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Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 6

Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
LEGGE REGIONALE 9 marzo 2015, n. 6

Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

Fonte: Supplemento Ordinario n.2 al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.11 del 12 marzo 2015.


Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

ENTRATE

Art. 1
Entrate

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2015, dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge.
2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata di nuovi capitoli nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.

Art. 2
Limiti alla riscossione

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato nell'importo di euro 30.
2. Ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006, è stabilito, nel limite massimo fissato nella misura di euro 35, rispettivamente, la rinuncia alla riscossione per crediti vantati a valere sui fondi di rotazione e assimilati in essere presso gli istituti di credito incaricati della gestione di leggi di incentivazione e il rimborso di entrate dovute a qualunque titolo.

SPESA

Art. 3
Totale spesa

1. È approvato in euro 8.666.454.000 in termini di competenza, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2015.
2. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni e i pagamenti delle spese, per l'anno 2015, dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza in conformità a quanto disposto dagli articoli 38, 40 e 41 della legge regionale n. 11 del 2006.

Art. 4
Limiti al mantenimento dei residui

1. Ai sensi dell'articolo 60, comma 12 bis, della legge regionale n. 11 del 2006, il limite dell'importo per il mantenimento del residuo passivo è fissato nella misura di euro 2.000.

Art. 5
Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

Art. 6
Elenchi n. 1, n. 2 e n. 3

1. Per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta dell'Assessore competente e mediante prelevamento dal fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006, provvede, ove occorra all'integrazione delle eventuali somme dovute a seguito di maggiorazioni di imposte e tasse erariali.
3. Per gli effetti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti e quelli relativi a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare la dotazione del fondo speciale per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi (UPB S08.01.004 - cap. SC08.0045), quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.
4. Per gli effetti di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE

Art. 7
Riassegnazione spese ex articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2006

1. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per la riassegnazione delle somme di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006, relative a spese derivanti da obblighi di legge o di contratto, per le spese a destinazione vincolata nonché per le somme erroneamente erogate a terzi non beneficiari.
2. L'applicazione della procedura di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006 è limitata alle somme di importo superiore a euro 500.000, fatti salvi i casi di cui al comma 1.

Art. 8
Iscrizioni e variazioni

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto (previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, per le assegnazioni a destinazione vincolata da programmare) negli appositi capitoli, istituiti o da istituire, nello stato di previsione della spesa nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, in corrispondenza con le iscrizioni effettuate in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti o da istituire, i fondi assegnati con specifica destinazione dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea, da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, in applicazione di disposizioni di legge.
2. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede alla reiscrizione delle somme di cui all'articolo 60, comma 12, della legge regionale n. 11 del 2006, di cui sia stata accertata l'economia di stanziamento nell'anno 2014 con contestuale minore accertamento della relativa entrata.
3. Con la medesima procedura si provvede alla reiscrizione di somme la cui correlativa entrata risulti riscossa o versata, attingendo alle disponibilità del fondo di cui al capitolo SC08.0001 (UPB S08.01.001).
4. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
a) l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione, ivi compresi quelli i cui oneri di ammortamento sono assunti a carico del bilancio dello Stato;
b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi di spesa relativi a fondi assegnati con specifica destinazione dalla Regione e dallo Stato, ai programmi integrati d'area approvati a' termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), agli interventi inclusi nella progettazione integrata, nella programmazione negoziata e agli accordi di programma, attingendo, ove occorra, alle disponibilità del fondo di cui al capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010), a quelle del fondo di cui al capitolo SC08.0045 (UPB S08.01.004), qualora le somme da utilizzare siano perente, mediante variazioni di bilancio in conto dei residui.
5. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio, in conto competenza e/o in conto residui, necessarie per l'attuazione delle ordinanze emesse dai commissari governativi operanti nella Regione a seguito delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 9
Programmi correlati a spese vincolate e cofinanziamento regionale programmi comunitari

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inseriti nella programmazione comunitaria, nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti comunitari e dei vincoli imposti dall'Unione europea, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della Commissione europea, le necessarie variazioni di bilancio, anche in conto dei residui, o attingendo dal fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 per eventuali reiscrizioni di spesa.
2. Con la procedura di cui al comma 1, si provvede per la riprogrammazione dei programmi di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata.

