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Legge Regionale 11 maggio 2015, n.11

Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998.
LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 11
Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.22 del 14 maggio 2015.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge

Capo I
Principi generali


Art. 1
Finalità

1. La Regione promuove, favorisce e disciplina le attività multifunzionali delle imprese agricole e ittiche al fine di:
a) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali e negli ambienti acquatici, con particolare attenzione alle zone a rischio di spopolamento, agevolando l'insediamento dei giovani e delle donne nei settori agricolo e ittico;
b) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse del territorio e del mare;
c) differenziare, integrare e incrementare il reddito dell'imprenditore agricolo e ittico;
d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
e) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità locali e a filiera corta e le tradizioni enogastronomiche locali;
f) diffondere la cultura rurale e della pesca della Sardegna, i suoi usi e le sue tradizioni;
g) informare i consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti agricoli, ittici e agro-alimentari regionali;
h) sviluppare servizi innovativi rivolti all'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di disagio, al supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche.

Art 2
Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge rientrano nel concetto di multifunzionalità le seguenti attività:
a) agriturismo;
b) ittiturismo;
c) pescaturismo;
d) fattoria didattica;
e) fattoria sociale.

Capo II
Agriturismo


Art. 3
Attività agrituristica

1. Per attività agrituristica si intende l'attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda a integrazione del reddito, ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).
2. Rientrano nell'attività agrituristica:
a) la fornitura di alloggio in appositi locali aziendali;
b) l'ospitalità in spazi aziendali aperti destinati alla sosta di campeggiatori, roulotte e caravan;
c) la somministrazione di alimenti e bevande;
d) l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e territoriali;
e) la trasformazione, il confezionamento e la vendita dei prodotti agricoli aziendali, anche con lavorazioni esterne;
f) l'organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, delle seguenti attività connesse:
1) attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etno-antropologico e artigianale regionale;
2) attività di pratica sportiva, pesca sportiva, escursionismo, ippoterapia e attività affini;
3) altre attività ricreative in genere.

Art. 4
Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande

1. I pasti, gli alimenti e le bevande offerti al pubblico, preferibilmente provenienti dalla filiera corta, sono espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare identitaria e territoriale.
2. Nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:
a) prodotti propri dell'azienda agricola, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale prodotte da aziende agricole sarde singole o associate, nella misura di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;
b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale acquistati direttamente da aziende agricole sarde singole o associate;
c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
d) prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;
e) prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), purché prodotti in Sardegna.
3. La somma dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) è pari, in valore, ad almeno l'85 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.
4. La provenienza e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentate nelle fatture di acquisto; l'operatore agrituristico assicura, in ogni caso, la tracciabilità dei prodotti di cui al comma 2, lettere b), d) ed e).
5. La produzione aziendale, quando non diversamente determinabile, è stimata sulla base delle colture dichiarate nel fascicolo aziendale, eventualmente integrata dalla documentazione disponibile in azienda relativa all'acquisto e all'impiego dei mezzi tecnici.
6. Qualora, per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, non sia possibile rispettare i limiti percentuali di cui ai commi 2 e 3, è data comunicazione al comune competente per territorio il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti percentuali.
7. È sempre consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute; tali prodotti non rientrano nel calcolo percentuale di cui al comma 3.

Art. 5
Locali per attività agrituristiche

1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche possono essere utilizzati, anche parzialmente, gli edifici esistenti all'interno dell'azienda agricola, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo.
2. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo mantengono la destinazione a uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.
3. Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici idonei, è autorizzato l'esercizio delle attività di agriturismo nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, a condizione che sia garantita la presenza di connotati di spiccata tipicità dell'edificio e del luogo.
4. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisionali.

Art. 6
Ospitalità in spazi aperti

1. L'ospitalità in spazi aziendali aperti è svolta in aree, denominate agricampeggio, appositamente allestite e attrezzate per la sosta e il soggiorno.
2. Gli agricampeggio possono disporre di tende, roulotte, caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno.
3. L'ospitalità in spazi aperti è realizzata esclusivamente in ambienti rurali.

