sostenute per l'anno scolastico 2014-2015 sino al 50 per cento del contributo assegnato per il medesimo anno scolastico.
12. Per fronteggiare i maggiori oneri finanziari a carico degli enti locali nella gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, anche a seguito della razionalizzazione della rete scolastica, come definita con i piani di dimensionamento, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2015 (UPB S02.01.001).
13. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 2015/2017 relativi agli interventi di spesa di cui alle sottoelencate lettere hanno carattere autorizzatorio e l'impegno è assunto, nell'esercizio 2015, sulla base del relativo cronoprogramma di spesa:
a) contributi per la redazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi
UPB S04.10.006
(cap. SC04.2774)
2015 euro 2.500.000
2016 euro 2.500.000
2017 euro 4.000.000
b) spese per l'attuazione del Piano paesaggistico
UPB S04.09.003
(cap. SC04.2442)
2015 euro 500.000
2016 euro 1.400.000
2017 euro 900.000
c) spese per il sistema informativo per la pianificazione territoriale
UPB S04.09.006
(cap. SC04.2491)
2015 euro 500.000
2016 euro 2.350.000
2017 euro 1.350.000
d) finanziamento politiche aree urbane
UPB S04.10.001
(cap. SC04.2630)
2015 euro 2.750.000
2016 euro 3.500.000
2017 euro 10.000.000
(cap. SC 04.2614)
2015 euro 1.000.000
2016 euro 9.000.000
2017 euro 10.000.000.
14. Nel comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2015, il periodo "L'incarico è conferito secondo le modalità previste dallo statuto" è sostituito dal seguente: "L'incarico è conferito dal comitato istituzionale d'ambito".

Art. 31
Disposizioni in materia di consorzi di bonifica

1. Al fine di dare completa attuazione alla disposizione di cui all'articolo 34, comma 10, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), relativa al trasferimento del personale dei consorzi di bonifica agli enti locali, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (UPB S04.02.003).
2. Per consentire il recupero dei maggiori oneri relativi al personale avventizio dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2010, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 2.500.000 (UPB S04.02.003).
3. A favore dei consorzi di bonifica è disposto, per il triennio 2015-2017, uno stanziamento pari a euro 5.000.000 annui funzionale all'abbattimento dei costi di funzionamento anche pregressi, diretti ed indiretti, attinenti l'attività istituzionale degli enti, mediante l'utilizzo di corrispondente quota parte dello stanziamento iscritto per gli anni 2015, 2016 e 2017 in conto all'UPB S04.02.003 (cap. SC04.0193). I criteri di ripartizione, di qualificazione e quantificazione dei costi di funzionamento da considerare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, previo parere della competente Commissione consiliare.
4. A valere sull'UPB S04.02.003 una quota sino ad euro 500.000 è destinata a favore del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale al fine di ultimare il riordino fondiario dell'agro del Comune di Pauli Arbarei.

Art. 32
Comitato dei garanti e determinazione tasso di interesse

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 12 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è autorizzata una spesa valutata in euro 3.000 annui (UPB S01.03.003).
2. Il tasso d'interesse per i piccoli prestiti di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)), è annualmente determinato in misura non inferiore al tasso attivo corrisposto sulle somme investite dal Fondo di cui alla medesima legge.

