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Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7

Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie.
LEGGE REGIONALE 12 marzo 2015, n. 7

Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.12 del 16 marzo 2015.


Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Art. 1
Scadenza del mandato degli organi provinciali e nomina degli amministratori straordinari

1. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale, nelle more dell'approvazione della legge di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna nel rispetto dei principi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in conformità allo Statuto speciale per la Regione Sardegna, qualora in una data compresa tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 15 giugno 2015 si verifichi la scadenza naturale del mandato o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali, nonché la scadenza delle gestioni commissariali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), è nominato, per ciascuna provincia, un amministratore straordinario con poteri fino al 31 dicembre 2015. All'amministratore straordinario sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciali. All'amministratore straordinario è corrisposta un'indennità equivalente alla retribuzione lorda complessiva spettante al dirigente di vertice dell'ente, diminuita dell'indennità di risultato. L'amministratore straordinario provvede ad assicurare la continuità dell'espletamento delle funzioni già svolte dalle province; in particolare provvede a prorogare i servizi e i contratti per le tipologie di lavoro flessibile in essere fino al 31 dicembre 2015, fatta eccezione per i casi in cui non se ne ravveda la necessità.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge i commissari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, decadono dalle rispettive cariche e sono sostituiti secondo le procedure di cui al comma 3.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, è disposta la nomina degli amministratori di cui al presente articolo. Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)), così come modificata dall'articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione).

Art. 2
Modifica alla composizione dei consigli comunali

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), il numero"8" è sostituito dal numero "10".

Art. 3
Modifiche all'integrazione regionale a favore dei comuni

1. Nel comma 11 dell'articolo 30 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), le parole "sino al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "sino al 75 per cento".

Art. 4
Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi per assunzioni di personale ASL

1. Alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere e alle aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna, poiché rientrano tra le amministrazioni pubbliche che hanno subito limitazioni delle assunzioni, si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni).

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 marzo 2015

Pigliaru