Art. 7
Limiti all'esercizio dell'attività agrituristica

1. Nel rispetto del rapporto di connessione e complementarietà di cui all'articolo 20, l'attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:
a) il limite massimo per l'ospitalità è di 16 camere e 30 posti letto per l'alloggio nei locali e di 10 piazzole e 30 campeggiatori per l'ospitalità in spazi aperti, fatti salvi i limiti massimi già autorizzati alle aziende agrituristiche in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge;
b) in aggiunta agli ospiti di cui alla lettera a) possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti entro il numero di 100 coperti a pasto, cumulabili nell'arco della giornata, 1.800 mensili, esclusi i pasti forniti attraverso le fattorie didattiche; al numero massimo di 100 coperti a pasto sono ammesse quindici deroghe annuali, dietro presentazione di comunicazione al comune competente per territorio, con un massimo di tre deroghe al mese.
2. Per gli operatori agrituristici che utilizzino per la somministrazione dei pasti una percentuale di prodotti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), pari ad almeno il 50 per cento dei prodotti complessivamente impiegati, il numero di coperti massimi ammissibili di cui al comma 1, lettera b), è elevato a 130 a pasto e 2.200 mensili.
3. Gli operatori agrituristici che somministrano i pasti ai soli ospiti che usufruiscono del servizio di pernottamento utilizzano i prodotti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in una percentuale minima pari ad almeno il 20 per cento dei prodotti complessivamente impiegati.
4. Nel conteggio dei posti letto e dei campeggiatori di cui al comma 1, lettera a), non sono computati i minori di 12 anni.

Art. 8
Lavorazione di carni, latte e prodotti derivati

1. Le attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione, per la somministrazione o vendita diretta di carni, latte e prodotti derivati, effettuate nella cucina dell'agriturismo o in un locale polivalente artigianale posto all'interno dell'azienda agricola, sono soggette alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e, in particolare, al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e dei locali adibiti alla lavorazione, nonché del piano aziendale di autocontrollo, si tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti propri.
3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, le attività di cui al comma 1 sono soggette a registrazione presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, previa presentazione da parte dell'impresa di una dichiarazione autocertificativa dell'avvio dell'attività al comune competente.

Art. 9
Macellazione

1. La macellazione di avicunicoli per volumi di macellazione eccedenti le 50 UBE/anno (Unità bovina equivalente = 200 polli = 125 conigli o combinazioni) e di ungulati domestici (bovini, equini, suini, ovini e caprini) è consentita esclusivamente negli impianti che abbiano ottenuto il riconoscimento comunitario di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
2. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può essere effettuata in strutture non esclusivamente dedicate, anche mediante l'utilizzo del locale polivalente di cui all'articolo 8, comma 1, purché idonee allo scopo e appositamente registrate, la macellazione di avicunicoli provenienti dall'allevamento dell'azienda, quali volatili da cortile e di piccola selvaggina da penna (polli, tacchini, faraone, oche, anatre, piccioni, quaglie) e lagomorfi (conigli e lepri allevate) destinati alla ristorazione agrituristica o alla vendita diretta al consumatore finale per un quantitativo consentito di capi macellabili, tenendo conto del dimensionamento dell'impianto, sino a un massimo di 50 UBE/anno.
3. Al fine di salvaguardare la sostenibilità dei sistemi produttivi tradizionali della Regione, nelle aziende agrituristiche con allevamenti annessi è consentita la macellazione di alcune categorie di suini e di piccoli ruminanti sino a un massimo di 30 UBE/anno (una Unità bovina equivalente = 10 ovini o caprini adulti = 7 suini o cinghiali di peso tra 15 e 100 kg = 20 agnelli o capretti o suinetti di peso inferiore a 15 kg, o combinazioni), destinati esclusivamente alla ristorazione agrituristica o alla vendita diretta al consumatore finale, in impianti posti all'interno dell'azienda agricola e di limitate dimensioni per i quali, ferma restando l'obbligatorietà del riconoscimento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 e del rispetto di quanto previsto in materia di benessere animale dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, sia previsto il soddisfacimento di requisiti minimi commisurati a una produzione limitata nel rispetto del concetto di "marginalità", purché sia assicurata la presenza delle attrezzature essenziali per il contenimento degli animali e di mezzi, anche manuali, di sollevamento tali da permettere lo svolgimento delle operazioni sull'animale sospeso e in condizioni igieniche appropriate.
4. Nel rispetto del concetto di "marginalità" e al fine di promuovere a "sistema" la rete agrituristica regionale, un'azienda agrituristica che non disponga di un proprio impianto di macellazione può usufruire dell'impianto di un'altra azienda agrituristica riconosciuto ai sensi del comma 3, nei limiti di macellazione dello stesso e, nel caso del trasporto di propri animali per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.
5. È inoltre consentita la macellazione in azienda di animali di specie suina, ovina e caprina, con il limite massimo di 3 UBE/anno, secondo le modalità previste per la macellazione per il consumo privato delle carni, conformemente alle direttive regionali di attuazione di cui all'articolo 32.
6. I sottoprodotti della macellazione sono smaltiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). Qualora il ritiro di tali sottoprodotti, anche in considerazione delle limitate quantità prodotte, non avvenga nella stessa giornata di macellazione, il loro conferimento può essere differito oltre le ventiquattro ore a condizione che la conservazione degli stessi avvenga in appositi imballi a perdere, completi della data di produzione e riposti in apposito congelatore utilizzato esclusivamente per tale scopo.