Art. 10
Rate mutui

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, anche mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti a unità previsionali di base differenti.

Art. 11
Adeguamenti SIOPE

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007, n. 11714 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, L. 30 dicembre 2004, n. 311) e successive modifiche ed integrazioni. Il direttore generale dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con propria determina, provvede alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 12
Sentenze, liti, arbitrati

1. Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da sentenze, liti, arbitrati ed altre tipologie di spesa analoghe, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 (UPB S08.01.001 - cap. SC08.0001) ad incrementare i capitoli di spesa relativi, rispettivamente, all'obbligazione principale e agli oneri correlati.
2. Con le stesse procedure di cui al comma 1 sono incrementati gli stanziamenti del capitolo SC08.0046 (UPB S08.01.004) per essere utilizzati, ove occorra, per le spese relative alla stipula delle procure speciali per la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione regionale.
3. Il Presidente della Regione, qualora sia privo di capienza il fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006, è autorizzato, con propria ordinanza, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, per la costituzione dei fondi necessari all'adempimento delle obbligazioni derivanti da transazioni, liti, sentenze, arbitrati o altri provvedimenti giudiziari.

Art. 13
Disposizioni contrattuali

1. Al fine dell'attuazione dell'articolo 3, comma 31, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), il direttore generale dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con propria determina, provvede all'iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell'Amministrazione regionale in conto del capitolo SC01.0133 (UPB S01.02.001) - il cui stanziamento, per l'anno 2015, è comprensivo delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alla copertura degli oneri assicurativi - con pari iscrizione in conto del capitolo d'entrata EC372.022 (UPB E372.004).
2. Al fine dell'attuazione degli articoli 30 e 31 del Contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 2006-2011, il direttore generale dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base della determinazione, emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del direttore del servizio competente dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento dei fondi unici di cui ai capitoli SC01.0134 e SC01.0135 (UPB S01.02.001) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione attribuiti a ciascuna direzione generale.
3. Con la procedura di cui al comma 2 si provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all'utilizzo del fondo di cui al capitolo SC01.0139 (UPB S01.02.001).
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di fondi di cui agli articoli 30, 31 e 32 del Contratto collettivo regionale di lavoro 2006-2011, gli stanziamenti di cui ai relativi capitoli SC01.0134 e SC01.0135 (UPB S01.02.001) sono comprensivi delle somme derivanti dalle economie di spesa individuate dalle citate disposizioni da destinare ai fondi medesimi.


Art. 14
Variazioni di spese del personale, di funzionamento e per l'attuazione di progetti

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede al trasferimento, anche dal conto residui, ai corrispondenti capitoli di bilancio, delle somme relative a compensi, emolumenti, indennità, altre tipologie retributive, ivi comprese le missioni, lo straordinario, oneri riflessi ed IRAP concernenti il personale nonché all'acquisizione di servizi e di beni strumentali connessi all'attuazione di interventi, progetti e programmi finanziati dalla Regione, dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti pubblici o privati.
2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, si provvede al trasferimento, ai corrispondenti capitoli di bilancio, delle somme anticipate dalla Regione relative alle procedure di attuazione dei programmi operativi regionali e ritenute ammissibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione).
3. Con le stesse procedure di cui al comma 1, si provvede, altresì, al trasferimento dai competenti capitoli di spesa in favore del capitolo SC01.0184 (UPB S01.02.002) delle somme dovute, quali ritenute, per l'assolvimento degli oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Con le stesse procedure di cui al comma 1 sono apportate le variazioni di bilancio compensative tra le UPB S01.01.002, S01.02.001 e S01.02.002 funzionali a garantire l'assolvimento dei trattamenti economici del personale rientrante presso l'Amministrazione regionale e di quello destinato agli uffici di gabinetto e ausiliari dei componenti della Giunta.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, il trasferimento delle somme iscritte sui capitoli SC01.0128 e SC01.0129 (UPB S01.02.001), al capitolo SC01.1084 (UPB S01.06.001).

Art. 15
Partite di giro

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato a iscrivere, nei competenti capitoli di entrata, di cui alle UPB E611.001 e E613.001 e di spesa di cui alla UPB S08.02.004, le somme relative alle partite di giro.