Capo VII
Disposizioni diverse

Art. 33
Autorizzazioni di spesa

1. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 240.000 per la gestione dei sistemi informatici e dei database della piattaforma Sardegna Turismo (UPB S06.02.003).
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23 della legge regionale n. 19 del 2014, qualora non impegnata entro il 31 dicembre 2014, permane nel conto dei residui per essere utilizzata, per l'attuazione di politiche mirate di promozione turistica, nell'esercizio 2015 (UPB S06.02.002).
3. Le somme resesi disponibili sui bandi di cui alle leggi regionali 19 ottobre 1993, n. 51 (Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alla L.R. 31 maggio 1984, n. 26, alla L.R. 11 aprile 1985, n. 5, alla L.R. 4 giugno 1988, n. 11, alla L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40), 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato), e 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), purché presenti nelle scritture contabili, sono destinate alle medesime finalità nell'importo massimo di euro 12.000.000. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per materia.
4. Le somme sussistenti in conto residui impegnate a favore della società in house regionale Igea Spa in liquidazione possono essere utilizzate anche per il pagamento dei lavori e delle prestazioni eseguiti negli esercizi 2013-2014 dalla stessa società a seguito di obbligo di legge e di ordinanza amministrativa (cap. SC06.0692 - UPB S06.03.024 e cap. SC04.1272 - UPB S06.03.023).
5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 20.000 per la concessione di un contributo all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANNPIA), all'Unione autonoma partigiani sardi (UAPS) e alle sedi sarde dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), (UPB S03.02.005).
6. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 5, comma 7, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), possono essere utilizzati anche a copertura delle attività relative all'anno 2015.
7. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 1.000.000 per l'attuazione del protocollo d'intesa relativo all'evento America's Cup World Series Cagliari - Sardinia (UPB S06.02.002).
8. È autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 35.000, a favore dell'associazione culturale "Speleo Club Nuxis", per l'attuazione di un programma di promozione del turismo sostenibile, speleologico e archeologico (UPB S06.02.002).
9. Le somme non impegnate sul cap. SC06.0740 - UPB S06.03.027 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità nell'esercizio 2015.
10. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 1.000.000, per la realizzazione di interventi per la progettazione e la realizzazione di campagne di scavo archeologico in siti di significativa rilevanza storica e culturale, anche attraverso l'attivazione di cantieri scuola - Summer School - anche di livello internazionale (UPB S03.01.004).
11. È autorizzata la concessione di un contributo annuo valutato in:
a) euro 80.000 a favore del Comune di Ussana per la gestione del Polo bibliotecario nazionale "Joyce Lussu" (UPB S03.01.006);
b) euro 20.000 a favore della cooperativa Tarantola di Cagliari per le spese di funzionamento del Centro documentazione e studi delle donne (UPB S03.01.003);
c) euro 25.000 a favore dell'associazione Argonauti per l'organizzazione della rassegna cinematografica "Festival Cinematografico di Tavolara" (UPB S05.04.006).
12. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 500.000 a favore degli organismi di spettacolo per la realizzazione dei circuiti regionali multidisciplinari di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), (UPB S05.04.003).
13. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2009, è sostituito dal seguente:
"11. Nelle more dell'approvazione del Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in carenza di tale documento di programmazione di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna). In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, ed in attuazione del disposto della lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 18 del 2006, la Regione è tenuta a stipulare convenzioni rinnovabili di durata biennale con l'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari – Teatro di tradizione ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali), e riconosciuto di interesse regionale dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2006 - per concorrere all'attività istituzionale, all'organizzazione delle stagioni liriche e concertistiche annuali, all'incremento del patrimonio artistico-strumentale, allo sviluppo della cultura musicale sul territorio e alla gestione di strutture teatrali. Tali convenzioni disciplinano il sostegno finanziario agli interventi, il cui valore non può essere inferiore al 70 per cento dei costi dichiarati nel bilancio dell'ente nell'esercizio precedente l'anno di erogazione del contributo e prevedono le modalità di liquidazione dell'anticipazione del contributo annuo.".
14. Il debito residuo della Fondazione Teatro lirico di Cagliari verso la Regione, maturato alla data del 31 dicembre 2014 ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 17 luglio 2012, n. 14 (Disposizioni relative alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari e per la prosecuzione del progetto SCUS), e n. 18 del 2013, e determinato in euro 5.000.000, si ritiene estinto, senza ulteriore obbligo di rimborso. Per la Fondazione Teatro lirico di Cagliari, l'importo del debito estinto va ad incremento del proprio patrimonio netto. Per la Regione l'importo del credito estinto va ad incremento del valore della partecipazione regionale nella Fondazione Teatro lirico di Cagliari.
15. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 100.000 finalizzata al funzionamento del Museo-Villaggio minerario di Rosas nel Comune di Narcao (UPB S03.01.003).
16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale n. 3 del 2009, relativa all'istituzione e funzionamento delle scuole civiche di musica, è determinata, per l'anno 2015, in euro 1.700.000, destinati alla copertura delle spese relative all'anno scolastico 2014-2015 (UPB S05.04.003).
17. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 150.000 al fine di dare prosecuzione per il triennio 2015-2017 al progetto pilota di formazione di cui all'articolo 9, comma 10, lettera j), della legge regionale n. 3 del 2009 (UPB S02.01.009).