Art. 10
Norme igienico-sanitarie

1. I locali adibiti a uso agrituristico hanno i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe sono motivate e concesse dai comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.
2. Gli alloggi agrituristici sono dotati di idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone ospitabili o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.
3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione. In tal caso è, comunque, garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia quello di cui al comma 2. All'interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, è previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.
4. Negli spazi aperti, le tende o gli altri mezzi autonomi di soggiorno sostano su piazzuole di superficie minima di 55 metri quadri posizionate a distanza minima di 2 metri l'una dall'altra. La sistemazione di tale superficie è a prova di acqua e di polvere, ed è realizzabile anche con inerbimento del terreno.
5. I locali destinati all'agriturismo sono dotati di acqua corrente potabile.

Art. 11
Classificazione delle aziende agrituristiche

1. La Giunta regionale definisce la procedura e i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Le aziende sono classificate a tempo indeterminato in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque simboli (girasoli).
3. Il sistema di classificazione tiene conto del livello di comfort dell'ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della collocazione aziendale in zone di particolare pregio paesaggistico o ambientale e della specifica caratterizzazione identitaria enogastronomica, architettonica e culturale dell'offerta.
4. La classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento è obbligatoria ed è effettuata a mezzo di autodichiarazione da parte del titolare dell'azienda, il quale individua la categoria di classificazione attraverso l'auto-valutazione di un insieme di requisiti obiettivamente rilevabili.
5. I soggetti che intendono esercitare attività agrituristiche con servizio di pernottamento presentano l'autodichiarazione di classifica al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, contestualmente alla dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21.
6. I soggetti già esercenti l'attività agrituristica con servizio di pernottamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge presentano l'autodichiarazione di classifica al comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro novanta giorni dall'emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 32.

Capo III
Ittiturismo e pescaturismo


Art. 12
Definizioni

1. Per ittiturismo si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, delle attività di somministrazione di pasti e bevande, di ospitalità, di vendita dei prodotti aziendali, ricreative, didattiche, culturali e di servizio finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse della pesca e dell'acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, effettuate attraverso l'utilizzazione delle risorse e delle produzioni aziendali.
2. Per pescaturismo si intende l'attività esercitata dagli imprenditori ittici in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca nella disponibilità dell'impresa a scopo turistico-ricreativo.

Art. 13
Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande

1. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:
a) prodotti propri dell'azienda, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale acquistate direttamente da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole sarde singole o associate, nella misura di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;
b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale acquistati direttamente da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole sarde singole o associate;
c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
d) prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;
e) prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 350 del 1999, purché prodotti in Sardegna.
2. La somma dei prodotti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è pari, in valore, ad almeno l'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.
3. La provenienza e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentate nelle fatture e autofatture di acquisto; l'operatore agrituristico assicura, in ogni caso, la tracciabilità dei prodotti di cui al comma 1, lettere b), d) ed e).
4. La produzione aziendale, quando non diversamente determinabile, è stimata sulla base di quanto dichiarato nel fascicolo aziendale, eventualmente integrata dalla documentazione disponibile in azienda relativa all'acquisto e all'impiego dei mezzi tecnici.
5. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali.
6. Qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile rispettare i limiti percentuali di cui ai commi 1 e 2 è data comunicazione al comune competente per territorio il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti percentuali.
7. È sempre consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute; tali prodotti non rientrano nel calcolo percentuale di cui al comma 2.