Art. 16
Iscrizione interessi attivi

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, con pari iscrizione dei capitoli d'entrata EC324.003, EC324.004 (UPB E324.001) ed EC362.097 (UPB E362.010) degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti, agli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa), agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge medesima, al 31 dicembre 2014.

Art. 17
Compensazioni spese su immobili regionali

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad iscrivere, in conto del capitolo di entrata EC321.001 (UPB E321.001), la quota parte annua della spesa complessiva dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili regionali affidati in concessione e anticipata dagli affidatari, da decurtarsi, pro rata, dal canone annuo dovuto fino alla compensazione della spesa complessiva dei lavori medesimi (cap. SC01.0948 - UPB S01.05.002).

Art. 18
Iscrizione di fondi regionali a destinazione vincolata

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, in conto del capitolo di entrata EC362.083 (UPB E362.009) e di spesa SC04.2492 (UPB S04.09.006), le somme derivanti dalla vendita delle riproduzioni della Carta tecnica regionale, per essere utilizzate ai fini dell'aggiornamento della Carta medesima e della produzione di materiale cartografico.
2. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione in conto del capitolo di entrata EC362.082 (UPB E362.009) e di spesa SC04.2446, SC04.2447 (UPB S04.09.003) delle somme relative ai rimborsi delle anticipazioni concesse a favore dei comuni per la redazione e l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico.
3. Ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione al capitolo di spesa SC04.1134 (UPB S04.05.001), delle somme relative alla riscossione delle spese amministrative per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere, con contestuali iscrizione in conto del capitolo di entrata EC349.004 (UPB E349.001).
4. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, a iscrivere in conto del capitolo di entrata EC362.057 (UPB E362.001) e di spesa SC04.1377 (UPB S04.06.005) le somme derivanti dai rimborsi dovuti in dipendenza di garanzie fideiussorie rilasciate da imprese di assicurazioni e aziende di credito a garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava) per essere destinate alla realizzazione dei medesimi interventi di recupero ambientale mediante affidamento in delega ai comuni territorialmente competenti.
5. Per le finalità previste dall'articolo 167, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modificazioni, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'ulteriore iscrizione in conto dei capitoli di spesa SC04.1370 (UPB S04.06.005) e SC04.2445 (UPB S04.09.003), in capo ai rispettivi centri di responsabilità, delle somme provenienti dalle sanzioni erogate a' termini dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, con contestuale iscrizione in conto del capitolo d'entrata EC350.034 (UPB E350.002).
6. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato a disporre, in conto del capitolo di entrata EC362.031 (UPB E362.001) e di spesa SC06.1145 (UPB S06.04.015) le ulteriori somme relative alla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere agro-alimentari per essere utilizzate anche ai fini di eventuali restituzione di versamenti per la mancata partecipazione alle fiere medesime.
7. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad iscrivere, in conto del capitolo SC06.0203 (UPB S06.02.002) e con contestuale iscrizione in conto del capitolo di entrata EC362.037 (UPB E362.004), le somme derivanti dalla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere turistiche per essere utilizzate anche ai fini di eventuali restituzione di versamenti per la mancata partecipazione alle fiere medesime.
8. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad iscrivere, in conto del capitolo di spesa SC01.0237 (UPB S01.02.004) e di entrata EC350.032 (UPB E350.002), le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative in materia di attività estrattiva per essere destinate alle spese di missione derivanti dall'esercizio delle funzioni di vigilanza, ispettive ed autorizzatorie nel settore estrattivo.

Art. 19
Riparto spese sanitarie

1. Al trasferimento delle somme iscritte in conto dell'UPB S05.01.001 (capitolo SC05.0001), alle varie UPB, istituite o da istituire, nei corrispondenti capitoli istituiti o da istituire, provvede, con proprio decreto, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
2. Con la stessa procedura è autorizzato il ripristino delle disponibilità occorrenti nel fondo da ripartire di cui al precitato capitolo SC05.0001 (UPB S05.01.001), mediante riduzione degli stanziamenti dei vari capitoli di spesa alimentati dal fondo stesso.

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 20
Approvazione bilancio pluriennale e quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2015-2016-2017 nel testo allegato alla presente legge.
2. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2015-2016-2017.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 21
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) con gli effetti finanziari nel rispetto della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2006.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 marzo 2015

Pigliaru