18. È autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 50.000 per finanziare tirocini formativi e di orientamento in seno all'Amministrazione regionale di giovani laureati o laureandi in particolare nelle discipline tecniche secondo le procedure già sperimentate dalle singole direzioni generali attraverso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e le università sarde (UPB S02.01.013).
19. È autorizzato, a favore del Consorzio AUSI di Iglesias, uno stanziamento determinato in euro 410.000 per l'anno 2015 e in euro 360.000 per gli anni successivi a titolo di contributo integrativo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (UPB S02.01.009).
20. A valere sul fondo "Interventi regionali per l'Università" l'Ateneo di Sassari destina una quota non inferiore a euro 300.000 annui delle risorse ad esso assegnate per il funzionamento del proprio Dipartimento di Architettura con sede nel Comune di Alghero, per la posizione di eccellenza attualmente raggiunta nelle classifiche nazionali.
21. È autorizzata, per l'anno 2015, a valere sugli stanziamenti per le annualità 2012-2014, la spesa di euro 233.000 al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR Sardegna n. 847/2013, concernente l'annullamento del provvedimento di esclusione del Comune di Sant'Andrea Frius dal procedimento di selezione volto all'assegnazione delle sovvenzioni per le aree PIP (UPB S06.03.020).
22. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 200.000 per garantire continuità nell'erogazione dei servizi offerti dal Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e per realizzare il programma annuale di manutenzione e sviluppo del sistema, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti, all'evoluzione dell'interoperabilità con altri sistemi informativi regionali e nazionali, all'adeguamento tecnologico e allo sviluppo di nuove applicazioni software per l'informatizzazione di ulteriori procedimenti (UPB S02.04.014).
23. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 820.000 quale concorso regionale nei finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), (UPB S04.10.003).
24. È autorizzata, per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017, l'ulteriore spesa di euro 47.000 per i contributi alle università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio destinate alla frequenza delle scuole di specializzazione per medici e non medici di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), e successive modifiche ed integrazioni (UPB S02.04.010).
25. Nel comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2014, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "è utilizzato" è inserita la seguente: "prioritariamente";
b) le parole "presso le aziende ospedaliere universitarie" sono sostituite con le parole "impiegato nelle attività didattiche".
26. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 1.000.000 per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004).
27. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 200.000 per l'effettuazione di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica e per il successo scolastico a favore delle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna (UPB S02.01.001).
28. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 800.000 per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004).
29. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 20.000 per il sostegno alle librerie indipendenti della Sardegna. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente (UPB S03.02.003).
30. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 80.000 per la realizzazione di studi e ricerche di significativa valenza regionale, attraverso la stipula di apposita convenzione con l'ente di ricerca Istituto Acli per la ricerca e lo sviluppo (IARES), (UPB S02.04.004).
31. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 500.000 al fine di integrare i contributi statali erogati agli enti locali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e all'articolo 2, comma 13, della legge regionale n. 6 del 2012, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S03.02.001).
32. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 100.000 a favore delle radio locali che promuovano la lingua e la cultura sarda (UPB S03.02.003).
33. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 900.000 per l'insegnamento e l'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curriculare nelle scuole di ogni ordine e grado (UPB S03.02.001).
34. È autorizzata, per l'anno 2015, a favore dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE), la spesa di euro 60.000 al fine di favorire, anche in forma di associazionismo, la tutela e la promozione delle espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale della Sardegna (UPB S03.01.003).
35. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 40.000 al fine di promuovere la candidatura della Sardegna ad ospitare la settima edizione del festival itinerante della canzone in lingua minoritaria e la conseguente organizzazione dell'evento, anche mediante forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati (UPB S03.02.001).
36. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari), relativa a associazioni e complessi musicali bandistici, gruppi strumentali di musica sarda e gruppi corali polifonici, regolarmente costituiti, relativa all'anno 2015, può essere utilizzata anche per le attività relative all'anno 2014.
37. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport dispone l'integrazione al programma già approvato per l'annualità sportiva 2013/2014 ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), limitatamente ai campionati indicati nella fascia A, ammettendo a rendicontazione anche le spese di promozione, comunicazione e valorizzazione della pratica sportiva fino al 90 per cento delle spese sostenute e i costi relativi alle spese federali, di trasporto, vitto e alloggio, compensi e rimborsi a tecnici e atleti fino al 60 per cento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 700.000 (UPB S05.04.001).
38. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 100.000 per sostenere le spese relative all'organizzazione della Conferenza regionale sull'artigianato (UPB S06.03.002).
39. Al fine di favorire la mobilità sostenibile e incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici tra i più giovani, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, sentita la Commissione competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora le linee guida per facilitare nel settore del trasporto pubblico locale (TPL) la diffusione dell'abbonamento impersonale ai mezzi di trasporto e forme di promozione per la mobilità familiare.