Art. 14
Locali per attività di ittiturismo

1. Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature, aree demaniali eventualmente in concessione o risorse normalmente impiegate per l'attività principale; possono essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli imprenditori, comprese le abitazioni.
2. I fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività di ittiturismo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

Art. 15
Disciplina dell'attività di ittiturismo

1. Per quanto non previsto dal presente capo e dal capo V, si applicano all'attività di ittiturismo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II.

Capo IV
Fattoria didattica e fattoria sociale


Art. 16
Definizione dell'attività di fattoria didattica

1. Per attività di fattoria didattica si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori agricoli e degli imprenditori ittici, di attività educative, culturali e promozionali finalizzate a trasmettere conoscenze e saperi del mondo rurale e ittico riconducibili a:
a) la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti e, in generale, del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;
b) la conoscenza del mare, dei pesci e delle marinerie, dell'ambiente lacustre e fluviale e dei relativi prodotti;
c) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
d) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali in relazione alle attività produttive praticate;
e) la conoscenza, tutela e valorizzazione della biodiversità della Sardegna.
2. L'attività didattica può essere realizzata anche all'esterno dell'azienda o riguardare temi non immediatamente riconducibili all'ambito produttivo primario, ma sviluppati ricorrendo alle dotazioni aziendali.

Art. 17
Offerta formativa

1. L'offerta formativa della fattoria didattica è coerente con l'orientamento produttivo aziendale e risponde ai criteri individuati dalla Giunta regionale.

Art. 18
Definizione dell'attività di fattoria sociale

1. Per attività di fattoria sociale si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori agricoli, degli imprenditori ittici e degli acquacoltori di un insieme di pratiche assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone che presentano forme di fragilità, disabilità o di svantaggio psicofisico o sociale.
2. Le fattorie sociali, mediante intese o accordi con i titolari di specifici servizi pubblici o privati accreditati, realizzano interventi di:
a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati;
b) iniziative educative, assistenziali e formative, nonché azioni volte a favorire forme di benessere personale e relazionale in tutte le fasce d'età, compresa la prima infanzia, anche attraverso attività di Pet therapy;
c) progetti di reinserimento ed reintegrazione sociale di minori e adulti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'ente locale e l'Azienda sanitaria locale.

Art. 19
Spazi per attività di fattoria didattica e sociale

1. Le attività di fattoria didattica e sociale sono svolte mediante l'utilizzo di fondi, fabbricati, attrezzature e risorse normalmente impiegate per l'attività principale, compresa l'abitazione principale dell'imprenditore, ancorché esterna all'azienda.
2. Possono essere utilizzati per le attività di fattoria didattica e sociale i locali già autorizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica o ittituristica.
3. La fattoria didattica dispone di aree delimitate o spazi attrezzati idonei per svolgere l'attività anche in condizioni climatiche sfavorevoli.

Capo V
Disposizioni comuni


Art. 20
Connessione e complementarietà

1. L'avvio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) è consentito alle imprese agricole e ittiche in esercizio da almeno un biennio.
2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), d) ed e) sono esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività principale.
3. Il rapporto di connessione si realizza quando nell'esercizio dell'attività sono utilizzati i prodotti aziendali, le risorse umane e le altre dotazioni strutturali dell'azienda.
4. La prevalenza dell'attività principale rispetto alle attività complementari è dimostrata, a scelta dell'imprenditore, quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio della stessa, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività complementare, oppure quando il reddito attribuibile all'attività principale, nel corso dell'anno solare, è superiore al reddito derivato dall'attività complementare.
5. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 è attestata dall'interessato mediante una specifica relazione sulle attività principali e complementari previste per il triennio successivo all'avvio dell'attività e con la presentazione annuale di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza delle condizioni stesse.
6. L'Amministrazione regionale, attraverso l'agenzia competente per materia, accerta la connessione e la complementarietà tra l'attività principale e le attività connesse.


Art. 21
Dichiarazione unica di avvio di attività produttiva per l'esercizio
della multifunzionalità in campo agricolo e ittico

1. L'imprenditore che intende avviare le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) presenta al comune territorialmente competente una dichiarazione unica di avvio di attività produttiva (DUAAP) ai sensi dell'articolo 1, comma 20 bis, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La dichiarazione unica di avvio di attività produttiva specifica le attività e i relativi limiti di esercizio, nonché i periodi di apertura richiesti dal titolare.
3. Il comune accerta il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività avvalendosi dell'agenzia regionale competente per materia.
4. La dichiarazione unica di avvio di attività produttiva consente lo svolgimento dell'attività a tempo indeterminato, salvo i casi di adozione da parte del comune di competenza dei provvedimenti previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, o di provvedimenti di revoca di cui all'articolo 30.
5. I soggetti di cui al comma 1, contestualmente alla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva al comune, richiedono all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.
6. Ogni variazione delle attività svolte e dei periodi di apertura richiesti è preventivamente comunicata al comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 22
Comunicazione di avvio di attività di pescaturismo

1. L'imprenditore ittico a cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio del pescaturismo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), ne dà comunicazione, entro trenta giorni dal rilascio, al comune competente per territorio.

Art. 23
Disponibilità di un operatore qualificato

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) l'imprenditore, o un suo familiare impiegato nell'impresa, deve avere conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività e frequentare i successivi corsi di aggiornamento.

Art. 24
Formazione e abilitazione

1. L'Amministrazione regionale organizza i corsi di formazione per le seguenti figure professionali:
a) operatore agrituristico;
b) operatore ittituristico;
c) operatore di fattoria didattica;
d) operatore di fattoria sociale.
2. A conclusione del corso, la cui frequenza è obbligatoria, è rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività.
3. Agli operatori regolarmente in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge il certificato di abilitazione è rilasciato senza necessità di alcuna attività formativa.
4. Gli operatori abilitati frequentano i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale.
5. Gli organismi di formazione accreditati presso la Regione autonoma della Sardegna possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori di cui al comma 1.

Art. 25
Attività di studio, di ricerca e formazione professionale

1. La Regione, avvalendosi dell'opera delle agenzie agricole regionali e in collaborazione con le università regionali, i centri di ricerca e le associazioni di categoria, promuove azioni di studio e di formazione professionale rivolte agli operatori e ai loro nuclei familiari, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 26
Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche

1. È istituito l'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche, ripartito nelle seguenti sezioni:
a) sezione agriturismo;
b) sezione ittiturismo;
c) settore pescaturismo;
d) sezione fattorie didattiche;
e) sezione fattorie sociali.
2. L'iscrizione all'albo nella sezione di competenza è richiesta dal soggetto interessato contestualmente alla presentazione al comune competente per territorio della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva e, nel caso del pescaturismo, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012.
3. La tenuta dell'albo è demandata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che, direttamente o attraverso le agenzie regionali, cura l'istruttoria delle domande pervenute, provvede all'iscrizione nell'albo nella sezione di competenza e al rilascio del relativo attestato di iscrizione.
4. L'Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole e ittiche è pubblico; copia dell'albo e dei relativi aggiornamenti sono trasmessi all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

Art. 27
Osservatorio regionale sulla multifunzionalità

1. Al fine di fornire informazioni utili alle attività di indirizzo e di coordinamento, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale, è istituito, presso l'agenzia regionale competente, l'Osservatorio regionale sulla multifunzionalità.
2. Nell'Osservatorio confluiscono i dati dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche, i provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività adottati dai comuni e i report numerici annuali delle presenze, nonché tutti gli altri dati disponibili presso l'Amministrazione regionale.
3. L'osservatorio cura, inoltre, la raccolta e l'elaborazione delle informazioni provenienti dalle associazioni rappresentative del comparto e fornisce elementi utili alla rilevazione dei fabbisogni formativi e proposte per lo sviluppo del settore.
4. Al fine di favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni disponibili presso l'Osservatorio regionale sulla multifunzionalità è istituito un apposito portale informatico.