Art. 34
Istituzione del fondo per la legalità

1. La Regione sostiene iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei docenti e degli altri operatori del Sistema di istruzione e formazione e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado per contribuire:
a) all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici con la consapevolezza dei rischi legati alla criminalità organizzata;
b) all'educazione ai valori della memoria storica e dell'antifascismo;
c) all'educazione al rispetto dell'ambiente e della sostenibilità ambientale, anche promuovendo sistemi di economia locale e produzioni locali ed ecocompatibili.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere:
a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università della Sardegna, di attività didattiche integrative, laboratori e ricerche sui temi oggetto del presente articolo;
b) lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;
c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e la corruzione;
d) interventi per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle situazioni di devianza, anche attraverso la promozione di accordi con l'autorità giudiziaria minorile, le forze dell'ordine e le polizie locali;
e) la promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché la creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità, eventualmente presenti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione, anche attraverso intese o convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale;
f) la raccolta e la valorizzazione delle tesi di laurea, di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti alla lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
g) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e università, da comitati e associazioni, volti alla sensibilizzazione della popolazione sui temi oggetto del presente articolo;
h) l'organizzazione di eventi, manifestazioni, congressi, viaggi e iniziative varie per incentivare la nascita e lo sviluppo della coscienza civile circa i temi della memoria storica e i valori dell'antifascismo;
i) la promozione di iniziative per diffondere negli studenti i valori della legalità nella cultura d'impresa, l'interrelazione tra i sistemi produttivi agro-alimentari, le realtà che sostengono la biodiversità, le produzioni o l'artigianato e il piccolo commercio locale;
j) le iniziative e le manifestazioni di diffusione dell'educazione ambientale, anche con eventi di promozione della cultura ecologica, la piantumazione di alberi in aree periferiche, l'implementazione di tecniche di riuso e di riciclo.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 100.000 (UPB S05.06.001) di cui euro 20.000 in favore dell'associazione ARCI Sardegna per l'organizzazione del progetto "Treno della memoria" su tutto il territorio regionale al fine di coinvolgere i giovani nell'autoformazione sui valori di cittadinanza attiva e coscienza civile.

Art. 35
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2015-2016 e 2017 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 36
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2015.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 marzo 2015

Pigliaru