Art. 28
Obblighi

1. L'imprenditore autorizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 ha l'obbligo di:
a) osservare le disposizioni, le prescrizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione, dal comune e dalle altre autorità competenti;
b) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;
c) richiedere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche;
d) esporre all'esterno della struttura il marchio identificativo distinto per tipologia di attività;
e) esporre al pubblico copia della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva corredata dalla relativa attestazione di avvenuta presentazione all'autorità competente, l'attestato di iscrizione all'Albo regionale della multifunzionalità, le tariffe praticate, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati, con l'indicazione della provenienza;
f) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nella dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;
g) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;
h) comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale le tariffe applicate nell'anno in corso per il servizio di pernottamento;
i) rispettare le tariffe comunicate alla Regione;
j) comunicare a fini statistici all'ente competente gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati, tramite il sistema web informativo di raccolta ed elaborazione dati in uso alla Regione.

Art. 29
Vigilanza e controlli

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dall'Amministrazione regionale, dai comuni territorialmente interessati, dai servizi di igiene delle aziende sanitarie locali competenti nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

Art. 30
Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. Il comune, con provvedimento motivato, può sospendere l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), per un periodo compreso tra due e trenta giorni, qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui agli articoli 4, 7, 13 e 28.
2. Il comune dispone, con provvedimento motivato, la revoca degli effetti autorizzatori della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21 qualora l'operatore:
a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla presentazione della DUAAP ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;
b) abbia perduto i requisiti di legge;
c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.
3. Il comune competente comunica tempestivamente a tutti gli enti e amministrazioni competenti per materia i provvedimenti di sospensione e di revoca emessi.

Art. 31
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000.
2. L'operatore è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di violazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 13;
b) pagamento di una somma da euro 300 a euro 3.000 in caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 7;
c) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4;
d) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 22;
e) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) e j);
f) pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000 in caso di attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti.
3. Nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono raddoppiate.
4. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal comune competente per territorio.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

Capo VI
Disposizioni finali


Art. 32
Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per quanto riguarda le lettere c) e d) emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione della presente legge, disciplinanti, in particolare:
a) le modalità di accertamento dell'indisponibilità dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 2 e dell'articolo 13, comma 1;
b) le modalità di accertamento della tracciabilità dei prodotti di cui agli articoli 4 e 13;
c) i requisiti di idoneità delle cucine agrituristiche e dei locali polivalenti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8;
d) i requisiti di idoneità dei locali e le modalità di svolgimento dell'attività di macellazione di avicunicoli di cui all'articolo 9, comma 2, di suini, ovini e caprini di cui all'articolo 9, comma 5, nonché i requisiti minimi per i rilascio del riconoscimento comunitario per i locali di macellazione destinati agli ungulati, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
e) la procedura e i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche, ai sensi dell'articolo 11;
f) i criteri dell'offerta formativa delle fattorie didattiche di cui all'articolo 17;
g) le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle diverse tipologie di attività, i criteri di conteggio e i criteri e le modalità dell'accertamento del rapporto di connessione e di complementarietà di cui all'articolo 20;
h) i documenti da allegare alla dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21;
i) la definizione, per ciascuna figura professionale della durata, delle materie, delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione, del relativo esame finale e dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 24;
j) le modalità di funzionamento dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche di cui all'articolo 26;
k) le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla multifunzionalità di cui all'articolo 27;
l) l'istituzione di un marchio identificativo distinto per tipologia di attività e contenente, per gli agriturismo che offrono il servizio di pernottamento, il livello di classificazione attribuito ai sensi dell'articolo 11;
m) le ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.
2. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
3. La Giunta regionale può delegare agli assessori regionali competenti per materia l'adozione di ulteriori disposizioni di dettaglio.

Art. 33
Abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998

1. È abrogata la legge regionale 23 luglio 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60).

Art. 34
Norma transitoria

1. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2, già iscritti negli appositi albi o elenchi della Regione autonoma della Sardegna sono iscritti d'ufficio nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.
2. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 2, per le quali non era previsto l'obbligo di iscrizione in un apposito albo o elenco regionale, richiedono l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 35
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 36
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
2. La disposizione di cui all'articolo 23 entra in vigore il giorno successivo all'indizione dei corsi di cui all'articolo 24.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 maggio 2015

Pigliaru